Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8054 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17206-2017 proposto da:

G. SIM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato MATTIA IOANNUCCI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PAOLO G. PASTORINO giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

Giuseppe Maccarato, in uno con l’Avvocato Marina Giannetti, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9507/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G. Sim S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello del Comune di Frosinone avverso la sentenza n. 1084/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2007-2008 relativamente ad alcuni immobili di cui la contribuente aveva acquisito la proprietà a seguito di sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. dal Tribunale di Frosinone;

il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3), in quanto la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto prodotto l’effetto traslativo della proprietà ex art. 2932 c.c., unicamente sulla base del passaggio in giudicato della sentenza, senza tener conto della mancata prova del pagamento del prezzo determinato nella sentenza;

1.2. le censure sono fondate;

1.3. la decisione dei Giudici di appello non si pone, infatti, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di decorrenza dell’effetto traslativo ex art. 2932 c.c., i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi: a. ove le parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare abbiano pattuito che il versamento del prezzo dovesse avvenire all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c., è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (cfr. Cass. nn. 25594/207; 1964/2000; 11695/1999); b. il fatto che il pagamento del prezzo sia imposto dal giudice sotto forma di ‘condizionè al verificarsi dell’effetto traslativo, non toglie a detto pagamento la natura, ad esso propria, di prestazione corrispettiva, destinata in quanto tale ad attuare il sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 10827/2001); c. ciò implica che il passaggio in giudicato della statuizione sul trasferimento di proprietà dell’immobile non determina, di per sè, l’effetto traslativo, quanto soltanto l’irretrattabilità e l’esigibilità dell’obbligo di versamento del prezzo, al quale l’effetto traslativo medesimo resta subordinato (cfr. Cass. nn. 8250/2009; 11756/1992);

1.4. poste tali premesse, non è corretta, dunque, in diritto la sentenza impugnata, laddove si afferma che la contribuente risultava soggetto passivo dell’imposta in virtù del trasferimento degli immobili in suo favore conseguente al passaggio in giudicato della sentenza d’appello emessa ex art. 2932 c.c., sebbene fosse stato espressamente subordinato, nella sentenza di primo grado(trascritta in parte qua nel ricorso per cassazione), confermata in appello, il trasferimento della proprietà “previo l’obbligo di esso attore di versare alla convenuta il saldo della somma pattuita”);

1.5. è dirimente osservare, infatti, come il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non si atteggi quale evento futuro ed incerto – accidentale rispetto all’atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest’ultimo – bensì quale elemento essenziale intrinseco di ripristino della corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto all’esito del passaggio in giudicato della sentenza non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., bensì causa di inadempimento risolutivo (cfr. Cass. n. 10827/2001; così Cass. nn. 25364/2006 e 10605/2016);

1.6. ne consegue che la CTR ha ritenuto erroneamente dovuta VICI sugli immobili in oggetto dalla data del passaggio in giudicato senza verificare l’intervenuto versamento del prezzo in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, confermata in appello, posto che soltanto da tale momento la contribuente diviene proprietaria del bene e, per ciò solo, soggetto passivo dell’imposta;

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del ricorso incidentale relativamente alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore del Comune;

3. va conseguentemente cassata l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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