Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8053 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21774/2007 proposto da:

A.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso l’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MORGESE Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AN.MA. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TARQUINIA, 5/D, presso l’avvocato

FALLATRELLA FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato VIGORITA

Celeste, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata l’08/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FUMIA DONATELLO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato C. VIGORITA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Dott. A.F. con ricorso 12 ottobre 2000 proponeva dinanzi al tribunale di Potenza domanda di scioglimento del matrimonio da lui contratto con la sig.ra An.Ma., la quale si costituiva chiedendo che le fosse attribuito un assegno di mantenimento, nonchè un assegno per la figlia nata dal matrimonio.

Pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, con sentenza definitiva il tribunale quantificava in Euro 500,00 mensili l’assegno divorzile, a far data dal 5 marzo 2001, ed in Euro 1.000,00 il contributo per il mantenimento della figlia. Il Dott. A. proponeva appello contestando che esistessero le condizioni per l’attribuzione dell’assegno di divorzio alla ex moglie e chiedendo la riduzione dell’assegno stabilito quale contributo al mantenimento della figlia Al.. Quest’ultima, ormai maggiorenne, interveniva nel giudizio. La Corte d’appello, con sentenza depositata il giorno 8 settembre 2006, dichiarava inammissibile tale intervento, riduceva l’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili, compensava in parte le spese dei due gradi e confermava per il resto la sentenza di primo grado. Il Dott. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 1 ottobre 2007 alla sig.ra An., formulando tre motivi. L’intimata resiste con controricorso notificato il 25 ottobre 2007. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 (e succ. raod.),nonchè vizi motivazionali in relazione all’attribuzione dell’assegno di divorzio. Si deduce in proposito che la sentenza impugnata avrebbe omesso sia di determinare il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, sia di prendere in esame l’adeguatezza dei mezzi posseduti dalla moglie al fine di mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale prima della separazione, nonchè di considerare che al momento della separazione consensuale nessun assegno era stato pattuito in favore della moglie del ricorrente, essendo stati considerati i mezzi a sua disposizione sufficienti a garantirle il tenore di vita in atto. Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, doveva essere considerato irrilevante in relazione all’attribuzione dell’assegno l’aumento dei redditi di esso ricorrente dopo la separazione, dovendo l’assegno di divorzio essere correlato al tenore di vita goduto al momento della cessazione della convivenza coniugale, non essendovi dopo la separazione e la cessazione della convivenza un tenore di vita riferibile alla coppia.

Si formula il seguente quesito: “Le norme in tema di accertamento e conseguente affermazione del diritto del coniuge a un assegno di divorzio richiedono un preventivo esame sulla sufficienza dei mezzi di sostentamento del beneficiario e il momento utile del raffronto ai fini della determinazione dell’eventuale peggioramento del tenore di vita, mancando un assegno di separazione, è quello della cessazione della convivenza fra i coniugi? Può ritenersi motivata la decisione che non specifichi nel dettaglio il deterioramento del tenore di vita del coniuge divorziando?” 1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, con la sentenza 29 novembre 1990, n. 11490 delle sezioni unite, ebbe a statuire che a seguito della disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, modificativo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, il presupposte per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi, redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso dei matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, senza che sia necessario uno stato di bisogne dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell’assegno – che ha carattere esclusivamente assistenziale – deve essere poi fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

La sentenza delle sezioni unite quanto alla individuazione del tenore di vita in relazione al quale deve valutarsi l’attribuibilità dell’assegno di divorzio, lo ha espressamente indicato in quello goduto “in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.

D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4531; 19 settembre 2006, n. 20256; 7 febbraio 2006, n. 2626; 24 dicembre 2002, n. 18327; 7 maggio 1999, n. 4570; 22 aprile 1998, n. 4094) in materia di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ai fini della determinazione del tenore di vita al quale l’assegno va rapportato e della sua attribuzione e della determinazione (e successiva rideterminazione), non solo occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, ma anche di quelli intervenuti successivamente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.

Tali affermazioni, che in linea tendenziale porterebbero a dare rilievo, ai fini della determinazione del tenore di vita, effettivo o potenziale, del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, ad ogni tipo d’incremento reddituale che intervenga prima del venir meno del vincolo matrimoniale, sono state temperate, derogando alla loro onnicomprensività, da molteplici decisioni di questa Corte, formanti ormai un diffuso orientamento (da ultimo Cass. 19 novembre 2010, n. 23508; 4 ottobre 2010, n. 20582; 26 settembre 2007, 20204; 17 novembre 2006, n. 24496; 6 ottobre 2005, n. 19446; 28 gennaio 2004, n. 1487), secondo le quali a quei fini deve tenersi conto dei soli incrementi delle condizioni patrimoniali e reddituali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante la convivenza matrimoniale.

Per stabilire se l’assegno sia in astratto dovuto il Giudice può desumere induttivamente e implicitamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti da essi ed al complesso del loro patrimonio, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha determinato appunto implicitamente e induttivamente (pagg. 5-6 della sentenza) il tenore di vita, definito agiato, sulla base della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e il periodo di separazione, in esatta applicazione dei principi sopra indicati – anche nell’interpretazione riduttiva, alla quale si è fatto cenno – dovendosi tenere conto a tal fine, per quanto sopra detto, come ha fatto la Corte di merito, anche degli incrementi di reddito che costituivano naturale conseguenza degli sviluppi di carriera dell’odierno ricorrente. Mentre non ha rilievo che al momento della separazione non sia stato stabilito alcun assegno in favore dell’odierna resistente, poichè la determinazione dell’assegno divorzile, a norma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, e dovendo comunque il giudice procedere alla verifica della sua debenza alla stregua delle attuali condizioni economiche delle parti (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758).

Ne deriva il rigetto del motivo.

2. Con il secondo motivo si denunciano ancora la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, vizi motivazionali e omesso esame di un punto decisivo, per non avere la Corre d’appello tenuto nella dovuta considerazione la proprietà, da parte della controparte di un cospicuo patrimonio immobiliare, svalutandone l’incidenza al fine di valutarne la situazione economica,ritenendolo bisognevole di opere di manutenzione che ne svaluterebbero la redditività. Si deduce al riguardo che è incongruo avere attribuito, come avrebbe fatto la sentenza impugnata, L’assegno divorzile, giustificandone la necessità pur avendo la richiedente lasciato improduttivo il suo patrimonio, consentendo, tra l’altro, alle figlie di primo letto, che non ne avevano alcun bisogno, di godere gratuitamente di alcuni immobili che ne fanno parte. Non essendosi l’ex moglie adoperata, contraendo un mutuo, o vendendo alcuni cespiti, a mettere a reddito il proprio patrimonio, ciò comporterebbe che non vi era quella impossibilità di procurarsi il reddito necessario a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che a norma dell’art. 5 della legge sul divorzio costituisce uno dei presupposti indispensabili per avere diritto all’assegno.

Si formula il seguente quesito: “E’ configurabile il diritto all’assegno di divorzio in capo al soggetto che ponga in essere atti di generosità non necessari e trascuri la manutenzione del proprio patrimonio immobiliare omettendo di porre in essere guanto necessario per rendere produttivo di reddito il patrimonio stesso?” Il motivo – da esaminarsi in relazione al quesito formulato – è inammissibile, deducendosi con esso circostanze di fatto che non si indica essere state dedotte nei motivi di appello e risultando il quesito inadeguato, per essere del tutto astratto e non correlato con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., e vizi motivazionali per avere la Corte d’appello modificato il regime delle spese stabilite nella sentenza di primo grado in danno di esso ricorrente senza che nelle conclusioni definitive della controparte – prese nelle note autorizzate in data 21 giugno 2006 vi fosse stata alcuna domanda in tal senso e per avere condannato esso ricorrente al pagamento di una parte delle spese del giudizio d’appello nonostante il parziale accoglimento del suo gravame.

Si formula il seguente quesito: “E’ consentito al giudice d’appello operare la modifica del governo delle spese di lite del primo grado in assenza di gravame sul punto? E può lo stesso giudice porre le spese a carico dell’appellante nonostante l’accoglimento nel merito, sia pure in parte, del gravame da lui proposto e contrastato dall’appellato?” Il motivo è infondato, avendo il giudice d’appello fatto esatta applicazione del principio secondo il quale mentre il giudice del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia in materia di liquidazione delle spese giudiziali e il giudice d’appello deve attribuire e ripartire nuovamente l’onere delle spese del doppio processo in base all’esito complessivo del giudizio (Cass. sez. un. 17 ottobre 2003, n. 15559;

Cass. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro duemiladuecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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