Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8058 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11756/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFILEX JEANS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NARDI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI MARSICO giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata l’08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARSICO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 82 pubblicata in data 8 marzo 2010 la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Confilex Jeans s.r.l., annullava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione da cui risultava l’omesso versamento dell’IVA dovuta dalla predetta società in relazione all’anno di imposta 2004, sostenendo che l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento in quanto l’iscrizione a ruolo scaturiva dal disconoscimento dell’agevolazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi prevista dal D.M. 15 novembre 2002, in favore dei contribuenti colpiti da eventi eccezionali (nella specie, dal terremoto del Molise dell’ottobre 2002), che faceva emergere un errore di diritto, piuttosto che un mero errore materiale o di calcolo compiuto dalla società contribuente nella compilazione della dichiarazione. Riteneva fondati anche gli altri motivi di impugnazione proposti dalla società contribuente con riferimento sia al difetto di motivazione della cartella, in quanto il suo contenuto non consentiva di comprendere i motivi della richiesta di pagamento, non facendo alcun riferimento al disconoscimento dell’agevolazione, sia alla violazione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, avendo l’Ufficio finanziario omesso di convocare la società contribuente per consentirle di fornire le necessarie spiegazioni.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, cui l’intimata replica con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione semplificata della motivazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che l’eccezione pregiudiziale proposta dalla controricorrente in ordine alla “nullità assoluta ed insanabile” della notifica del ricorso per cassazione, in quanto avvenuta presso il domicilio eletto nei precedenti giudizi di merito, è infondata, alla stregua del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui “in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione” (Cass. Sez. U., n. 14916 del 2016) -, oltre che carente d’interesse, atteso che la notificazione, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, mediante l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimata società.

2. Passando, quindi, all’esame del ricorso, con i tre motivi proposti la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sotto diversi profili.

2.1. Con il primo motivo sostiene che avevano errato i giudici di appello nel ritenere necessaria un’attività di accertamento per la verifica della sussistenza o meno in capo alla società contribuente del requisito per godere dell’agevolazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi prevista dal D.M. 31 ottobre 2002, per i contribuenti residenti in determinati comuni colpiti dal terremoto dell’ottobre 2002 – tra i quali non era ricompreso la sede legale della società -, trattandosi di una verifica dell’esistenza o meno di un dato oggettivo non suscettibile di alcuna ulteriore interpretazione.

2.2. Con il secondo motivo sostiene che aveva errato la Commissione di appello nel ritenere priva di motivazione la cartella di pagamento nella quale, invece, si faceva espresso riferimento all’iscrizione a ruolo per omesso pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione presentata dalla società contribuente.

2.3. Con il terzo motivo sostiene che aveva errato la CTR nel ritenere necessario, ai fini della emissione della cartella di pagamento, l’attivazione del preventivo contraddittorio con la società contribuente mediante l’invio alla medesima dell’invito a fornire chiarimenti previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, in quanto nel caso di specie non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cui la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, subordina l’obbligo di attivazione del contraddittorio con il contribuente.

3. I motivi sono tutti fondati e, pertanto, vanno accolti.

4. Con riguardo al primo dei motivi prospettati dall’Agenzia ricorrente, va ricordato che in materia di controllo automatico delle dichiarazioni l’orientamento di questa Corte, formatosi successivamente all’ordinanza della Corte costituzionale (n. 430 del 1988) che, nel ritenere manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ne ha disegnato il perimetro di operatività al mero riscontro cartolare degli “errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria)” e “nei casi eccezionali tassativamente indicati dalla legge”, che in quanto tali non tollerano applicazioni estensive, è fermo nel ritenere che i vizi e le irregolarità debbono essere intrinseci alla dichiarazione del contribuente, non potendo l’Amministrazione avvalersi della speciale procedura desumendo aliunde i parametri della verifica, nè potendo pervenire alla “correzione” dei vizi od irregolarità riscontrate sulla base di attività di interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni d’imponibilità o di deducibilità o relative all’applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione (cfr. Cass. n. 7489 del 1994; n. 12998 del 1999, n. 3119 del 2000; n. 2127 del 2002, n. 14893 del 2008, n. 25459 del 2014; n. 11292 del 2016). In buona sostanza, “la possibilità per l’erario di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, è consentita soltanto allorchè la maggior imposta dovuta risulti ictu oculi dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell’esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate” (in tal senso, Cass. n. 5460 del 2008, ma anche Cass. n. 14891 del 2000, n. 9224 del 2011, n. 21349 del 2012).

4.1. Orbene, nel caso di specie è pacifico – perchè ripetutamente ammesso dalla controricorrente (v. pagg. 7, 8, 11 punto 1) – che la società contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi Modello Unico 2005 di avere diritto alla sospensione dei termini per il versamento dei tributi prevista dal D.M. 15 novembre 2002 e nella stessa dichiarazione abbia poi dichiarato di avere la sede legale in un comune diverso da quelli che potevano usufruire della predetta sospensione, cosicchè l’amministrazione finanziaria non ha fatto altro che rilevare l’incoerenza dei dati dichiarati dalla stessa dichiarante, provvedendo alla relativa correzione. E’ quindi incora in errore la CTR che, in violazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, ha ritenuto che il controllo di coerenza interna della dichiarazione presentata dalla società contribuente e la relativa correzione, senza che ciò comportasse la necessità di una qualche attività di interpretazione di norme o di risoluzione di questioni relative all’applicabilità di norme di agevolazione – e, quindi, la spettanza o meno della sospensione dei termini alla società contribuente potesse essere operato dall’amministrazione finanziaria solo attraverso il ricorso all’avviso di accertamento.

5. Con riguardo al secondo motivo deve osservarsi che il palese errore in cui è incorsa la Commissione di appello nel ritenere priva di motivazione la cartella di pagamento, in cui si faceva espresso riferimento all’iscrizione a ruolo per omesso pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione presentata dalla società contribuente, altro non è che la conseguenza del ragionamento decisorio sulla facoltà dell’ufficio finanziario di procedere, nella specie, al controllo formale della dichiarazione (ex artt. 36 bis e 54 bis cit.), tant’è vero che la CTR afferma che “la motivazione contenuta nella cartella non consente in alcun modo di comprendere i motivi della richiesta” perchè non conteneva “alcuna menzione circa la spettanza o meno della agevolazione”.

5.1. Il motivo, come anticipato, è palesemente fondato in quanto la CTR si è ingiustificatamente discostata dal principio ripetutamente ribadito da questa Corte, secondo cui “la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. n. 15564 del 2016, che richiama Cass. n. 8137 del 2012, n. 10033 del 2011, n. 26671 del 2009).

6. Quanto alla questione del contraddittorio endoprocedimentale, la CTR ha nuovamente errato nel ritenere necessario nella specie di causa l’invio alla società contribuente dell’invito a fornire chiarimenti previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, essendo palesemente insussistente la condizione cui tale disposizione subordina l’obbligo di attivazione del contraddittorio con il contribuente, consistente nell’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione (da ultimo, Cass. n. 15740 e n. 17829 del 2016), che è situazione che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, non ricorre nel caso in cui viene accertata una incongruenza tra i dati dichiarati dalla stessa contribuente che comporti il disconoscimento del diritto a godere della mera sospensione dal pagamento delle imposte.

7. Conclusivamente, quindi, vanno accolti i motivi di ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale pugliese, in diversa composizione.

PQM

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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