Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8058 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI, in persona del Prefetto

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.H.B.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1593/07 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositato l’11/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Bari, con provvedimento dell’11.10.2007, in accoglimento del ricorso proposto da B. H., annullava il decreto di espulsione emanato in danno della medesima dal Prefetto di Cagliari in data 12 settembre 2007.

Per quanto qui interessa, il Giudice adito, premesso che il decreto di espulsione era stato adottato, non avendo lo straniero regolarizzato la posizione di soggiorno:

a) rilevava che la ricorrente non aveva eccepito l’incompetenza per territorio e, comunque, riteneva sussistente la propria competenza;

b) riteneva la nullita’ del decreto, perche’ tradotto in lingua francese, non risultando specificati i motivi che hanno reso impossibile l’utilizzazione dell’interprete dell’idioma;

c) riteneva la nullita’ del decreto, per carenza di motivazione, non essendo indicata espressamente la valutazione della sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti (a conforto, richiamava giurisprudenza di merito), osservando che la misura appariva sproporzionata, non avendo la condotta del ricorrente dato luogo a censura, sostenendo che l’espulsione avrebbe imposto di apprezzare la pericolosita’ del soggetto, anche in virtu’ dell’art. 8 CEDU;

d) rilevava che non era stata informata l’autorita’ consolare (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 7), con conseguente violazione del diritto di difesa. Per la cassazione di questo provvedimento hanno proposto ricorso il Prefetto ed il Questore di Cagliari, affidato a cinque motivi; non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata.

OSSERVA:

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13, comma 8 (art. 360 c.p.c., n. 2), perche’ il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto la propria competenza e in tali sensi e’ formulato quesito di diritto.

1.1.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13, comma 7 (art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto nel decreto (riprodotto in questa parte) era indicata l’impossibilita’ di reperire un interprete nella lingua dello straniero, con conseguente sufficienza, ai fini della sua legittimita’ della traduzione nella lingua francese (sono richiamate alcune sentenze di questa Corte) ed in questi termini e’ formulato quesito di diritto.

1.2.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 art. 14, comma 5 ter, (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che, essendo stato adottato il decreto di espulsione ai sensi di detta norma, ed essendo provvedimento a carattere vincolato, non occorreva alcuna ulteriore valutazione, ne’ la ponderazione dell’interesse dello straniero a rimanere in Italia ed in questi termini e’ formulato quesito di diritto. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, comma 5 ter (art. 360 c.p.c., n. 3), reiterando le argomentazioni sulla natura del decreto di espulsione adottato ex art. 14, comma 5 ter, cit. quale atto vincolato, che il Prefetto deve adottare in presenza dei presupposti di legge, che si conclude con quesito avente ad oggetto detto profilo.

1.3.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 7 (art. 360 c.p.c., n. 3) e, richiamando due pronunce di questa Corte, deduce che la mancata comunicazione del provvedimento di espulsione all’autorita’ consolare del Paese dell’espulso non incide sulla validita’ del decreto ed in detti termini e’ formulato quesito.

2.- Il primo motivo e’ manifestamente inammissibile. Secondo il disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l’incompetenza per materia – al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. – e’ rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che – diversamente dalla previgente disciplina – il giudice non puo’ rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma e’ tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l’eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da cio’ deriva che la parte puo’ impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza (Cass. n. 22055 del 2006).

Nella specie, a fronte dell’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato (riportata nella narrativa) in ordine alla mancata proposizione dell’eccezione, il motivo in esame e’ inammissibile.

2.1.- Il secondo motivo e’ manifestamente fondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga “in una lingua conosciuta” e, solo ove cio’ non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta “in lingua francese, inglese o spagnola”, ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. n. 13833 del 2008).

L’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso e’ derogabile tutte le volte in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga quindi la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, cit. ed al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3.

Siffatta attestazione e’ condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. n. 13833 del 2008; n. 25362 del 2006; n. 25026 del 2005; n. 13032 del 2004; n. 5465 del 2002).

In questi termini e’ il principio di diritto da enunciare in relazione al mezzo in esame, che ne dimostra la fondatezza, dato che, a fronte della precisazione che di detta attestazione v’era indicazione, la motivazione si risolve in affermazioni astratte sulla necessita’ di traduzione, svolta senza accertare l’esistenza o meno di detta attestazione che rende non pertinenti le argomentazioni svolte dal giudice del merito.

2.2.- Manifestamente fondati sono anche il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di espulsione dello straniero e’ obbligatorio a carattere vincolato, quindi il Giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato e’ tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego.

Nella ipotesi di espulsione dello straniero adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2 (Cass. n. 20668 del 2005), ovvero dell’art. 14, comma 5 ter, di detto D.Lgs., il decreto di espulsione costituisce un atto a carattere vincolato la cui adozione non richiede dunque l’accertamento e la valutazione da parte del Prefetto della ricorrenza di ulteriori ragioni giustificative dell’adozione della misura.

Il Giudice ordinario e’ tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione.

Inoltre, questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che in tema di espulsione dello straniero non e’ configurabile un ulteriore limite derivante dal rispetto di un supposto principio di proporzionalita’ tra sanzione espulsiva ed interessi familiari dell’espellendo, dato che la materia e’ esaustivamente regolata dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31 e 32, e succ. modif.), che rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra interessi nazionali (e dell’Unione Europea) alla regolazione dei flussi migratori e diritti primari dello straniero alla sua dimensione familiare e non contrasta con l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ne’ con le norme dell’Unione Europea.

Peraltro, siffatta disciplina legislativa ha superato anche il vaglio di legittimita’ costituzionale (Corte Cost., ordinanze n. 158 del 2006 e n. 361 del 2007).

In violazione di detto principio, che va enunciato in relazione al terzo ed al quarto mezzo, il giudice di pace ha accolto l’opposizione sulla base di considerazioni dirette erroneamente a sostenere che l’espulsione avrebbe dovuto essere adottata dopo la valutazione di interessi e circostanze che le norme non richiedono e che, certamente, non possono fondare la valutazione di illegittimita’ del decreto da parte del giudice ordinario.

2.3.- Manifestamente fondato e’ anche il quinto motivo, sulla scorta del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale la comunicazione al consolato adempimento successivo alla espulsione e’ imposto non gia’ per l’esercizio dei diritti dell’espellendo alla difesa ma per esigenze di correttezza nei rapporti interstatuali (Cass. n. 10911 del 2007; n. 22616 del 2004;

n. 5396 del 2004), quindi non incide sulla legittimita’ del decreto.

In relazione alle censure accolte il provvedimento va cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge, stante la manifesta infondatezza del medesimo”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Bari per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ al Giudice di pace di Bari in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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