Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8059 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8163/2009 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BUONOCORE

Bruna, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 33/09 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

7.2.09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’avvocato Bruna Buonocore che insiste per

l’accoglimento del ricorso, riportandosi agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” P.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, conclusi da quesiti, notificato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – in persona del Prefetto, contro il decreto in data 7 febbraio 2 009 con il quale il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli di accompagnamento alla frontiera del ricorrente, emesso il 7.2.2009.

L’intimato non ha svolto difese.

Osserva:

Il ricorso sembra inammissibile perchè notificato soltanto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in persona del Prefetto e non al Questore, unico legittimato passivo.

Invero, il provvedimento di convalida emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 13 bis, cit. D.Lgs. (Cass. n. 7562 del 2008) e la legittimazione passiva spetta al solo Questore, in quanto parte del procedimento è, anche nei gradi di impugnazione, unicamente l’autorità che ha emesso il provvedimento di accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 5715 del 2008).

Qualora si condividano le considerazioni innanzi enunciate il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli art. 375 e 380 bis c.p.c.”.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale si limita ad affermare che il ricorso concerne anche il decreto di espulsione.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Va ribadito, invero, l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale, poichè il legislatore, con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, ha individuato il Questore quale organo competente per l’emanazione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ed è questi che è parte del procedimento di convalida, egli è tale anche nei gradi di impugnazione, quindi è l’unica autorità passivamente legittimata nella presente fase (Cass. n. 3812 del 2006;

n. 5715 del 2008, in motivazione; n. 8579 del 2008; in ordine a provvedimenti omologhi, Cass. n. 1621 del 2006; n. 8531 del 2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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