Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8059 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13810-2017 proposto da:

COMUNE DI PIETRASANTA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

IARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ORZALESI;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2230/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso alla CTP di Lucca M.R. impugnava il provvedimento con il quale il Comune di Pietrasanta aveva respinto le domande di rimborso quale somma versata a titolo di ICI su aree fabbricabili per gli anni 2009, 2010 e 2011.

A sostegno del ricorso deduceva che l’area oggetto di tassazione era interclusa e pertanto non edificabile e che tale situazione si era protratta fino al (OMISSIS) quando il Comune aveva costituito una servitù di passaggio a suo favore.

Il Comune di Pietrasanta sosteneva invece che il presupposto dell’imposizione Ici è integrato dal – fatto che l’area de qua è inserita tra le aree edificabili secondo lo strumento urbanistico generale adottato.

La CTP di Lucca con sentenza in data 2.9.2014 rigettava il ricorso.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Toscana con sentenza in data 13.12.2016 accoglieva il gravame ritenendo che l’area de qua, pur essendo inserita nello strumento urbanistico come edificabile, di fatto non lo era perchè interclusa cosicchè la stessa veniva esclusa dall’applicazione dell’ICI.

Avverso detta pronuncia il Comune di Pietrasanta proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Parte intimata non si costituiva.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b); del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1; del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1”, parte ricorrente deduceva che, nonostante la chiara formulazione delle norme indicate, la CTR ha ritenuto che debbano essere assoggettate ad ICI solo le aree immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio per le quali cioè sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell’imposizione fiscale. Nella specie ha ritenuto invero che l’interclusione del fondo costituisce un elemento procedimentale ostativo al rilascio del permesso di costruire.

Il motivo è fondato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, nè a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass. n. 25676/2008; n. 11433/2010; n. 24478/2010; n. 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. n. 12792/2018; Cass. n. 2107/2017).

L’esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso di specie l’edificabilità non esclude il presupposto dell’imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell’imposta. In sintesi, un’area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all’I.C.I., a prescindere dall’esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest’ultimi solamente sul valore venale dell’area e, quindi, sulla base imponibile dell’imposta.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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