Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8059 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29289-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LAFACE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE VALENTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LETOJANNI, AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, CONSORZIO NAZIONALE

COOP. P.L. C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il 10/01/2008 C.M. conveniva in giudizio il Comune di Letojanni e il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ” C.M.”, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21 dicembre 2006.

Parte ricorrente esponeva che mentre era alla guida dell’Ape Piaggio di sua proprietà, percorrendo (OMISSIS), era andato a collidere contro un’asta di ferro posta al centro della strada a causa di lavori in corso, commissionati dal Comune al Consorzio convenuto, riportando lesioni personali e danni al mezzo.

Il Comune, costituendosi in giudizio, chiamava in manleva la Compagnia Carige Assicurazioni s.p.a., la quale si costituiva in giudizio, mentre rimanevi contumace il Consorzio coop. P.L. ” C.M.”.

Con sentenza n. 1823/2014, il Tribunale di Messina rigettava la domanda attorea, condannando il C. alle spese di giudizio. A parere del giudicante, il Comune aveva legittimamente disposto, nell’area oggetto del sinistro, il divieto di transito e sosta con i relativi cartelli segnaletici, sicchè unico responsabile del patito danno era lo stesso danneggiato.

Avverso la predetta pronuncia, C.M. proponeva appello.

2. La Corte d’appello di appello di Messina, con sentenza n. 155/2018 del 19 febbraio 2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che non vi fosse alcuna responsabilità in capo al Comune di Letojanni, dato che l’assoluto divieto di transito veicolare imposto con l’ordinanza sindacale e la conseguente delimitazione dell’area di cantiere escludevano la persistenza dell’obbligo di custodia in capo all’ente titolare della strada. Infine, quanto alla posizione del Consorzio appaltatore dei lavori, la Corte territoriale ha ritenuto che anche considerando che la consegna avesse trasferito in capo al medesimo la custodia della stessa, tuttavia, la segnaletica indicante il divieto di accesso, regolarmente apposta oltre che nella zona interessata anche all’ingresso del paese, era sufficiente per fare escludere la responsabilità anche in capo al Consorzio.

3. C.M. ricorre in cassazione, sulla base di cinque motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-big- c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, in uno al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Dei cinque motivi è superflua l’illustrazione, avendo il ricorrente prodotto, in prossimità dell’adunanza camerale odierna, atto di rinuncia in forza della procura rilasciata all’avv. Valentino in uno al ricorso.

Poichè neppure ne è necessaria, mancando qualsiasi attività in questa sede ad opera degli intimati, alcuna notificazione, consegue a tanto la pronuncia con ordinanza dell’estinzione del giudizio. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 aprile 2020

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