Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8054 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12196-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAN GIORGIO IMMOBILIARE 1984 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FERRARA FIERRO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIERRO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di compravendita registrato il (OMISSIS), la società San Giorgio Immobiliare 1984 S.r.l. vendeva un immobile sito in (OMISSIS). L’atto di compravendita era sottoposto a condizione sospensiva, trattandosi di un immobile storico vincolato ai sensi della L. n. 1089 del 1939, al fine di consentire al Ministero competente di esercitare il diritto di prelazione. In data 5.10.1999, il notaio rogante presentava denuncia di avveramento della condizione sospensiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19. In data 1.10.2005 veniva notificato alla società un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta INVIM, che veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76 dell’Amministrazione dall’esercizio della pretesa impositiva. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. Si è costitutita con controricorso la società San Giorgio Immobiliare 1984 S.r.l.

1. Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19 e art. 76, comma 2, lett. c) e violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 e art. 76, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello, muovendo dalla premessa giuridicamente errata che il pagamento effettuato in data 24.9.2002 fosse relativo alla imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, ha ritenuto nella specie applicabile il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. c ed ha escluso, sulla base di tale dies a quo, la soggezione alla proroga biennale prevista dalla legge sul condono.

Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 5, in quanto l’atto, avendo scontato l’imposta in misura fissa al momento della registrazione il (OMISSIS), come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 ed essendo stato denunciato l’avveramento della condizione in data 5.10.1999, il successivo pagamento effettuato il 24.9.1992 (modello F23) non poteva in alcun modo riferirsi all’imposta fissa, bensì a quell’ulteriore liquidazione determinata dal denunciato avveramento della condizione medesima.

2. I motivi, per evidente connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, proposta dalla parte controricorrente per carenza di idonea procura ad litem dell’Avvocato dello Stato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che: ” Per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 possono avvalersi, secondo la disciplina di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 43 del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione, e che, avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da un avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante la difesa.” (Cass., Sez. 5, n. 4950 del 2012).

2.1. Il ricorso è infondato.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità: “In tema di avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM, a cui è applicabile la disciplina dell’imposta di registro, il termine biennale di decadenza decorre sempre dalla data dell’avvenuta registrazione, perchè è quello il momento a cominciare dal quale l’Amministrazione è resa edotta dell’esistenza dell’atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente. Ne consegue che, in caso di vendita d’immobile di particolare interesse storico, non opera alcun differimento del dies a quo di tale termine in ragione della condizione sospensiva legata al diritto di prelazione dello Stato, che attiene solo all’identificazione dell’acquirente ed è, pertanto, irrilevante ai fini del presupposto impositivo”. (Cass, Sez. 5, n. 23060 del 2015)

2.1. Ai fini della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, il termine di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione impositiva decorre sempre dalla data di registrazione dell’atto, e non dalla denuncia di avveramento della condizione, perchè è in quel momento che si verifica, in forza del generale principio consensualistico, il trasferimento della proprietà del bene, pur nel caso in cui l’atto sia stato erroneamente registrato a tassa fissa, perchè è alla data dell’evvenuta registrazione che deve individuarsi il momento a cominciare dal quale l’Amministrazione è resa edotta dell’esistenza dell’atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente (Cass. Sez. 1, n. 11034 del 1996, Cass.Sez. 1, n. 5999 del 1999).

2.3. Parimenti infondata la deduzione illustrata in ricorso secondo la quale il pagamento dell’imposta in misura fissa non sarebbe in grado di far decorrere, in capo all’ente impositore, nessun termine di decadenza. Quel che importa, infatti, è che si tratti sempre di un atto soggetto ad imposta proporzionale, cioè ad un’imposta il cui ammontare presuppone un preventivo accertamento di valore, rimesso, in prima istanza alla dichiarazione dello stesso contribuente, ma suscettibile di revisione ove l’amministrazione proceda ad un diverso accertamento entro il termine sopra indicato; il quale termine, pertanto, non può che decorrere, anche in questo caso, dalla data dell’avvenuta registrazione e del pagamento dell’imposta eseguito in quella sede, perchè è quello il momento a cominciare dal quale l’amministrazione è resa edotta dell’esistenza dell’atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente.

2.4. Nella specie, l’atto di compravendita di un immobile di interesse storico ed artistico venne stipulato in data (OMISSIS), sottoposto a condizione sospensiva trattandosi di un immobile storico. Il notaio rogante in data 5.10.1999, denunciava l’avveramento della condizione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19.

Essendo incontroverso tra le parti che l’avviso di rettifica di valore e di liquidazione INVIM è stato notificato in data 1.10.2005, mentre l’atto di compravendita è stato registrato il (OMISSIS), emerge chiaramente la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

Inapplicabile nella controversia in esame, come rilevato dal giudice di appello, la proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 11 in quanto alla data di entrata in vigore della L. 11 gennaio 2003, il termine di decadenza era già ampiamente decorso.

3. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, dovendosi solo precisare che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza del potere impositivo va anticipato al momento della registrazione dell’atto e non al momento della data di presentazione della denuncia dell’avveramento della condizione.

4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso è conclusivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della San Giorgio Immobiliare 1984 S.r.l., che si liquidano in complessivi Euro 7000,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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