Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8055 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8055 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9620 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
VENEZIANI Annamaria (C.F.: VNZ NMR 32M62 I449S)
SALVIA Andrea (C.F.: SLV NDR 55A29 I449Y)
SALVIA Enrico (C.F.: SLV NRC 59M11 I449))
SALVIA Stefano (C.F.: SLV SFN 66E30 L833U)
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli
avvocati Andrea Salvia (C.F.: SLV NDR 55A29 1449Y) e Livio Bussa
(CF.: BSS LVI 27C21 H501U)
-ricorrentinei confronti di
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 01677750158), ora
Amissima Assicurazioni S.p.A., in persona del funzionario
procuratore Alessandro Penzo
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,
dagli avvocati Francesco Alessandro Magni (C.F.: MGN FNC 69B15
H501Z) e Adriano Montinari (CF.: MNT DRN 52Al2 E715W)
-controricorrentenonché
LEONILDI Giancarlo (C.F.: LNL GCR 36H29 L833M)
-intimatoper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Firenze n. 211/2012, depositata in data 22 marzo 2012;
63.9

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
marzo 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:

Pagina I di 5

CucL, 2

ors

Data pubblicazione: 21/04/2016

l’avvocato Andrea Salvia, per i ricorrenti;
l’avvocato

Francesco

Alessandro

Magni,

per la

società

controricorrente (oggi divenuta Amissima Assicurazioni S.p.A.);
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Ignazio Juan Patrone, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

un’autovettura di proprietà e condotta da Giancarlo Leonildi,
assicurato per la responsabilità civile dalla CARIGE Assicurazioni
S.p.A.. A seguito delle lesioni riportate, il Salvia decedette in data
30 dicembre 2005.
I familiari (e segnatamente il coniuge Annamaria Veneziani e i figli
Andrea, Enrico e Stefano Salvia) agirono in giudizio per ottenere il
risarcimento dei danni.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, il quale condannò in solido il Leonildi, unico responsabile
del sinistro, e la compagnia di assicurazioni, al pagamento
dell’importo complessivo di C 765.360,28 in favore del coniuge e di
C 534.308,12 ciascuno in favore dei tre figli della vittima, oltre
accessori.
La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo
grado, ha rideterminato sia la somma dovuta agli attori a titolo
ereditario, per il danno non patrimoniale subito dalla vittima (in C
58.000,00), sia quella agli stessi dovuta a titolo personale (in C
230.000,00 per il coniuge, in C 210.000,00 per il figlio Enrico ed in
C 200.000,00 ciascuno per i figli Andrea e Stefano).
Ricorrono Annamaria Veneziani, Andrea, Stefano ed Enrico Salvia,
sulla base di un unico motivo, articolato in tre profili.
Resiste con controricorso la CARIGE Assicurazioni S.p.A..
Sia i ricorrenti che la società controricorrente hanno depositato
memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato
Leonildi.
Motivi della decisione

Pagina 2 di 5

Il giorno 5 settembre 2005 Oscar Salvia fu investito da

1.- Con l’unico motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360,
co. 1, n. 5 c.p.c., «omessa,

insufficiente o contraddittoria

motivazione data dalla Corte di Appello di Firenze circa la
quantificazione del danno iure ereditario e del danno iure proprio
liquidato ai congiunti del defunto Salvia Oscar, ivi compresa la
statuizione relativa alle competenze leaali del secondo grado».
I ricorrenti lamentano vizi di motivazione in ordine alla liquidazione

mala gesti° della compagnia assicuratrice.
Il ricorso è infondato per i primi due profili, inammissibile per il
terzo.
1.1.- Per il cd. danno iure successionis, la corte di appello si è
correttamente conformata ai principi di diritto enunciati da questa
Corte (e da ultimo ribaditi da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 15350 del
22 luglio 2015), secondo cui «la determinazione del risarcimento
dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il
danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo
dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità
psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di
tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare
alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto
danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed
intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale (nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva
erroneamente liquidato il danno biologico “iure hereditatis”
rapportandolo all’invalidità permanente totale, come se il
danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo
corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita)» (ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20 ottobre 2014; Cass., 28
agosto 2007 n. 18163) e secondo cui

«in caso di sinistro mortale,

che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al
danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da
invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla
data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una
componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché,
mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla
Pagina 3 di 5

del danno iure successionis e del danno iure proprio, e in ordine alla

base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la
natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una
liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga
conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene
temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da
esitare nella morte» (Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31 ottobre
2014).

tali principi – cui si è attenuta – nel riformare la pronunzia di primo
grado che aveva liquidato il danno utilizzando erroneamente i criteri
relativi all’invalidità permanente, e ha quindi rinnovato la
liquidazione del danno iure successionis, personalizzando i valori
tabellari dell’inabilità temporanea con un adeguato aumento per
tener conto delle componenti del danno sofferto dalla vittima prima
del decesso in base alle peculiarità del caso concreto (e quindi
anche tenendo conto del rapido ma non immediato decremento
delle sue facoltà mentali, come attestato dal consulente tecnico di
ufficio).
La motivazione sul punto risulta congrua e priva di contraddizioni, e
come tale si sottrae senz’altro alle censure avanzate dai ricorrenti.
1.2- Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda il cd.

danno iure

proprio.
Sul punto la motivazione della pronunzia impugnata è
assolutamente esaustiva e priva di contraddizioni nell’indicare le
circostanze rilevanti ai fini della liquidazione personalizzata del
danno per i vari congiunti della vittima, il cui importo del resto
corrisponde ai valori ricavabili dalle cd. tabelle milanesi.
1.3- Per il terzo profilo del ricorso, infine, è sufficiente osservare
che la corte di appello, avendo liquidato importi inferiori al
massimale, ha correttamente ritenuto assorbita la questione della
mala gestio, e nel ricorso non è chiarito il concreto interesse alla
censura e il beneficio che ne dovrebbe derivare al ricorrente, con
conseguente difetto di specificità dell’impugnazione.
2.- Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del
principio della soccombenza, come in dispositivo.
Pagina 4 di 5

La sentenza impugnata, anzi, ha espressamente richiamato proprio

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012,
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co.
17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del
presente giudizio in favore della società controricorrente,
liquidandole in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2016.

La Corte:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA