Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8057 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 286/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIT INVEST DI T.D. & C. SAS in persona del Socio

Amm.re e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA LOCATELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO RANDAZZO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 525 del 23 novembre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso dalla B.I.T. INVEST di T.D. & C. s.a.s., aveva annullato la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 1999 emessa nei confronti della predetta società a seguito di iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, da cui era scaturito il disconoscimento di un credito IVA portato in compensazione dall’anno 1998 ma non indicato nella dichiarazione relativa a tale anno di imposta.

1.1. I giudici di appello sostenevano di condividere la tesi dei primi giudici secondo cui nella dichiarazione Mod. Unico 2000, oggetto di controllo, risultava indicata un’eccedenza IVA a credito che annullava l’imposta a debito. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, rilevavano la novità delle argomentazioni addotte dall’Ufficio finanziario a sostegno della legittimità dell’iscrizione a ruolo del debito IVA e la nullità della stessa per omessa comunicazione alla contribuente della comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi, cui l’intimata replica con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado di annullamento della cartella impugnata sul mero presupposto dell’esistenza dell’indicazione, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 1999, di una eccedenza IVA relativa all’anno di imposta precedente (1998) senza considerare la circostanza, dedotta da essa ricorrente e dimostrata attraverso la produzione della dichiarazione relativa a tale anno di imposta, che in essa non solo non risultava alcun credito IVA da utilizzare in compensazione, ma non erano stati neanche compilati i relativi quadri, che mancavano del tutto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere i giudici di appello erroneamente qualificato come domanda nuova quelle che in realtà erano mere argomentazioni volte a precisare la pretesa tributaria (in particolare, le ragioni del disconoscimento del credito IVA), fondate sul medesimo fatto impositivo, quindi senza apportare alcuna mutatio libelli.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere i giudici di appello esaminato ed accolto un’eccezione – relativa alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 – formulata per la prima volta in grado di appello.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione della disposizione da ultimo citata sostenendo che avevano errato i giudici di appello a far discendere la nullità della pretesa erariale e della cartella di pagamento dall’omesso invio alla contribuente della comunicazione di irregolarità di cui alla disposizione censurata, nella specie peraltro neanche dovuta, in quanto sanzione non prevista dalla citata disposizione.

5. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l’esame degli ultimi tre motivi di ricorso, posto che l’eventuale rigetto delle censure rivolte con tali mezzi di impugnazione alla statuizione di seconde cure – e cioè di novità delle “nuove argomentazioni” svolte dall’Agenzia delle entrate “per legittimare la impugnata iscrizione a ruolo” (pag. 3 della sentenza impugnata) e di nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità – renderebbe superfluo l’esame del primo motivo.

6. Il secondo motivo è perì fondato e va accolto.

7. Invero, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui costituisce violazione del jus novorum da parte dell’Amministrazione finanziaria il mutamento dei termini della contestazione attraverso la deduzione di motivi o l’allegazione di circostanze e fatti costitutivi diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo, non ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, come limite alla possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio mediante la prospettazione di argomentazioni giuridiche ulteriori, in grado, di dimostrare la legittimità del proprio operato, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono eccezioni in senso tecnico, processualmente precluse alle parti dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 17377 del 2009, in motivazione, nonchè Cass. n. 25909 del 2008, n. 25756 del 2014 e n. 11223 del 2016). Tale orientamento ha recentemente trovato consacrazione nella sentenza n. 17758 del 2016 delle Sezioni unite (v. punto 2), che, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello qui vagliato, ha affermato che non viè introduzione di jus novorum se “il titolo della pretesa fiscale è rimasto sempre lo stesso, cioè la rideterminazione del saldo dichiarato dalla parte contribuente per effetto del disconoscimento automatico della detrazione del credito d’imposta derivante dall’anno precedente in assenza di dichiarazione pro tempore”. Peraltro, il rilievo che sono gli stessi giudici di appello a qualificare come mere “argomentazioni” quelle svolte dall’Ufficio finanziario “per legittimare la impugnata iscrizione a ruolo”, rende ulteriormente evidente l’errore in cui gli stessi sono incorsi nel ritenere sub specie violato l’art. 57, comma 2, D.Lgs. citato.

8. Sulla base dei principi enunciati esaminando il secondo motivo di ricorso va accolto il terzo mezzo di impugnazione. I giudici di appello hanno, infatti, omesso di rilevare la novità dell’eccezione di nullità della cartella per omesso invio alla contribuente della comunicazione dell’esito della liquidazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, che costituisce eccezione in senso tecnico (Cass. n. 19414 del 2015, n. 11265 del 2003), perchè diretta a far valere un vizio di invalidità della cartella di pagamento che la società contribuente ha dedotto per la prima volta – e quindi inammissibilmente – soltanto in grado di appello, come si desume dal contenuto del ricorso di primo grado riprodotto per autosufficienza nel motivo in esame.

9. L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento del quarto mezzo, comunque fondato atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato che è legittima l’emissione di cartella di pagamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 della citata disposizione, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (ex multis, Cass. n. 24132 del 2016; n. 15740 del 2016)

10. Deve, quindi, passarsi all’esame del primo motivo di ricorso, con cui viene dedotto un vizio motivazionale, che pure è fondato e va accolto.

11. La circostanza che i giudici di appello abbiano ritenuto indebita l’iscrizione a ruolo a carico della società contribuente dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 1999 soltanto perchè nella dichiarazione presentata la stessa aveva indicato un’eccedenza di imposta relativa all’anno precedente, omettendo il giudice di merito di verificarne la sussistenza, espressamente negata dall’Ufficio finanziario, fa emergere in maniera evidente la carenza del procedimento logico seguito, conseguenza della totale obliterazione di elementi portati alla sua cognizione – nella specie, la dichiarazione Mod. Unico 1999 presentata dalla società contribuente per l’anno di imposta 1998 – che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 24148 del 2013).

12. L’accoglimento del motivo di ricorso in esame comporta la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che, in diversa composizione, dovrà rivalutare l’intera vicenda processuale, anche alla stregua del principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17757 del 2016, in base al quale “pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

13. Conclusivamente vanno accolti il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese processuali, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

PQM

accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA