Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8057 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN DAMASO

15, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO ENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

e sul ricorso 17516-2007 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN DAMASO

15, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO ENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 154/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2006 R.G.N. 153/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA per delega DOMENICO GAROFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.P. ha convenuto in giudizio l’Ente Autonomo Fiera del Levante esponendo che, dalla data in cui, nel 1979, tramite concorso interno, aveva conseguito la qualifica di capoufficio, aveva in realta’ svolto le funzioni superiori di caposervizio sino al 1991, e chiedendo il riconoscimento della superiore qualifica e la corresponsione delle differenze economiche fra le somme spettantegli in relazione alla funzione di caposervizio e quelle inferiori percepite come capo ufficio.

L’Ente ha resistito in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale in relazione alle somme richieste e quella decennale quanto alla qualifica, e contestando inoltre che il L. avesse svolto mansioni superiori.

Il Tribunale ha respinto il ricorso.

La Corte d’Appello di Bari accogliendo l’appello ha dichiarato che il L. aveva svolto funzioni di capo servizio dal 1 gennaio 1980 al 14 gennaio 1991 ed ha condannato l’Ente a corrispondergli le differenze retributive correlate.

La Corte ha escluso che fosse maturata la prescrizione decennale, mettendo in rilievo che vi erano stati tre atti interruttivi risalenti al 4 gennaio 1989, all’11 giugno 1993 ed infine al 4 gennaio 1994, il primo dei quali, sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, visto che il L. rivendicava la superiore funzione di caposervizio dal momento della nomina a capo ufficio e quest’ultima era avvenuta nel 1979, ma certo non anteriormente al 4 gennaio di quell’anno.

La Corte ha rigettato anche l’eccezione di prescrizione quinquennale osservando che, nel caso di specie, il diritto alle differenze retributive veniva fatto valere in dipendenza dal diritto alla qualifica e non gia’ autonomamente in correlazione allo svolgimento di mansioni superiori, con conseguente applicabilita’ della prescrizione decennale anche ai maggiori emolumenti, siccome diritti patrimoniali consequenziali.

La Corte riferisce poi circa il contesto organizzativo nel quale andava collocata la vicenda, precisando che il servizio cui aveva fatto riferimento l’appellante, denominato “partecipazione”, indicava originariamente la periodica Fiera campionaria del mese di settembre, ma, successivamente, aveva riguardato una realta’ piu’ complessa ed articolata, costituita da numerosissime fiere di settore nelle quali l’Ente era impegnato per tutto l’anno. Il servizio cui era addetto il L. si occupava dei vari rapporti tra l’Ente e gli operatori che partecipavano alle dette fiere, con fortissimo incremento della mole di lavoro nel corso degli anni data la notevole quantita’ di espositori dei vari settori produttivi. Il servizio, retto fino al 1973 da un capo servizio, nei successivi vent’anni era stato articolato in due servizi “partecipazione”, denominati P1 e P2, affidati ciascuno ai rispettivi capi ufficio, e in particolare, il secondo, al L..

La Corte esamina quindi le declaratorie, contenute nel mansionario dell’Ente, concernenti il caposervizio ed il capo ufficio ed osserva che le differenze tra le due qualifiche sono prevalentemente quantitative facendo riferimento al caposervizio tutti i raggruppamenti operativi ed al capufficio invece una pluralita’, ma non la totalita’ di essi, pur non mancando anche una differenza di ordine qualitativo rappresentata dal collegamento diretto del capo servizio al Segretario generale.

Su queste premesse la Corte analizza quindi le dichiarazioni di due testi, dichiarando peraltro di omettere per brevita’ e perche’ non indispensabili numerose altre testimonianze riferite dal L. nel proprio atto d’appello, e mette in rilievo, riferendo letteralmente le dichiarazioni di un teste, che fra il L. e il Segretario generale non vi era nessun’altra persona, che i rappresentanti degli espositori del settore mobili avevano contatti esclusivamente con L., che questi svolgeva mansioni di caposervizio ed aveva autonomia decisionale dovendo render conto al Segretario generale, che l’ubicazione e l’esposizione logistica venivano curate dal L.. La corte richiama poi un’altra testimonianza, sottolineando l’efficacia espressiva delle dichiarazioni rese dalla teste, la quale aveva affermato che in pratica faceva tutto il L..

In definitiva, secondo la Corte era decisivo che l’unitario servizio partecipazioni fosse stato articolato in due settori P1 e P2 comprendenti rispettivamente il 30% ed il 70% dei gruppi operativi prima riuniti, e che quest’ultimo fosse stato affidato a L., mentre non aveva rilievo che nel ventennio 1973-1993 non fosse formalmente esistito un caposervizio, visto che in tale periodo erano pur sempre esistiti due servizi entrambi denominati “partecipazioni”, sicche’ il responsabile di ciascuno di essi coordinava, come previsto dalla declaratoria della figura del caposervizio tutti i gruppi operativi componenti il rispettivo servizio. Ne’ poteva rilevare il diverso numero dei gruppi di ciascun dei due servizi rispetto a quello dell’originario unico servizio partecipazioni, trattandosi di dato meramente quantitativo, peraltro nemmeno del tutto sicuro visto anche l’enorme incremento dell’attivita’ fieristica rispetto all’epoca in cui il servizio era unico.

Secondo la Corte, infine, la decorrenza iniziale della superiore qualifica e del conseguente trattamento economico doveva essere stabilita nel 1 gennaio 1980, non essendo nota la data precisa in cui, con la qualifica di capo ufficio, il L. aveva iniziato a svolgere in realta’ le funzioni di capo servizio. Il termine finale era da individuare nel 14 gennaio 1991, data di assunzione di tali funzioni da parte del vice Segretario generale dell’ente.

L’Ente Autonomo Fiera del Levante chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per la quattro motivi. L.P. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo di ricoso principale denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2946, e 2948 c.c., nonche’ vizio di motivazione, si addebita alla sentenza impugnata di aver rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, ritenendo idonei atti interruttivi le note del 4 gennaio 1989, dell’11 giugno 1993 e del 4 gennaio 1994.

Il motivo e’ infondato.

La sentenza ha ritenuto che il L. avesse rivendicato per la prima volta il proprio diritto alla qualifica superiore con nota del 4 gennaio 1989 ed ha specificamente valutato detta nota sotto il profilo della congruita’ fra la sua data e quella nella quale aveva avuto inizio l’esercizio da parte dell’appellante della mansioni superiori.

Il ricorrente censura in questa sede la statuizione della Corte sotto il profilo della inefficacia interruttiva della nota in relazione al suo contenuto, testualmente riprodotto nel motivo, e rileva inoltre che non risultando provata la data di ricezione della nota risulterebbe del pari censurabile, perche’ priva di riscontro oggettivo, la individuazione della decorrenza del diritto.

Poiche’ pero’ nessuna di tali questioni e’ stata trattata nella sentenza impugnata il ricorrente, volendo sottrarsi alla valutazione di inammissibilita’ per novita’ della censura questione avrebbe avuto l’onere di indicare dove e in quale modo le aveva sottoposte al giudice di merito.

Le medesime considerazioni valgono per la censura concernente le successive missive, in relazione alla circostanza che esse risulterebbero sottoscritte solo dal difensore del L..

Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2946, e 2948 c.c., si addebita alla sentenza impugnata di aver rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive ritenendo che tale diritto fosse soggetto alla medesima prescrizione decennale del diritto alla qualifica.

Il motivo e’ fondato.

La giurisprudenza meno recente, premesso che il diritto alla qualifica superiore e quello alle differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte soggiacciono ad un differente regime prescrizionale; il primo alla prescrizione decennale, insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto, ed il secondo alle prescrizioni brevi di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, all’art. 2955 c.c., n. 2 e all’art. 2956 c.c., n. 1, i cui termini invece restano sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti dalla stabilita’ cosiddetta reale, ha affermato che se invece il diritto alle differenze retributive sia fatto valere in dipendenza del diritto alla qualifica, spettante in correlazione al vantato diritto alla promozione, e non gia’ autonomamente in correlazione ad un dedotto e provato svolgimento di mansioni superiori tutelabili ex art. 36 Cost., la prescrizione decennale applicabile al diritto alla qualifica si estende anche ai diritti patrimoniali consequenziali (Cass. 3843/1986 cit. nella sentenza impugnata).

Questo punto di vista e’ stato pero’ successivamente modificato in favore del principio secondo cui mentre l’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ. (Cass. 6750/1996; 7911/1997, secondo la quale detto termine decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all’attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale; 12238/2006;

17777/2007).

Poiche’ non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento piu’ recente- qui condiviso- il motivo va accolto e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame in base al principio appena enunziato, alla luce del quale dovra’ esser rideterminato l’ammontare delle differenze retributive dovute al L..

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. nonche’ omessa motivazione circa fatti e risultanze probatorie decisivi per il giudizio in relazione alle valutazioni della Corte di appello circa la riconducibilita’ della mansioni del L. alla rivendicata qualifica di caposervizio.

Con il quarto motivo di ricorso e’ denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. addebitandosi alla sentenza di aver omesso qualsivoglia apprezzamento dell’istruttoria con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal L..

I motivi da trattare congiuntamente per la loro connessione, non possono trovare accoglimento perche’, sebbene formalmente presentati quale censure di violazione di legge, chiedono in realta’ a questa Corte un riesame del merito impossibile in questa sede.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonche’ vizio di motivazione per aver statuito che le mansioni superiori di caposervizio erano cessate il 14 gennaio 1991, in quanto assunte dal vicesegretario generale, senza considerare che a norma dell’art. 2103 c.c. l’assegnazione alle mansioni superiori, trascorso il termine previsto in detto articolo, diviene definitiva e non soggiace ad alcun termine finale.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si addebita alla sentenza impugnata omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 2103 c.c. violazione e falsa applicazione per non aver statuito sulla domanda di accertamento della progressiva esautorazione, a partire dal 1993, del L. dai compiti di responsabilita’ quali l’organizzazione dei saloni Agrilevante e Servizi, la manifestazione “Mezzogiorno”, esautorazione completata con il declassamento e trasferimento al reparto Catalogo e Pubblicita’ dotato di disponibilita’ finanziarie estremamente ristrette rispetto a quelle della struttura dove il L. era impiegato in precedenza.

I due motivi, da trattare congiuntamente perche’ connessi, sono infondati.

Dalla sentenza si desume che la data del 14 gennaio 1991 e’ stata individuata dalla Corte di merito come quella oltre la quale, non essendo state piu’ da lui esercitate le superiori mansioni di caposervizio, non spettavano al L. differenze retributive, e non anche come termine finale del superiore inquadramento. Questione diversa e’ poi se in relazione alla qualifica superiore riconosciutagli il L. avesse diritto di continuare ad esercitare le mansioni di caposervizio o comunque a mantenere il corrispondente livello retributivo.

Tale questione e’, almeno in parte, prospettata nel secondo motivo, dove viene denunziata omessa pronunzia sul demansionamento del L..

Ma il vizio denunziato presuppone che il ricorrente indichi dove e come egli abbia sottoposto la questione al giudice di appello, non essendo sufficiente invece affermare, come egli fa, di averla proposta nel ricorso introduttivo del primo grado, la mancata riproposizione in sede di gravame equivalendo ad abbandono della domanda.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve esser accolto il secondo motivo del ricorso principale mentre vanno rigettati gli altri motivi e il ricorso incidentale.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice di appello che riesaminera’ gli atti alla luce del principio di diritto enunziato in precedenza e provvedera’ anche sulle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA