Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8059 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16388/2011 R.G. proposto da:

HIGH TECNOLOGY SISTEM sooc. coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, Ing. C.C., rappresentata e

difesa dall’avv. Giuseppe Vaccaro, con domicilio eletto presso lo

studio legale dell’avv. Antonino Dierna, in Roma, via S. Tommaso

D’Aquino, n. 116, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 18/16/11, depositata in data 18 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Cons. Dott. Lucio LUCIOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 18 del 18 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello incidentale proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. rigettando quello principale proposto dalla High Tecnology Sistem soc. coop a r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato i ruoli e le relative dieci cartelle di pagamento emesse nei confronti della predetta società relativamente a diversi tributi ed anni di imposta.

1.1. I giudici di appello sostenevano che l’agente per la riscossione avesse dimostrato, attraverso la produzione in giudizio della relativa documentazione, la regolarità della notifica delle cartelle alla società contribuente, ritenendo assorbite le altre eccezioni sollevate dalle parti.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi, cui l’intimata replica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sono infondati e vanno rigettati.

1.1. Con i predetti motivi la società ricorrente deduce l’omessa pronuncia dei giudici di appello: a) sull’eccezione di inammissibilità della produzione documentale perchè effettuata dall’agente per la riscossione soltanto in grado di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, vedendosi in tal modo preclusa la possibilità di integrare i motivi di ricorso; b) sull’eccezione di nullità della notificazione delle predette cartelle perchè effettuata nei confronti di soggetti diversi dalla società destinataria senza le formalità necessarie a tutelare la riservatezza della comunicazione, in violazione quindi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e senza dare notizia alla società contribuente, a mezzo lettera raccomandata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), dell’avvenuta notifica dell’atto a soggetto diverso (il cui accoglimento, secondo la ricorrente, avrebbe comportato l’obbligo per i giudici di appello di pronunciarsi sulle questioni dichiarate assorbite dal giudice di primo grado e ritualmente riproposte in secondo grado, in particolare sul motivo inerente l’intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 e l’illegittimità dei ruoli per difetto di sottoscrizione ex art. 12, comma 4, D.P.R. citato).

1.2. Ciò posto, deve osservarsi che i giudici di appello hanno deciso la causa nel merito ritenendo correttamente notificate alla società contribuente le cartelle di pagamento impugnate, proprio sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall’agente per la riscossione, con la conseguenza che l’accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da quest’ultima costituisce statuizione implicita di rigetto delle eccezioni sollevate dalla società contribuente, essendo evidente che la pretesa avanzata con le eccezioni non espressamente esaminate risulta del tutto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 16788 del 2006; conf. 9545 del 2001, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016). E tanto ciò è vero che è la stessa Commissione di appello a ritenere “assorbite dalla superiore statuizione”, di regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, “le altre eccezioni e difese prospettate dalle parti”.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 – nella versione ratione temporis rilevante per effetto delle modifiche apportate dal D.Lg. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, poi modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c) – non consente la notificazione diretta della cartella di pagamento da parte dell’agente per la riscossione a mezzo del servizio postale, essendo comunque necessaria l’intermediazione di uno degli agenti notificatori indicati nella prima parte della citata disposizione, si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la disposizione in esame prevede varie modalità con cui può realizzarsi la notifica della cartella di pagamento ed una di queste è la spedizione effettuata direttamente ad opera dell’agente della riscossione “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” ed, in specie, della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, senza la necessità di ricorrere alla collaborazione di terzi, e cioè ufficiali giudiziari, messi comunali o agenti della polizia municipale (cfr. Cass. n. 11708 del 2011; n. 270, n. 15746, n. 17939 e n. 22572 del 2012, n. 11708 del 2011 e n. 21309 del 2010) e “senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 1091 del 2013) e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica (Cass. n. 8321 del 2013; conf. n. 6395/2014; n. 24932 e n. 25212 del 2016).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che i giudici di appello, a fronte della tempestiva contestazione di conformità agli originali delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali a mezzo delle quali erano state notificate le cartelle di pagamento, che l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio, avevano ritenuto sufficiente l’attestazione di conformità apposta sui predetti documenti dallo stesso agente, al quale non poteva riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale “terzo”, a ciò abilitato dalla legge, come invece preteso dal citato art. 2719 c.c..

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Invero, anche a voler prescindere dall’impropria contemporanea deduzione dell’error in iudicando e di quello in procedendo, il motivo in esame è privo di decisività laddove la ricorrente omette di specificare di avere ritualmente contestato la conformità dei documenti, ovvero di averlo fatto non “con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma (…) – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016). E tanto è necessario, ai fini dell’ammissibilità della contestazione – e, conseguentemente, del motivo in esame – in quanto solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l’efficacia della contestazione, il giudice di merito può provvedere, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ad ordinare all’agente della riscossione il deposito degli originali (cfr. Cass. n. 8446 del 2015; v. anche Cass. n. 9773 del 2009, n. 22770 del 2006) giacchè, in caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali.

4. Conclusivamente, vanno dichiarati infondati il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, inammissibile il terzo, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara infondati il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, inammissibile il terzo, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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