Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8056 del 07/04/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 8056 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 07/04/2014

SENTENZA

sul ricorso 7446-2013 proposto da:
ACANFORA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2014

VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell’avvocato

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LABRIOLA RENATO, che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PARROCCHIA “S. SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE”, in
persona del Parroco pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo
studio dell’avvocato CARBONE PAOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GENTILE UMBERTO, per delega a
margine del controricorso;

nonchè contro

COMUNE DI BELLONA, PROVINCIA DI CASERTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4471/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 06/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO
GIUSTI;
uditi gli avvocati Renato LABRIOLA, Francesco CASTRACANE
per delega dell’avvocato Umberto Gentile;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

– controricorrente –

Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in accoglimento del ricorso di Francesco Acanfora, ha annullato: (a) il provvedimento recante il permesso di costruire n. 28/05 del 3 dicembre 2005, rilasciato
dal’Ufficio urbanistica ed edilizia del Comune di Bellona al parroco della
Chiesa di S. Secondino per la realizzazione di una cappella commemorativa

Bellona, su area contraddistinta da apposita particella catastale; nonché
(b) l’attestazione del responsabile del settore n. 2 del Comune di Bellona
del 16 gennaio 2006, secondo cui il terreno in questione non risultava essere stato percorso dal fuoco negli ultimi dieci anni.
2. – Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in
cancelleria il 6 agosto 2012, ha accolto l’appello della Parrocchia di S. Secondino Vescovo e Confessore e, in riforma della sentenza impugnata, ha
respinto il ricorso di primo grado.
2.1. – In via preliminare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dovere dare termine all’appellato Acanfora per la presentazione di querela di falso
con riferimento all’attestazione per la quale la zona interessata
dall’intervento non risulta percorsa da incendio, e ciò in quanto “il documento da questa investito risulta smentito . . . da altra documentazione in
atti”, ed è quindi “irrilevante ai fini della controversia”, che è risolvibile
“con riferimento ad altra e diversa questione”.
Passando al merito, il Consiglio di Stato ha disatteso il primo motivo di
gravame con il quale l’appellante, contrastando l’opposta tesi del TAR, argomentava, richiamando l’attestazione del responsabile di settore, che il
terreno interessato dall’intervento insisteva in zona non percorsa dal fuoco
negli ultimi dieci anni; ed ha osservato che, al riguardo, rileva la delibera
di perimetrazione delle zone percorse da incendio, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), precisando che nella specie l’essere stata la particella catastale sulla quale è
previsto l’intervento percorsa dal fuoco risulta dall’atto ricognitivo della
Provincia di Caserta, corroborato da una serie di altri elementi cui la sentenza del TAR fa puntuale riferimento.

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per i cento anni dell’incoronazione di Maria di Gerusalemme, patrona di

Il Consiglio di Stato ha invece accolto il secondo motivo di appello, rilevando che il fatto che la zona sia stata percorsa da incendio non costituisce
impedimento al rilascio del contestato permesso edilizio, e ciò in applicazione dell’art. 10 della legge n. 353 del 2000, come modificato dall’art. 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), giacché l’intervento in questio-

risulta anteriore agli incendi rilevati. La ratio del vincolo – ha proseguito il
Consiglio di Stato – è quella di impedire la pianificazione di interventi edilizi in zone interessate dal fuoco, sicché appare coerente la sua inapplicabilità ad interventi previsti dagli strumenti urbanistici anteriormente alla data
della citata legge.
3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l’Acanfora ha
proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2013, sulla base di un unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, la Parrocchia.
Il Comune e la Provincia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria; il
ricorrente ha anche prodotto, il 25 febbraio 2014, il provvedimento prot.
2798 del 30 aprile 2007 del Comune di Bellona e, in data 20 marzo 2014,
una perizia tecnica asseverata con allegati.
Considerato in diritto
1. – Indipendentemente dall’avvenuto rispetto delle forme previste dall’art.
372, secondo comma, cod. proc. civ., va preliminarmente esclusa
l’ammissibilità del deposito in cassazione, da parte del ricorrente, del provvedimento prot. 2798 del 30 aprile 2007 del Comune di Bellona nonché
della perizia tecnica asseverata, redatta dal geom. Salvatore Lanziello, rivolta ad approfondire la questione se lo strumento urbanistico del Comune
di Bellona consenta o meno la costruzione, in località “Chianelle”, di un
edificio di culto. Trattasi, infatti, di documenti, attinente al merito della vicenda processuale decisa dal giudice amministrativo, che non riguardano
affatto la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso o
del controricorso e che, pertanto, si pongono al di fuori dei limiti in cui il

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ne è contemplato sin dallo strumento urbanistico del 1979 e la previsione

primo comma dello stesso art. 372 ammette il deposito in cassazione di atti e documenti.
2. – Con l’unico mezzo (difetto dell’esercizio del potere giurisdizionale ex
artt. 111 Cost., 360, n. 1, e 362 cod. proc. civ.; violazione del principio di
parità delle parti nel processo; erronea e contraddittoria motivazione; eccesso di potere giurisdizionale) si lamenta che il Consiglio di Stato, non

documento attestante che il terreno in questione non era stato percorso
dal fuoco nell’ultimo decennio e, di conseguenza, non sospendendo il processo in esito della stessa, sarebbe incorso in un diniego di giustizia che
ha procurato un indebito vantaggio alla controparte. Sarebbe inoltre erronea l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui l’intervento edilizio rientrerebbe nella eccezione fatta salva dalla norma di riferimento: ciò
in quanto – si sostiene – lo strumento urbanistico di Bellona non prevede
la possibilità di realizzare la cappella votiva, essendo la zona in questione
qualificata come agricola. Il Consiglio di Stato sarebbe incorso in eccesso
di potere giurisdizionale perché, anziché confermare l’annullamento del
permesso di costruire, si sarebbe sostituito al potere discrezionale del Comune e, dietro l’apparenza di un esercizio interpretativo dell’art. 34 del regolamento edilizio del Comune, frutto di un omesso esame della documentazione del fascicolo di primo grado, avrebbe di fatto creato una norma urbanistica di ben diverso contenuto rispetto a quella vigente, facendo rientrare un manufatto destinato a cappella votiva tra le costruzioni ed impianti per l’esercizio dell’azienda agricola, per l’industria agraria o per
l’abitazione dei coltivatori.
3. – Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili in cui è articolato.
3.1. – Sotto il primo profilo, occorre premettere che, nel processo amministrativo, l’istanza di fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, può essere accolta
se il giudice amministrativo riconosce che la falsità del documento è influente e determinante al punto di non poter definire il giudizio a prescindere
dal documento del quale è contestata l’autenticità; in caso contrario, il
giudice pronuncia sulla controversia (art. 42 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, e, ora, art. 77 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
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concedendo termine per la proposizione di querela di falso in relazione al

E poiché nella specie il Consiglio di Stato, nel negare la richiesta concessione del termine, ha esercitato il vaglio preventivo, ad esso spettante,
sulla rilevanza della dedotta falsità, cui si ricollega il potere del giudice di
decidere comunque nel merito qualora la controversia possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è lamentata la falsità,
l’errore, ipotizzato dal ricorrente, nella valutazione di non rilevanza della
questione di falso e nella mancata concessione del termine rimane confina-

errores in procedendo che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione,
appartenendo all’area del sindacabile “rifiuto” della propria giurisdizione
solo quel diniego di tutela da parte del giudice amministrativo che si radichi nell’affermazione della esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda.
3.2. – Sotto il secondo aspetto, la censura non tiene conto del fatto che la
sentenza impugnata si fonda sull’interpretazione della portata normativa
dell’eccezione al divieto di costruzione (là dove la realizzazione di edifici sia
stata prevista, in data precedente l’incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data) e sull’accertamento sia della anteriorità dello strumento
urbanistico rispetto agli incendi sia della previsione, in esso, dell’intervento
edilizio in questione.
Il ricorrente, lamentando l’omesso esame della documentazione in atti (ciò
che avrebbe comportato la creazione di “una norma regolamentare urbanistica di ben diverso contenuto rispetto a quella vigente”), sollecita in realtà
un – non consentito sulle sentenze del Consiglio di Stato – sindacato sul
modo di esercizio della funzione giurisdizionale, prospettando un error in
iudicando che riguarda, non la giurisdizione, ma l’interpretazione della
norma di legge e delle previsioni di piano, e quindi l’accertamento della
fondatezza o meno della impugnativa proposta dinanzi al giudice amministrativo.
4. – Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza.

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to nell’ambito delle regole del processo amministrativo e degli eventuali

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

ne integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida
in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Francesco Acanfora, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2014.

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio-

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