Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8054 del 01/04/2010
Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.T., con domicilio eletto in Roma, – via Luigi Rizzo n.
41, presso l’Avv. Tortora Maria Antonietta che lo rappresenta e
difende unitamente agli Avv.ti Antonello Bruno e Vittoriano Bruno,
come da procura in calce dei ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza
depositato il 23 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.T. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento fallimentare ancora in corso avanti al Tribunale di Brindisi.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico complesso motivo di diritto e’ inammissibile.
E’ innanzitutto inammissibile laddove propone censura per violazione di legge senza corredare il motivo di un adeguato quesito, posto che quello formulato e’ assolutamente generico e non chiarisce, con adeguati richiami alla fattispecie concreta, quale sia il principio di diritto che erroneamente il giudice del merito non avrebbe applicato.
Il motivo e’ altresi’ inammissibile laddove propone una censura di difetto di motivazione in quanto non viene chiaramente indicato quale sia il fatto materiale controverso in ordine alla cui sussistenza, o rilevanza il giudice non avrebbe adeguatamente motivato, fermo restando che se per tale dovesse ritenersi la quantificazione dell’indennizzo in violazione dei parametri elaborati dalla Corte europea la censura atterrebbe ad una violazione di legge (Sez. 1^, Sentenza n. 9328 del 10/04/2008).
L’inammissibilita’ dell’unico motivo comporta quella del ricorso.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010