Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8053 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13632-2013 proposto da:
Z.M.A. MAVIR PARRUCCHIERI S.a.S. DI M.Z.
& C., in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO PACE
giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/42/2012, della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 15/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Z.M.A. e la Mavir Parrucchieri S.a.S. propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 148/42/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IVA IRPEF IRAP 2005;
hanno depositato memoria.
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. i contribuenti hanno proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;
1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;
1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021