Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 806 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13500/2014 proposto da:

D.L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL PIGNETO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIANO

DI CREDICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

CACCAVELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DITTA F.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1090/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/10/2013 r.g.n. 1000/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da D.L.M. nei confronti di F.M.G., titolare della ditta omonima, volta ad ottenere, per quanto ancora rileva in questa sede, sia la declaratoria della nullità del licenziamento verbale intimatogli il 24 novembre 2006 che delle successive dimissioni rassegnate il 6 dicembre 2006, perchè coartate e comunque perchè avvenute oralmente e non per raccomandata, con condanna del datore di lavoro al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno pari alle omesse retribuzioni a decorrere dalla data di messa in mera sino all’effettivo ripristino del rapporto.

La Corte anzidetta, nel confermare che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuto, per dimissioni del lavoratore, ha ritenuto che la mancanza della forma scritta prevista dal CCNL, in mancanza di indicazioni circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della stessa, non rendeva inefficaci le dimissioni, trattandosi di previsione contrattuale avente valore meramente ricognitivo del modo comunemente adottato per comunicare il recesso sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro. Dalla copia della lettera di dimissioni prodotta dal datore di lavoro, di cui non era stata contestata la conformità all’originale, risultavano le avvenute dimissioni. Inoltre, la prova delle dimissioni era stata fornita dallo stesso lavoratore, il quale nel ricorso introduttivo aveva affermato di avere effettivamente sottoscritto le dimissioni, circostanza questa confermata dalla sua fidanzata, escussa quale teste. Era da escludere infine che le dimissioni fossero state coartate.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso D.L.M. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1352 c.c. e art. 1362 c.c., comma 1, in relazione all’art. 145 CCNL aziende artigiane metalmeccaniche, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto valide le dimissioni in difetto di loro comunicazione tramite raccomandata con A.R. nonostante la previsione in tal senso del contratto collettivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denuncia violazione degli artt. 1350, 1352, 2687 e 2716 c.c., artt. 214 e 216 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto provate le dimissioni pur in mancanza della forma scritta e comunque in difetto di produzione della lettera di dimissione in originale.

Aggiunge che tale atto, di cui era stata prodotta una fotocopia, era stato tempestivamente disconosciuto, senza che fosse stata proposta dalla controparte istanza di verificazione, onde non poteva essere utilizzato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando plurime violazioni di disposizioni di legge, rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la prova delle dimissioni risultava dall’ammissione, contenuta nel ricorso introduttivo, di aver rassegnato le dimissioni, non potendo questa avere l’efficacia probatoria della confessione in quanto non sottoscritta da esso ricorrente.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto provate le dimissioni del lavoratore, rilevando che il medesimo, sia in primo che in secondo grado, aveva ammesso di avere effettivamente sottoscritto le dimissioni, ed ha aggiunto che, d’altra parte, il lavoratore non aveva motivo di eccepirne la coartazione, ove non fossero state sottoscritte.

Ha altresì rilevato che la conformità all’originale della copia della lettera di dimissioni prodotta dal datore di lavoro a seguito della relativa ordinanza del giudice, non era stata mai contestata dal lavoratore e peraltro l’avvenuta sottoscrizione delle dimissioni da parte del ricorrente era stata confermata dalla sua stessa fidanzata, escussa quale teste.

A fronte di tali affermazioni, prive di rilievo si palesano le censure mosse dal ricorrente all’impugnata sentenza, avendo la Corte d’appello, con apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in questa sede, accertato che in effetti il ricorrente ebbe a rassegnare le dimissioni per iscritto, con lettera trasmessa al datore di lavoro, e che esse non vennero coartate, statuizione quest’ultima qui non impugnata dal ricorrente.

Quanto all’istanza di verificazione asseritamente non tenuta in considerazione dai giudici di merito, a prescindere dal fatto che essa si poneva in contrasto con le risultanze processuali e con le stesse ammissioni del ricorrente, questi, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4), non produce, unitamente al ricorso, il verbale di causa in cui l’istanza è stata proposta, incorrendo nella improcedibilità della censura.

Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo la ditta F.M. rimasta intimata.

Il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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