Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8056 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30267-2018 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO

giusta procura speciale allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2678/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Ischia propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 17496/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto da M.S. avverso avviso di accertamento ICI per le annualità 2005/2009 per omesso versamento dell’imposta relativa ad unità immobiliare per la quale era stata proposta domanda di regolarizzazione in sanatoria nel 2004 e la cui domanda di accatastamento era stata presentata solo successivamente;

il contribuente ha depositato procura speciale ex art. 83 c.p.c.;

il medesimo ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente va rilevato che il contribuente ha resistito depositando procura speciale ex art. 83 c.p.c.;

1.2. va al riguardo, evidenziato che, in mancanza di rituale costituzione con controricorso, la parte, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimata neppure, come nel caso in esame, a depositare memorie illustrative (cfr. Cass. nn. 10813/2019, 24422/2018, 25735/2014), sulla base di un principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (cfr. Cass. n. 26974 del 2017);

2.1. a seguire, con unico mezzo il Comune denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41), in quanto la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che era prescritto il potere del Comune di richiedere il pagamento dell’ICI dopo l’attribuzione della rendita definitiva, essendo decorso il termine quinquennale dall’1.1.2003, trattandosi di immobili per i quali era stata richiesta la sanatoria edilizia;

2.2. le censure vanno accolte;

2.3. va premesso che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 41 (Finanziaria 2004) ha fissato i termini e le modalità di pagamento dell’Ici per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);

2.4. più precisamente la specifica disposizione ha disposto che, per i fabbricati oggetto del condono edilizio, l’Ici “è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente”;

2.5. il versamento dell’imposta relativo a “dette annualità” è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 e la misura del tributo comunale, conclude la norma di legge, è pari a Euro 2 per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta;

2.6. questa speciale procedura di determinazione dell’imposta opera, inoltre, solo per i casi che danno luogo all’attribuzione di rendita (unità immobiliare di nuova costruzione) o alla variazione della stessa (unità immobiliare, censita e dotata di rendita, sulla quale sono state eseguite opere abusive oggetto di condono);

2.7. con riferimento agli immobili abusivi oggetto di sanatoria, è dovuta dunque la maggiore imposta ICI (con decorrenza dal 1 gennaio 2003) risultante dal classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa;

2.8. in merito alla valenza retroattiva della nuova rendita può essere richiamata, in tale sede, la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici) ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, avendo la Corte affermato che tale norma, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (cfr. Cass. SS. UU. n. 3160/2011; conf. Cass. nn. 11844/2017, 23600/2011);

2.9. nel caso in esame, la CTR ha ritenuto prescritti i tributi e le sanzioni relative alle annualità in questione (2005-2009) essendo stati notificati i relativi avvisi di accertamento dopo la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a ciascun periodo di imposta, richiamando sia quanto disposto dalla L. n. 196 del 2006, art. 1, comma 161 (“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni”), sia la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, dianzi illustrato, ed affermando dunque che, fermo “il potere del Comune di Ischia di chiedere il pagamento dell’I.C.I., dopo l’attribuzione della rendita definitiva, ma con decorrenza dall’1.1.2003, trattandosi di immobili per il quali M.S. ha richiesto la sanatoria edilizia,… tale richiesta deve pur sempre intervenire entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, che, nella specie, è quinquennale”;

2.10. può essere posto in rilievo, in tale sede, quanto già affermato da questa Corte, in tema di ICI, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4, con principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, secondo cui la rendita considerata dal contribuente quando non esista una rendita definitiva, ovvero quando quella esistente non sia più valida per essere intervenute variazioni permanenti su essa incidenti, ha un valore provvisorio ed il Comune, a seguito dell’attribuzione della rendita definitiva, può, a norma del citato D.Lgs. n. 504, art. 11, liquidare per tutto il periodo considerato l’eventuale maggiore imposta rispetto a quella emergente dalla rendita provvisoria (cfr. Cass. nn. 10571/2010, 2941/2010);

2.11. anche nel presente caso, va considerato che se i termini e le modalità per eseguire il versamento dell’Ici da condono edilizio, contenute nella L. n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004) e successive modifiche, prevedono l’obbligo di un pagamento in acconto dell’imposta per gli anni 2003, 2004 e 2005 relativamente agli immobili interessati da procedura di sanatoria edilizia, tale acconto dovrà essere dunque poi conguagliato quando a chiusura della sanatoria sarà attribuita la nuova rendita all’immobile e quindi sarà possibile individuare il valore catastale dello stesso;

2.12. ne consegue che con riguardo alla presente fattispecie il termine di prescrizione non può che decorrere dalla scadenza del versamento a saldo allorchè la rendita catastale sia stata stabilita in via definitiva a seguito di presentazione della procedura Docfa;

3. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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