Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8056 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22621-2011 proposto da:

IMMOBILIARE CIMAROSA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NTCOTERA 29

SC. 9 int. 12, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) SETTEBAGNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 169/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 22.7.1985, la soc. Natalon Prima S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento di valore con il quale veniva rettificato il valore finale dichiarato in sede di denuncia INVIM decennale, anni 1972-1982, di un fabbricato sito in (OMISSIS), denunciando il difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. La soc. Immobiliare Cimarosa S.r.l., incorporante la soc. Natalon Prima S.r.l., impugnava la sentenza per nullità derivante dalla mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’impugnazione e rimetteva la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per il riesame, la quale rigettava il ricorso della società. Proponeva appello la società contribuente, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, non ravvisando carenze motivazionali nell’atto impugnato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Immobiliare Cimarosa, svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 5)” in quanto l’Ufficio non ha assolto all’onere di provare l’effettiva esistenza degli astratti elementi di fatto, cioè l’esistenza di concreti elementi di comparazione immobiliare, che giustificherebbero il maggior valore accertato.

Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19, 20 e 31, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 20 e 26 e dell’art. 2697 c.c. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato consolidati principi in tema di onere della prova degli accertamenti in rettifica dei valori immobiliari dichiarati dal contribuente, ai fini delle imposte di registro, successione ed Invim. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe commesso un evidente errore giuridico in tema di distribuzione dell’onere della prova, in quanto a fronte di un accertamento motivato solo con criteri astratti ricade sull’Ufficio l’onere di provare in giudizio la sussistenza in concreto di fatti posti a fondamento della pretesa fiscale.

2. I motivi di ricorso, per evidente connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

I motivi sono inammissibili ed infondati.

Il primo motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità, per avere cumulativamente rappresentato il dedotto vizio motivazionale sotto tutte le possibili angolazioni consentite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass. n.19443 del 2011).

Il secondo motivo illustra una violazione di legge, ma non fa alcun riferimento alle conseguenze che l’errore sulla legge processuale comporta, vale a dire la nullità della sentenza o del procedimento (Cass., Sez. 6-3, ord. n. 19124 del 2015).

I motivi sono, altresì, infondati.

La società ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata, in ragione del fatto che l’Ufficio non ha mai fornito processualmente alcun elemento idoneo a chiarire in base a quali criteri di valutazione, concreti e certi, riferiti all’epoca del presupposto INVIM decennale (1982), od al triennio precedente, il valore del cespite in questione doveva essere aumentato di oltre il quadruplo di quello dichiarato dal contribuente, in base al valore definito in occasione della precedente tassazione del 1972 e rivalutato al 1982 con indici ISTAT. Argomenta, altresì, che l’avviso impugnato è motivato secondo criteri astratti e senza alcun elemento di prova addotto successivamente dall’Ufficio.

Le doglianze non sono condivisibili.

Emerge dalla sentenza impugnata l’infondatezza delle asserzioni della società contribuente, in quanto il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dedotto la correttezza della motivazione con cui è stata giustificata la fondatezza dell’accertamento dell’Ufficio, previo esame della inattendibilità della valutazione dichiarata dalla società, posto che si è richiamato alle caratteristiche dell’immobile, alla sua ubicazione nel centro storico di Roma, alla consistenza dei vani ed ai prezzi di mercato valevoli per la zona. Il giudice di appello precisa che: “nel merito della vicenda l’indizio consistente nello scostamento del prezzo del bene in esito ai valori di mercato è stato oggetto di comparazione dei beni oggetto di causa, con immobili della medesima tipologia, con particolare riguardo alla natura, alla consistenza ed alla ubicazione degli stessi”.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, Sez. 6-5, ord. n. 11560 del 2016: “In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3 l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”(Conf. n. 6914 del 2011, 5, n. 11967 del 2014, n. 5190 del 2015).

Ne consegue che l’atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, contrapponendo in giudizio altri elementi sulla base del medesimo criterio utilizzato dall’Amministrazione o altri parametri (Cass. 6-5, ord. n. 11560 del 2016). Onere processuale a cui il contribuente non ha ottemperato.

Emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, che il contribuente, nel corso del giudizio, si sarebbe limitato a contestare la sentenza di primo grado ed a sottolineare i contenuti di essa, senza porre in essere azioni o esibendo documentazione idonea a contrastare l’operato dell’Ufficio. Nessuna censura può essere espressa alla sentenza della CTR, la quale si è uniformata ai suindicati principi.

Sulla base dei rilievi espressi, deve ritenersi, altresì, insussistente la denunciata anomalia motivazionale della decisione censurata.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito.

Nella specie, una motivazione di senso compiuto e perfettamente intellegibile nella sentenza impugnata esiste e ne integra gli elementi costitutivi, proprio a mente delle disposizioni che la parte ricorrente invoca a sostegno dell’impugnazione.

3. Per quanto sopra, il ricorso è conclusivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi Euro 10.000 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA