Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8054 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8054 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9146 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
GIMIGLIANO Edoardo (C.F.: GMG DRD 67D17 A509H)
rappresentato e difeso, da sé stesso e, giusta procura a margine del
ricorso, dall’avvocato Francesco Gimigliano (C.F.: GMG FNC 34M29
F506Y)
-ricorrentenei confronti di
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 01677750158), in
persona del procuratore speciale, legale rappresentante pro
tempore, Alessandro Penzo
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,
dall’avvocato Francesco Alessandro Magni
-controricorrentenonché
BATTISTA Gaetano (C.F.: BTT GNT 56B19 A509L)
-intimatoper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
dì Napoli fl 677/7017, depositata in data 73 febbraio 7012;
udita la relazione sulla causa svolta aiia pubblica udienza in data 15

marzo 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Edoardo Gimigliano, ricorrente;
l’avvocato

Francesco Alessandro

Magni,

contro ricorrente;
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per la

società

Data pubblicazione: 21/04/2016

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Ignazio 3uan Patrone, che ha concluso per l’accoglimento del
primo e del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
In data 11 giugno 2000, Edoardo Gimigliano fu vittima di un
incidente che gli cagionò lesioni personali mentre si trovava a bordo
di un natante di proprietà e condotto da Gaetano Battista,

Agì in giudizio nei confronti del Battista e della compagnia per
ottenere il risarcimento dei danni.
La domanda fu rigettata dal Tribunale di Avellino.
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo
grado.
Ricorre il Gimigliano, sulla base di otto motivi.
Resiste con controricorso la Carige S.p.A. (oggi Amissima
Assicurazioni S.p.A.), che ha altresì depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della notifica del
controricorso da parte della società intimata Carige Assicurazioni
S.p.A. (notifica avvenuta oltre un anno dopo la notifica del ricorso),
con conseguente inammissibilità del controricorso stesso nonché
della successiva memoria depositata dalla medesima società
intimata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., di cui non può pertanto tenersi
conto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10933 del 25 luglio 2002: «è
inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini
previsti dall’art. 370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto
per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di
depositare memorie, salva la facoltà di partecipare alla discussione
orale»; conf., ex multis: Sez. L, Sentenza n. 11619 del 13 maggio
2010; Sez. 5, Sentenza n. 3325 dell’Il febbraio 2011).
2.-

Con il primo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art.

360, co. 1, n. 3 c.o.c., «falsa applicazione dell’art. 2054 comma 1
p.c., degli artt. 2043 c.c. e 1227110 comma c.c.».

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assicurato per la responsabilità civile con la CARIGE S.p.A..

Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c. «violazione dell’art. 2054 comma 1 c.c., e 1227 c.c. H°
comma in relazione all’art. 2043 c.c.».
Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c., «falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. 2054 c.c. 2729 c.c.
2697 c.c. 115 c.p.c. 166 c.p.c. in relazione all’art. 1176 c.c. violazione art. 47 e ss. L. n. 50/1971».

c.p.c., «violazione art. 112 c.p.c.».
Con il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4
c.p.c., «violazione art. 112, 115 e 116 c.p.c.».
Con il sesto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5
c.p.c., «omessa motivazione su un fatto principale decisivo per il
giudizio».
Con il settimo ed ottavo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360,
co. 1, n. 5 c.p.c., «insufficiente e contraddittoria motivazione su un
fatto principale decisivo per il giudizio».
Tutti i motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati
congiuntamente.
Essi sono fondati, nei limiti che si esporranno.
La corte di appello ha in primo luogo violato l’art. 2054 c.c., non
conformandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte
in tema di circolazione stradale, ma certamente applicabili anche
alla circolazione dei natanti, per cui

«qualora la messa in

circolazione del veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile
all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del
conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve
controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di
prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla
circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno
alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè
di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella
in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella
produzione dell’evento); in tale situazione, a parte l’eventuale
responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c. c.,
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Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4

deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto
veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056,
1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato
abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il
comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione,
non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del
conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla

Sez. 3, Sentenza n. 4993 dell’Il marzo 2004; conf.: Sez. 3,
Sentenza n. 11947 del 22 maggio 2006; Sez. 3, Sentenza n. 18177
del 28 agosto 2007; Sez. 3, Sentenza n. 23851 del 18 settembre
2008; Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 13 maggio 2011; Sez. 3,
Sentenza n. 11698 del 26 maggio 2014).
Essa ha poi fatto erronea applicazione della disposizione di cui al
secondo comma dell’art. 1227 c.c., sia per averla richiamata a
sostegno del giudizio relativo all’accertamento del nesso di causalità
materiale tra condotta del danneggiante ed evento, mentre si tratta
di una disposizione che riguarda il nesso di causalità giuridica tra
l’evento lesivo e i danni riportati dalla vittima, sia per averla
applicata in mancanza di eccezione di parte, sebbene «in tema di
risarcimento del danno, l’ipotesi disciplinata dal secondo comma
dell’art. 1227 c.c., laddove esclude il risarcimento del danno che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza,
costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto» (cfr. per tutte
Sez. 2, Sentenza n. 27123 del 19 dicembre 2006).
La motivazione della sentenza è inoltre carente e contraddittoria,
non solo laddove desume che il danneggiato avesse esperienza nel
campo della navigazione semplicemente in base alla sua età, alla
sua professione di avvocato e al fatto che avesse scelto di viaggiare
nella cabina dell’imbarcazione, con sillogismo privo di ogni plausibile
logica e ragionevolezza, ma soprattutto, più a monte, laddove
attribuisce a tale pretesa esperienza un rilievo esimente della
responsabilità del conducente per non avere imposto al trasportato
l’osservanza delle ordinarie norme di prudenza e sicurezza prima di
affrontare la navigazione.

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lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili» (Cass.,

La corte di merito ha cioè errato nell’escludere in radice ogni
responsabilità del conducente dell’imbarcazione per avere affrontato
la navigazione in condizioni di insicurezza, sulla base della (peraltro
erroneamente presunta) esperienza marittima del trasportato
danneggiato.
Avrebbe invece dovuto verificare in concreto la sussistenza e i
termini della responsabilità del conducente e del trasportato per la

eventualmente graduando la conseguente corresponsabilità, sulla
base dei principi di diritto sopra enunciati, e senza applicare a tal
fine una disposizione, quale l’art. 1227, co. 2, c.p.c., il cui ambito
operativo è del tutto differente.
Tale accertamento dovrà essere svolto nel giudizio di rinvio.
3.- Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte
di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la
sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2016.

loro cooperazione colposa nell’azione produttiva dell’evento,

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