Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8056 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 08/04/2011), n.8056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MARCONI 618, presso lo studio dell’avvocato PETTI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO,

CIRILLO DOMENICO, CIRILLO ERNESTO MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6910/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2006 r.g.n. 1079/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso, rigetto del primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 1 giugno 2000 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, G.D. esponeva di essere stato assunto alle dipendenze dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.) in data 3/4178 nella 4^ categoria professionale, poi 5^ dall’1/5/78, e di essersi vista attribuire con D.M. 19 settembre 1980, n. 48214 la qualifica funzionale di “Revisore Tecnico” con effetto dal 27/5/80; che con D.M. 5 agosto 1982, n. 493080 si vedeva assegnare la 6^ categoria A.S.S.T. a “decorrere dall’1/1/82, ferma restando la qualifica di Revisore Tecnico; di avere svolto, da ultimo, le mansioni di revisore tecnico coordinatore inquadrato nel 7^ livello A.S.S.T., a seguito di superamento del concorso interno bandito con D.M. 16 maggio 1985, 51781; di aver diretto e coordinato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle squadre dei tecnici, gestendo in assoluta autonomia il personale dipendente; di essere stato nominato “Dirigente di Ripartizione” presso lo S.T.M.E.L.C. di Nola – centrale di 1^ classe con circa 20 unita’ – a far data dal 29/5/89; di essere stato chiamato dall’azienda, in qualita’ di assistente ai lavori, a fornire un supporto tecnico alle ditte private curando la fase di esercizio e collaudo delle apparecchiature e coadiuvando i direttori dei lavori nelle procedure di installazione degli impianti; di aver partecipato al concorso interno per titoli professionali alla qualifica funzionale di “Revisore Tecnico Capo” (8^ livello D.M. n. 58166 del 1992) e per “Vice Dirigente delle Telecomunicazioni” (8^ livello D.M. n. 58199 del 1992), ma che non si era piu’ provveduto a tali assegnazioni; che avrebbe sicuramente vinto il concorso per il passaggio all’8^ livello essendo in possesso di un punteggio molto elevato grazie alla nomina a “Dirigente di Ripartizione”, che di fatto lo portava a svolgere i compiti propri della categoria superiore e grazie ai numerosi titoli conseguiti, tra i quali la laurea in ingegneria elettronica; che aveva ottenuto l’incarico di istruttore nei corsi di addestramento per tecnici delle Stazioni telefoniche di Trasmissione sui sistemi in linea; che dall’1/11/93, per effetto della riforma del settore delle telecomunicazioni conseguente alla L. 29 gennaio 1992, n. 58, veniva assunto dall’IRITEL ed inquadrato nel 5^ livello retributivo regolamentato dal ccnl Sip, con la qualifica di “Assistente tecnico di apparati”, in armonia con le tabelle di equiparazione, frutto dell’accordo sindacale del 15/3/93 tra le OO.SS maggiormente rappresentative, le societa’ e le concessionarie; che da quel momento si vedeva sottratta la nomina di “Dirigente di Ripartizione” (oltre che la relativa indennita’ sulla busta paga di L. 119.730) e perdeva il potere di coordinamento e di gestione del personale dipendente, nonche’ ogni facolta’ decisionale, dal momento che il nuovo assetto organizzativo accentrato del lavoro prevedeva un unico responsabile (3^ livello CCNL SIP) supportato da una staff di assistenti, tra i quali esso ricorrente che, di fatto, subiva un demansionamento; che realizzatasi la fusione per incorporazione delle societa’ Intel, Telespazio, Italcable e S.I.R.M. nella Sip e, quindi, nella Telecom Italia spa, passava senza soluzione di continuita’ alle dipendenze di quest’ultima a partire dal 18/8/94, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo; che a decorrere dall’1/10/96 il rapporto veniva disciplinato dal CCNL per i dipendenti delle aziende di telecomunicazione, nonche’ dalle norme di armonizzazione di Telecom Italia, con la nuova qualifica di “Assistente Senior” e con livello di inquadramento “E”; che dal 1997 veniva trasferito a Napoli presso il DTRT EATC, impiegato in lavoro di supporto specialistico contraddistinto dall’emissione di pareri tecnici, mentre faceva capo solo al responsabile il potere di scelta.

Tanto premesso, il G. formulava le seguenti richieste:

1) dichiarazione di illegittimita’ dell’accordo collettivo del 15.3.93 in ordine ai criteri di inquadramento del personale proveniente dall’A.S.S.T per violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 15, lett. b), dello Statuto dei lavoratori;

2) dichiarazione di nullita’ dell’inquadramento al 5^ livello CCNL SIP e condanna della Telecom spa al suo inquadramento al 4^ livello CCNL SIP a partire dall’1/11/93, attuale livello “G” del CCNL per le Aziende di Telecomunicazione a far data dall’1/10/96, con la qualifica di “Responsabile” ed assegnazione di mansioni uguali o corrispondenti a quelle svolte presso l’A.S.S.T, con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale, ivi compreso il pagamento delle differenze retributive;

3) condanna della Telecom spa al risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione da liquidarsi in misura del 50% della retribuzione mensile dall’1/11/93 o nella misura di giustizia;

4) in subordine, condanna della Telecom spa al suo inquadramento nel 4^ livello CCNL SIP dall’1/11/93, attuale livello “F” CCNL per le Aziende di Telecomunicazione, con la qualifica di “Capo Settore” e assegnazione di mansioni uguali o corrispondenti a quelle svolte presso l’A.S.S.T, con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale, ivi compreso il pagamento delle differenze retributive.

2. Costituitosi il contraddittorio, la Telecom Italia spa, con argomentazioni varie, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone la reiezione.

La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dall’adito tribunale di Napoli con sentenza resa il 16/4/2002, di rigetto del ricorso.

Il primo giudice perveniva a tale decisione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: l’assunzione del ricorrente nell’Intel, con inquadramento nel 5^ livello CCNL SIP, accettata dallo stesso lavoratore a far data dall’1/11/93, aveva comportato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, avvenuta immediatamente dopo la cessazione di quello di pubblico impiego alle dipendenze della A.S.S.T, per cui era inapplicabile, nella fattispecie, il disposto di cui all’art. 2103 c.c., non essendo piu’ ravvisabile un unico rapporto di lavoro; nel caso in esame, in cui trovava applicazione la Legge Speciale n. 58 del 1992 di riforma del settore delle telecomunicazioni, non si ravvisava alcuna violazione di norme imperative tale da consentirgli di invalidare l’accordo collettivo;

la norma suonatela della professionalita’ acquisita, di cui alla L. n. 58 del 1992, art. 4 era una norma particolare, dettata per una ben individuata vicenda traslativa e che demandava all’autonomia collettiva, in una chiara ottica di delegificazione, il compito di stabilire modalita’ e contenuti del trapasso; le tabelle di comparazione non risultavano essere state attuate in violazione del principio della tutela della professionalita’ pregressa, come prevista dalla L. n. 58 del 1992, art. 4.

3. Avverso detta pronunzia proponeva gravame il G. con atto depositato il 20/5/03, lamentandosi dell’erronea interpretazione delle norme di legge richiamate in sentenza ed insistendo per la riforma della stessa e per l’accoglimento dell’originaria domanda, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva la Telecom spa che si opponeva all’accoglimento del gravame, riproponendo anche l’eccezione di prescrizione del credito per differenze retributive e per risarcimento dei danni pretesi con riferimento al periodo immediatamente precedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza dell’8 novembre 2005 – 4 febbraio 2006 accoglieva l’appello e dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel 4^ livello ccnl SIP a decorrere dall’1.11.1993 e nel livello F ccnl per le aziende di telecomunicazione a decorrere dall’1.10.1996, condannando la Telecom ad adibire l’appellante a mansioni equivalenti a quelle svolte presso la A.S.S.T. e a corrispondergli le relative differenze retributive da liquidarsi in separata sede, oltre ai conseguenti oneri previdenziali.

3. Avverso questa pronuncia la societa’ Telecom ricorre per cassazione con tre motivi illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, la societa’ ricorrente deduce la violazione degli artt. 2103 e 2112 c.c. nonche’ L. n. 58 del 1992, art. 4 argomentando che le prime due disposizioni non si applicano e che la valutazione dell’equivalenza delle qualifiche e’ stata fatta dalle parti collettive; censura l’art. 12 ccnl 30.66.1992 per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’attribuzione del 4^ livello ccl SIP; sostiene che la declaratoria del 5^ liv. Ccl SIP corrispondeva alla 7^ categoria L. n. 797 del 1981; lamenta la mancanza di allegazioni in fatto quanto al danno da demansionamento e dequalificazione.

2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – e’ infondato.

3. Va innanzi tutto ribadito (v. Cass., sez. lav., 11 agosto 2004, n. 15605) che la L. 29 gennaio 1992, n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato – senza che tale passaggio desse luogo all’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., – ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalita’ acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto; tuttavia, benche’ la medesima legge non abbia previsto una specifica procedura di impugnazione delle tabelle di equiparazione in contraddittorio con le parti stipulanti, e’ possibile la disapplicazione di esse ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullita’ per la non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessita’ che la valutazione circa la legittimita’ della equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto. Cfr. anche Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12647, che parimenti ha affermato che in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste nell’Intel spa e successivamente nella Telecom spa non siano adeguate, per mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, esse possono essere disapplicate nel giudizio concernente la qualifica o livello da attribuire al lavoratore transitato dall’ASST alla societa’ concessionaria dei servizi telefonici, con l’individuazione ad opera del giudice della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le rispettive definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste (cfr.

piu’ recentemente Cass., sez. lav., 27 aprile 2007, n. 10039).

Quindi, in sintesi, nel caso sia riscontrata l’erroneita’ delle tabelle per la mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, il giudice di merito ben puo’ disapplicare le tabelle, non rispettose del criterio della tutela della professionalita’ acquisita, e procedere lui stesso alla individuazione, nel nuovo assetto del personale, della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore nell’inquadramento precedente.

Le organizzazioni sindacali ripetevano dalla cit. L. n. 58 del 1992 il potere di concordare con la parte datoriale le tabelle, ma trattandosi di tabelle di “equiparazione” non erano destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, ma alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno, in quanto la L. n. 58 del 1992 ha dettato direttamente la regola inderogabile della tutela della professionalita’ acquisita dai lavoratori e del mantenimento di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto. Pertanto, cosi’ come la corrispondenza del trattamento economico andava valutata in senso globale, anche le tabelle di equiparazione avrebbero dovuto essere elaborate dalle organizzazioni sindacali non in termini di corrispondenza meccanica ed assoluta (al che non risponde il concetto di “equiparazione”), ma secondo un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta a volta presi in considerazione, avente riguardo anche ad aspetti eventualmente assorbenti, stante l’esigenza di raccordo (non di semplice giustapposizione) tra i diversi sistemi, di classificazione e di inquadramento, propri del sistema pubblicistico dell’ASST e, rispettivamente, delle societa’ che ad essa per legge si sono sostituite.

E’ ben vero che non e’ applicabile alla vicenda di cui e’ causa, piu’ volte venuta all’esame di questa corte (Cass., sez. lav., 26 maggio 2006, n. 11424; 21 maggio 2002, n. 7449; 25 luglio 2000, n. 9764; 25 gennaio 1999, n. 672), la regola di cui all’art. 2112 c.c.; e tuttavia e’ proprio il principio di conservazione della professionalita’ di cui alla norma codicistica ad essere stato recepito dalla L. n. 58 del 1992, art. 4, restando esclusa la sua derogabilita’ nella redazione delle tabelle e nella loro concreta applicazione.

4. Con riferimento piu’ specifico al caso di specie la Corte d’appello con valutazione tipicamente di merito, non censurabile in sede di legittimita’ perche’ assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha rilevato che la 7^ categoria professionale di cui alla L. n. 781 del 1979 e da ultima riconosciuta al G. prima del passaggio all’IRITEL prevedeva: “Attivita’ amministrativo contabile o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta’ di iniziativa, proposta e decisione nell’ambito di direttive generali;

comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale nonche’ controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita’ organiche di media entita’ o grandi ripartizione interne di unita’ organiche di rilevante entita’. La preposizione alle unita’ organiche alle grandi ripartizioni interne delle unita’ organiche di rilevante entita’ comporta la piena responsabilita’ per le direttive o istruzioni e per i risultati conseguiti”.

La Corte territoriale ha evidenziato gli elementi che qualificavano tale categoria: preparazione professionale specializzata, ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, collaborazione istruttoria,di studio e ricerca nel campo amministrativo, di progettazione e direzione dei lavori, qualificato apporto professionale, piena responsabilita’ per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Il revisore Tecnico Coordinatore, in particolare, e’ il lavoratore che, grazie ad una preparazione professionale specializzata, opera con ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire con facolta’ di iniziativa, proposta e decisione nell’ambito di direttive generali con potere di direzione di uffici e impianti di media entita’ o grandi ripartizioni interne di rilevante entita’ partecipando ad attivita’ di studio e ricerca e progettazione ed alla direzione dei lavori ed al collaudo degli impianti.

La Corte d’appello, sempre con valutazione di merito, ha poi considerato che il lavoratore addetto ad attivita’ specialistiche di tecniche numeriche del CCNL SIP e’ quello che, grazie ad un’elevata preparazione professionale svolge i compiti che gli vengono assegnati con autonomia e responsabilita’ nell’ambito di programmi previsti e coordinano i vari organismi operativi.

In relazione a queste declaratorie ed alle mansioni di fatto espletate dal G., la Corte territoriale ha ritenuto che queste ultime fossero corrispondenti alla declaratoria contrattuale collettiva del 4^ livello del contratto SIP (nello specifico: profilo di “specialista”), prevista per i lavoratori che “in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacita’ professionale coordinano con discrezionalita’ ed autonomia sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi ovvero coloro che – anche supportando altri lavoratori – svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilita’ ed autonomia equivalenti”. E quindi le mansioni del G. erano altresi’ equivalenti al corrispondente livello F, previsto dalla successiva contrattazione collettiva, nel quale rientravano i dipendenti che in possesso di elevata e consolidata preparazione e capacita’ professionale gestionale erano adibiti al presidio di attivita’ complesse attinenti a fasi del processo rilevanti ai fini del raggiungimento dei risultati produttivi.

Tali attivita’ ha valutato la Corte distrettuale con tipico apprezzamento di merito – implicavano, per la loro realizzazione, l’esercizio di responsabilita’ delegate di coordinamento o di tipo professionale, con margini di discrezionalita’ ed autonomia nonche’ interazione con altre funzioni aziendali; compiti questi che erano svolti attraverso la guida e il controllo di importanti organismi produttivi o l’esplicazione di funzioni specialistiche di elevato profilo che richiedevano un contributo professionale autonomo ed innovativo.

Cio’ posto la Corte distrettuale ha ritenuto che il G. avesse svolto funzioni specialistiche di elevato profilo con apporto di un contributo professionale autonomo ed innovativo tali da giustificare il riconoscimento della qualifica rivendicata.

E quindi, con apprezzamento di merito che si sottrae alla censura di vizio di motivazione, ha valutato che il risultato del raffronto tra qualifica e mansioni comportasse per il G. l’inquadramento nel 4^ livello CCNL SIP e relativo profilo professionale.

5. La Corte d’appello ha poi considerato che il demansionamento professionale e’ stato di indubbia portata in ragione dello svilimento della professionalita’ del lavoratore, prima addetto a compiti di coordinamento ed alla soluzione in piena autonomia organizzativa ed operativa dei guasti accertati su apparecchi ed impianti ad alta tecnologia, e poi destinato a compiti di mera assistenza e supporto logistico, e che l’esistenza e l’entita’ del danno possono in via presuntiva desumersi anche dalla durata della dequalificazione e dall’anzianita’ di servizio dello stesso lavoratore.

La Corte ha quindi proceduto alla determinazione della misura del danno in via equitativa, cosi’ conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte. Cfr. Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4652, che ha affermato che in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo’ desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entita’ in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualita’ e quantita’ della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalita’ colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 17,00 oltre Euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore degli avvocati ROMANELLI Grimaldi E. e Cirillo D. e Cirillo Ernesto Maria antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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