Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8053 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.M.G., con domicilio eletto in Roma, via Andrea

Doria n. 48, presso l’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso ;

– ricorrente-

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e da

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, come sopra difesa e

domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

D.L.M.G., come sopra difesa e domiciliata;

– controricorrente-

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 10 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.M.G. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dall’aprile del 1993 e definito con sentenza depositata nel dicembre 2004.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale cui resiste l’intimata.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso provvedimento.

Il primo motivo del ricorso principale con cui si denuncia la mancata considerazione, ai fini della determinazione della durata complessiva del procedimento presupposto, di un periodo pari ad otto mesi è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Posto che, invero, il decreto impugnato indica come data di proposizione del ricorso avanti al giudice amministrativo quella del novembre 1993 mentre la ricorrente parte dal presupposto che il ricorso sia stato presentato nell’aprile dello stesso anno, nessuna concreta indicazione viene riportata nell’atto introduttivo del presente giudizio dalla quale possa evincersi l’eventuale erronea valutazione da parte del giudice del merito dell’elemento fattuale in discorso.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello indicato in anni quattro la ragionevole durata del processo in considerazione “della novità della questione e della necessità di attendere l’esito del giudizio avanti alla C. Cost.”.

Il motivo è manifestamente fondato. Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “Ai fini della determinazione della giusta durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità non rileva in via autonoma, dal momento che la relativa decisione non concerne un diverso processo, ma questione pregiudiziale rispetto all’unico processo attinente al merito della controversia; ne consegue che il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nei Quale sia sorta la questione di costituzionalità, senza che possa detrarsi automaticamente l’intero periodo di sospensione connesso alla sua risoluzione, rappresentando, tale questione, una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della “complessità” del caso, di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 2″ (Sez. 1^, Sentenza n. 23099 del 6/11/2007) non appare legittima una determinazione del periodo di ragionevole durata del processo di primo grado eccedente quella indicata come normale dalla Corte europea (tre anni) sulla sola base della necessaria attesa della conclusione del giudizio di costituzionalità, posto che tale elemento deve necessariamente integrarsi con altri che concorrano a qualificare il giudizio come particolarmente complesso; tra questi non può essere data rilevanza, come invece ha ritenuto di poter fare il giudice del merito, alla pura e semplice “novità della questione” che attiene semmai all’impegno del momento decisionale ma non certo alla necessità di prolungare il procedimento.

Il terzo motivo con cui si deduce l’omesso riconoscimento da parte del giudice del merito degli interessi legali sulla somma liquidata indipendentemente dalla domanda è manifestamente fondato, posto che “gli interessi dalla domanda devono comunque essere liquidati d’ufficio onde non è necessaria una specifica richiesta da parte del ricorrente (Cass. Civ., sez. 1, ord. n. 18177 in data 2 luglio 2008).

Il quarto motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere ad una nuova statuizione sul punto.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Amministrazione deduce vizio di motivazione in ordine al fatto controverso consistente nell’esistenza (per una parte della domanda nel giudizio presupposto) e comunque nell’intensità del patema d’animo conseguente alla pendenza dei giudizio alla luce delle considerazioni svolte all’atto della costituzione con le quali era stato evidenziata sia l’entrata in vigore in corso di causa della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 61, che aveva interpretato autenticamente la L. n. 221 del 1988, art. 1, rilevante per il giudizio nel senso sostenuto dall’Amministrazione, sia l’emanazione della L. 10 ottobre 1996, n. 525, che nel prevedere una disciplina parzialmente satisfattiva delle pretese dei ricorrenti aveva disposto l’estinzione dei giudizi in corso.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice del merito, richiamandosi ai parametri indicati dalla Corte europea e liquidando il danno nella misura minima dagli stessi contemplata, ha evidentemente valorizzato anche le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, ritenendole tali da non escludere la sussistenza del patema d’animo ma da limitarla in misura tale da trovare indennizzo nei minimi previsti.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e determinata la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni tre in base agli standard della Corte europea e quindi in anni otto e mesi uno il ritardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 7.334,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro.

Le spese del primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie quello principale nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio di Ministri al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 7.334, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna l’Amministrazione al pagamento del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA