Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8058 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9172-2017 proposto da:

LUNAROSSA SRL, M.C.M. in proprio e quale r.l. della

LUNAROSSA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIANLUCA COPPO;

– ricorrenti-

contro

COMUNE DI RIETI, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO MARIA ORSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7997/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Lunarossa s.r.l. e M.C.M. proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) emessi dal Comune di Rieti a titolo di ICI ed IMU dovuta per gli anni 2007-2012 per l’immobile sito in (OMISSIS), deducendone l’illegittimità perchè fondati su una rettifica catastale mai notificata ai contribuenti.

La CTP di Roma con sentenza in data 24.7.2015 accoglieva il ricorso.

Proposto appello da parte del Comune di Rieti, la CTR del Lazio con sentenza in data 6.12.2016 accoglieva il gravame ritenendo che “…il classamento dell’immobile con l’attribuzione della rendita catastale furono evasi dal catasto del Comune di Rieti nell’anno 2003 e regolarmente notificati alle parti con nota di protocollo (OMISSIS)”.

Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Rieti.

Entrambe le parti depositavano memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, all’art. 113 c.p.c., comma 1, all’art. 115 c.p.c., comma 1, all’art. 116 c.p.c., comma 1 e all’art. 2697 c.c., posto che il giudice di secondo grado, violando le norme richiamate, non aveva considerato nella sentenza impugnata che l’Ufficio non aveva dato alcuna prova degli elementi giustificativi della pretesa fiscale fatta valere con gli avvisi di accertamento impugnati, ovvero non offrendo la prova che la rendita catastale utilizzata quale presupposto degli avvisi di accertamento fosse stata preventivamente e ritualmente notificata.

In particolare deduceva che a fronte di una contestazione dei contribuenti, la CTR aveva inteso ritenere come ammessa la circostanza dell’avvenuta notifica dell’attribuzione della rendita catastale.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il presupposto necessario per la possibilità di utilizzare l’attribuzione di una rendita catastale di un immobile quale base imponibile di calcolo per l’imposta municipale, dalla sua presunta conoscenza e non dalla sua preventiva notifica come richiesto dalla legge.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, parte ricorrente deduceva che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine agli ulteriori motivi di appello proposti dai contribuenti.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata si incentra sul fatto che l’attribuzione della rendita catastale è stata regolarmente notificata alle parti con nota di protocollo dal Comune di Rieti nell’anno 2003.

Quindi, a prescindere dalla circostanza che la notifica della rendita catastale sia stata o meno contestata dai contribuenti, la CTR pone a base della decisione il rilievo che la notifica della rendita catastale risulta correttamente effettuata, anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde.

Pertanto la censura svolta da parte ricorrente non appare rivolta a denunciare una violazione di legge bensì un asserito errore di fatto commesso dal giudice di secondo grado e consistente in un’errata percezione e valutazione della notifica della rendita, errore che così come denunciato non può essere oggetto di ricorso per cassazione ma se mai di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ed invero l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poichè consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un ‘fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non “controverso” tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il secondo motivo è assorbito.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente non riporta le doglianze su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2700,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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