Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8057 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20023-2018 proposto da:

R.N.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO MERLICCO;

– ricorrente –

contro

U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAMMINII MINUTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

G.M.I., M.I., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI INSURANCE

E REINSURANCE COMPANY LEV INS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2010, R.N.S. conveniva in giudizio l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) al fine di ottenere il risarcimenti dei danni per le lesioni fisiche riportate a seguito dell’incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), quando, l’autovettura condotta da M.I., e sulla quale parte attrice viaggiava in qualità di trasportata, si ribaltava dopo aver perso il controllo del mezzo finendo su un dosso posto lungo la strada S.P. 95, in agro di (OMISSIS).

Costituendosi in giudizio, l’UCI eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria.

Il Tribunale di Bari riconosceva maturata la prescrizione del diritto attoreo, rigettando il ricorso. In particolare il Giudice di prime cure riteneva che la causa del sinistro fosse attribuibile all’asfalto viscido e non ad una condotta colposa del conducente. Pertanto, escludeva la configurabilità degli estremi di un reato, dichiarando fondata l’eccezione di prescrizione in quanto il termine applicabile era quello previsto all’art. 2947 c.c., comma 2, in luogo di quello più lungo di cui alla cit. norma, comma 3.

R.N.S. proponeva appello avverso detta pronuncia.

2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 151/2018 del 25/01/2018, rigettava il gravame, confermando la sentenza di prime cure. Infatti, riteneva che il primo atto utile a interrompere la prescrizione fosse la lettera raccomandata di messa in mora del 23/4/2008 e il giudizio veniva instaurato solo nel dicembre 2010, pertanto oltre il termine biennale di prescrizione stabilito in generale dall’art. 2947 c.c., comma 2, per il risarcimento da circolazione di veicoli.

3. Avverso tale decisione R.N.S. ricorre in cassazione, sulla base di un unico motivo. U.C.I. Ufficio Centrale Italiano resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2947 e 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il Giudice d’appello avrebbe erroneamente non considerato l’esistenza di un procedimento penale a carico del signor M.I., per lesioni subite dalla trasportata R., la cui esistenza avrebbe dovuto necessariamente implicare, in applicazione del criterio civile della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 3.

6. Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa e, in particolare, delle risultanze probatorie, attività preclusa a questa Corte di legittimità.

Nel caso di specie, la parte lamenta l’omissione dell’esame di un fatto decisivo, quale la sussistenza di un procedimento penale a carico del conducente dell’autovettura sulla quale la ricorrente viaggiava in qualità di trasportata.

In realtà, a pagina 3 della sentenza, la Corte d’appello di Bari ha esaurientemente esaminato la questione dell’eventuale rilevanza nel caso de quo della circostanza del fatto-reato. Infatti così discorreva “E’ ius receptum che la inquadrabilità della condotta del conducente del veicolo coinvolto in un incidente stradale nel fatto-reato di cui all’art. 582 c.p.c., sia una questione di stretto merito devoluto alla valutazione del giudice civile (ad es. Cass. n. 20355/05: in tema di causa attinente all’accertamento di responsabilità da sinistri derivati dalla circolazione stradale spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi) ma con l’avvertenza che l’accertamento del comportamento concreto del conducente sia operato tenendo conto della diversa intensità fra colpa penale e quella (più ampia) considerata dall’art. 2054 c.c., con la conseguente impossibilità di affermare la sussistenza della prima in virtù della presunzioni di colpa stabilita da tale norma (ex multis Cass. n. 1988 n. 2680).

In altri termini, nell’ipotesi in cui fosse restato del tutto incerto il meccanismo causale effettivo dell’incidente – se una imperizia e/o malaccortezza del conducente, ovvero se un fatto estraneo alla sua condotta di guida – il non liquet processuale segue una sorte diversa, a seconda che la situazione debba essere pronunciata in sede civile ovvero penale: nel primo caso vige la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., dettata da finalità essenzialmente solidaristiche nei confronti delle vittime del sinistro stradale, nel secondo caso invece vige la presunzione di non-colpevolezza del conducente per il fatto astrattamente qualificabile come reato di lesioni colpose.

Più concretamente ancora: se il danneggiato intendesse valersi della favorevole presunzione civilistica ex art. 2054 c.c., nell’esercitare la sua azione risarcitoria avrebbe però anche l’onere di rispettare il termine biennale di presunzione di cui al succitato art. 2947, comma 2; se invece egli avesse debordato da tale termine, sì da doversi adattare a invocare il più lungo termine della prescrizione “da reato”, dovrà però sottostare alla diversa logica penalistica per cui il conducente del veicolo si presume non-colpevole, salvo evidenza cli prova contraria.

Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie emerse, ovvero in assenza di certezze sulla dinamica causale dell’incidente, sostenere la presunzione di colpa del conducente porterebbe a reintrodurre surrettiziamente la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, che invece si è detto non doversi applicare quando si “importa” nella fattispecie risarcitoria civilistica la diversa logica della presunzione di non-colpevolezza del conducente medesimo, per effetto della instaurazione del giudizio oltre il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2.

7. In conclusione, il ragionamento della Corte territoriale appare immune da vizi logico-giuridici e fondato su valutazioni di natura fattuale – e come tali incensurabili allora in questa sede, nonostante la diversa opinione nuovamente espressa in memoria dalla ricorrente – della carenza di prova sulla colpa del conducente, visto che, come condivisibilmente poi motivato dalla qui gravata sentenza, la mera pendenza del relativo procedimento penale non scalza di per sè sola la presunzione penalistica di non colpevolezza, nè potrebbe questa superarsi, con un’incongrua commistione di criteri civilistici e penalistici, in applicazione delle diverse presunzioni vigenti nel campo della responsabilità aquiliana.

8. Pertanto, neppure avendo apportato la memoria elementi idonei a superare tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

9. Va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA