Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8055 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16715-2011 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA

80, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELA MARIA MONTI giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO UFFICIO TERRITORIALE DI ROMANO DI

LOMBARDIA;

– intimato –

avverso la sentenza della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di MILANO,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANNA per delega orale

dell’Avvocato MONTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. costituiva in data 4.8.1981 un diritto di superficie in favore della società LTF S.p.a su di un terreno di sua proprietà; la società superficiaria poteva costruire e mantenere sul terreno un fabbricato di pari dimensioni fino al 3.8.1991. Alla scadenza del termine T.A., proprietario del terreno, sarebbe divenuto proprietario dell’immobile ivi edificato. Il terreno con il relativo fabbricato veniva venduto in data (OMISSIS) alla società LTF. L’Ufficio del Registro, con avviso di accertamento del 13.12.1990, rettificava ai fini INVIM i valori iniziali e finali del solo capannone sul terreno oggetto di cessione. L’avviso di accertamento veniva annullato dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, con sentenza n. 138 dell’11.4.1994, resasi definitiva a seguito di conferma della Commissione Tributaria di secondo grado con sentenza n. 606 del 1996. In data 14.09.1991 l’Ufficio del Registro notificava ad T.A. un’altro avviso di liquidazione INVIM relativo alla cessione del terreno e fabbricato del (OMISSIS), che veniva impugnato perchè non preceduto dall’avviso di accertamento di valore e per l’illegittima applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di Primo grado. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione di Secondo Grado di Bergamo che veniva respinto. Avverso tale pronuncia, T.A. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Milano che respingeva il gravame. Propone ricorso per cassazione il contribuente svolgendo sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata, denuciando in rubrica: “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici della Commissione Centrale rilevato il giudicato esterno formatosi inter partes in altra controversia avente ad oggetto lo stesso bene il cui valoreè stato rettificato dall’Ufficio nell’avviso di liquidazione impugnato”. Parte ricorrente chiede che sii,riconosciuta l’efficacia espansiva del giudicato relativo alla sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 138 dell’11.4.1994, depositata il 22.6.1994, confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bergamo n. 606/96, con cui veniva annullato in via definitiva l’avviso di accertamento sul fabbricato.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si è data cura di allegare in ricorso in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo, trascrivendo altresì il contenuto dei relativi atti difensivi, si è eccepito l’efficacia espansiva del giudicato esterno. Ciò al fine di valutare la tempestività dell’eccezione, nonchè i relativi presupposti (identità delle parti, di petitum e di causa petendi), anche in ragione del fatto che in motivazione la CTC ha rigettato l’eccezione dell’efficacia espansiva del giudicato per non avere il ricorrente fornito alcuna prova al riguardo.

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto cura di affermare che il testo del giudicato esterno deve essere riprodotto nel ricorso e deve essere trascritto nella sua completezza con riferimento alle parti oggetto della doglianza (Cass., Sez. 1, n. 16900 del 2015), in questo senso non bastando il riassunto sintetico dello stesso, come nella concreta fattispecie è avvenuto (Cass. Sez. L. n. 26627 del 2006; Cass. Sez. 1, n. 17649 del 2012; Cass. Sez. 3, n. 13658 del 2012; Cass. Sez. 5, sent. n. 2617 del 2015). Onere processuale a cui il ricorrente non ha ottemperato.

Ne consegue il rigetto del motivo.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere i giudici della Commissione Centrale indicato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto di confermare la sentenza di secondo grado nella parte in cui è stato giudicato legittimo l’avviso di liquidazione INVIM benchè non preceduto dall’avviso di accertamento di valore”.

Con il terzo motivo, di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 19 e art. 20, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici della Commissione Centrale confermato la sentenza di secondo grado nella parte in cui è stato ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione impugnato benchè non preceduto dal prescritto avviso di accertamento di valore”.

Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c., per avere i giudici della Commissione Centrale omesso di pronunciarsi in merito alla denunciata illegittimità dell’avviso di liquidazione per essere stato emesso in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20”.

Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici della Commissione Centrale confermato la sentenza di secondo grado, benchè l’avviso di liquidazione impugnato sia stato adottato in assenza dei requisiti richiesti dalla legge”.

2.1. I motivi di cui sopra possono essere esaminati in una prospettiva unitaria perchè gli stessi convergono in unica sostanziale censura della sentenza impugnata, con cui si sarebbe affermato la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato, pur essendo stato emesso in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e senza preventiva notifica dell’avviso di accertamento.

Le censure sono infondate.

Questa Corte, con sentenza Sez. 5, n. 3482 del 2014 (conf. Sez. 5, n. 4326 del 2003) ha affermato il principio secondo il quale: ” In tema di INVIM, ed ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19 e 20 in sede di liquidazione dell’imposta principale, l’Ufficio deve limitarsi a determinare l’incremento di valore dell’immobile (costituito dalla differenza tra il valore finale e quello iniziale, maggiorato delle spese computabili) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione, applicando, altresì, le aliquote di cui all’art. 15 stesso D.P.R., senza possibilità di rettifica di dati dichiarati, salva la correzione di eventuali errori materiali, sicchè, quand’anche ritenga di non poter accertare quanto dichiarato dal contribuente per la non spettanza di un’agevolazione, l’Ufficio deve ugualmente procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione, mentre, laddove allo stesso tempo ritenga di rettificare i valori incrementativi dichiarati, deve introdurre, separatamente, la procedura diretta all’applicazione dell’imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento”.

Ne consegue, che ai sensi del disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20 in sede di liquidazione INVIM, l’Ufficio deve limitarsi a determinare tale incremento (costituito dalla differenza tra i valori finale ed iniziale, maggiorato delle spese computabili, dell’immobile che viene in considerazione) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente: gli è preclusa la possibilità di rettifica dei dati dichiarati, salvo la correzione di eventuali errori materiali.

In ipotesi in cui l’Ufficio ritenga di non poter accettare quanto dichiarato dal contribuente, deve procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione ed introdurre, separatamente, la procedura diretta all’applicazione dell’imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento.

In sostanza, il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19 consente all’Ufficio, in base agli elementi in suo possesso ed agli effetti della riscossione dell’imposta in argomento, di procedere alla sua liquidazione nel caso in cui il valore iniziale rispetto al quale il valore dichiarato dal soggetto passivo sia diverso, sia stato già definito a norma dell’art. 6, espressamente richiamato dalla L. n. 131 del 1983, art. 26, comma 2, a dove quest’ultima disposizione, con riguardo all’imposizione straordinaria oggetto di causa, stabilisce che, per la differenza imponibile, debba assumersi quale valore iniziale quello alla data dell’acquisto o della precedente tassazione.

Il disposto del richiamato art. 6, nella parte in cui prevede, al comma 2, che l’imponibile si debba determinare nella differenza tra “il valore finale..dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene a fini dell’imposta di registro o di successione ed il valore iniziale, analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto”, siffatto valore iniziale deve intendersi relativo al valore “definitivamente accertato”, in tale pregressa sede, ovvero al valore resosi comunque definitivo e, quindi, non più contestabile per qualsiasi causa, indipendentemente dal modo in cui siffatta definitività risulti essere stata raggiunta.

Ne consegue che, nell’ambito del procedimento di riscossione dell’INVIM, l’Ufficio, allorquando intenda rettificare la misura del valore iniziale dell’immobile ceduto dichiarata dal soggetto passivo, in quanto contrastante con la misura risultante da una precedente definizione dello stesso valore avvenuta, a norma del richiamato art. 6, anche in relazione ad altra imposizione tributaria, può legittimamente e validamente omettere l’avviso di accertamento e procedere direttamente alla liquidazione del tributo sulla base del valore ritenuto applicabile, senza che ciò determini l’invalidità di siffatta liquidazione, risultando, semmai, quest’ultima solamente infondata quante volte la rettifica sia stata ancorata ed asserita ad un precedente definizione del valore, ai sensi del già citato art. 6, nella realtà non sussistente o, comunque, non applicabile al caso concreto.

Nel caso in cui L’Ufficio intenda rettificare l’importo dichiarato attribuendo all’immobile un diverso e maggior valore, sul quale calcolare l’incremento imponibile ai fini dell’INVIM, deve necessariamente procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, commi 1 e 3, pena l’illegittimità dell’avviso di liquidazione con cui venga richiesto il pagamento di un supplemento di imposta, senza la previa notifica dell’avviso di accertamento anzidetto (Cass. n. 2855 del 1996, Cass. n. 3240 del 1996, Cass. n. 5494 del 1996).

Ne consegue che secondo il dettato normativo, se la rendita catastale effettiva o il valore dichiarato in precedenza per lo stesso bene, da assumere a base per il calcolo dell’imposta, costituiscono dati obiettivi, quindi materiali, ben possono essere corretti ex actis dall’Ufficio mediante liquidazione della maggiore imposta dagli stessi risultante, senza necessità di procedere preventivamente alla notifica dell’avviso di accertamento.

Nella specie, con riferimento al disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19, comma 2, la Commissione Tributaria Centrale ha correttamente confermato quanto stabilito dai giudici di secondo grado, i quali avevano escluso la necessità di notifica di un avviso di accertamento sulla base del rilievo che non vi era una rettifica dei valori dichiarati, ma una diversa interpretazione a una pattuizione contrattuale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.

Ne consegue il rigetto dei suindicati motivi di ricorso.

3. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici della Commissione Centrale confermato la sentenza di secondo grado in base a fatti diversi da quelli posti dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di liquidazione impugnato”. Parte ricorrente deduce che i giudici della CTC hanno sostituito integralmente la motivazione adottata dall’Ufficio a conforto del proprio avviso di liquidazione che risultava fondata sul D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e non sul D.P.R. n. 643 del 1972, art. 9 come erroneamente statuito dai giudici, andando oltre il tema di indagine imposto dall’atto impugnato. Inoltre, la Commissione Tributaria Centrale, introducendo con la sentenza gravata il riferimento alla ” aspettativa del diritto che costituisce unità tassabile” avrebbe modificato i fatti posti dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di liquidazione.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

Il motivo è inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Il ricorrente pur lamentando che i giudici di appello sono andati oltre il tema di indagine introdotto nel giudizio, ha omesso di riportare in ricorso nella loro integralità i motivi di appello proposti dalle parti, e le varie deduzioni difensive, in modo da consentire alla Corte di verificare la novità delle questioni, ed anche di valutare la fondatezza delle censure senza dover procedere ad un esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. sez. 2, n. 17049 del 2015).

Il motivo è, altresì, infondato, in quanto la sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, sicchè il giudice di appello che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri e i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. sez. 6-1, ord. n. 352 del 2017, Cass. Sez. 3, sent. n. 4889 del 2016).

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Il soccombente ricorrente va condannato al rimborso spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna T.A., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidate in Euro 7000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA