Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8057 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2449-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GROENLANDIA, 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE N.

28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3857/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento a lei notificati dal Comune di Pomezia in data 21.12.2011 per omesso versamento dell’ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione ad alcuni immobili di sua proprietà assumendo che detti immobili erano oggetto di sequestro penale preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.c., e pertanto, essendo indisponibili, non potevano essere assoggettati al tributo.

La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, con sentenza in data 11.7.2014 rigettava le doglianze della ricorrente assumendo che il sequestro non aveva inciso sulla proprietà del bene, presupposto fondante la tassazione.

Proposto appello da parte della contribuente, la CTR del Lazio con sentenza del 15.6.2016 rigettava il ricorso ritenendo che il presupposto del tributo fosse la proprietà a prescindere dalla disponibilità del bene.

Avverso detta pronuncia la contribuente, nelle more dichiarata fallita, proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Pomezia.

Parte ricorrente depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3 (presupposti e soggetti passivi)” parte ricorrente deduceva che, in assenza di un dettato normativo specifico, la sentenza della CTR si fonda sul presupposto della rilevanza del nesso proprietario che configurerebbe condizione sufficiente di imposizione ai fini ICI mentre invece il presupposto dell’imposizione va ravvisato nel possesso dell’immobile. Deduceva che l’adozione del provvedimento di sequestro implica la carenza del presupposto impositivo su cui è fondata l’imposta in quanto fa venir meno il possesso dell’immobile.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla ridotta capacità contributiva ex art. 53 Cost.”) parte ricorrente deduceva che la CTR non si era pronunciata su di un punto specifico trattato dal giudice di primo grado ovvero che VICI sia un’imposta patrimoniale.

I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, in quanto entrambi attinenti ai presupposti impositivi dell’ICI, sono infondati.

Come, infatti, più volte statuito da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. V 9 ottobre 2009, n. 21541; Cass. civ. sez. V 26 febbraio 2010, n. 4753 e Cass. civ. sez. H 9 maggio 2013, n. 10987), dalla lettura congiunta del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3, si desume che soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1).

Da ultimo (Cass., Sez. 6-5., n. 19881/17) questa Corte ha stabilito che, nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene con la conseguenza chè, a tali fini, è irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, atteso che dette misure non comportano la perdita della titolarità del diritto.

Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte anche con specifico riferimento alla problematica inerente al riconoscimento dell’indennità di esproprio a seguito di procedura espropriativa, pur in ipotesi di omessa o infedele dichiarazione ICI da parte del soggetto sottoposto a detta procedura (cfr. Cass. civ. sez. 112 ottobre 2007, n. 21433; Cass. civ. sez. I 3 gennaio 2008, n. 19), essendosi affermato che l’occupazione d’urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l’animus rem sibi habendi, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore.

Ciò premesso, venendo alla fattispecie oggetto della presente controversia, deve ritenersi corretta in diritto la statuizione del giudice tributario di secondo grado, laddove ha affermato che il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti sicchè il proprietario dell’immobile continua ad essere soggetto passivo dell’imposta. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5600,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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