Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8052 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24065-2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FABIO MAGGIORE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del Presidente della Provincia e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA TIBULLO 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA TARANTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DI SALVO giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 22/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPONETTI per delega

dell’Avvocato DI SALVO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, C.M. impugnava il preavviso di fermo amministrativo, emesso dalla Serit Sicilia S.p.a., relativo ad una serie di cartelle di pagamento, di cui lamentava anche la mancata notifica. La CTP di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, annullando il preavviso di fermo e dichiarando il ricorso inammissibile con riferimento all’impugnativa delle cartelle esattoriali. Avverso tale sentenza proponeva appello la Serit Sicilia S.p.a., mentre C.M. controdeduceva anche con appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello, rigettava l’appello incidentale proposto dal contribuente, valutando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo impugnato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, svolgendo un unico motivo, rilevando la decadenza dal diritto all’impugnazione per decorso del termine, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. Ha resistito con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, C.M. censura la sentenza impugnata, assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in quanto il ricorso in appello, proposto dalla società Serit Sicilia s.p.a., era da ritenersi inammissibile e improcedibile per intervenuta decadenza del diritto all’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1. Nella specie, trattandosi di un giudizio instaurato nel 2007 e quindi già pendente alla data dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il termine per impugnare era ampiamente decorso. La parte intimata, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’infondatezza della censura, rappresentando che, ravvisandosi un litisconsorzio processuale, la notifica dell’appello alle altre parti era avvenuta nei termini, e, poichè il contribuente si era costituito in giudizio, la notifica effettuata nei suoi confronti assumeva il valore di integrazione del contraddittorio.

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, “…all’art. 327 c.p.c., comma 1, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”. La L. n. 69 del 2009, art. 58 dispone poi che”…fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, coincidente con il 4 luglio 2009, tenuto conto della data di pubblicazione della L. n. 69 del 2009, avvenuta in GU n. 140 del 19.6.2009 – Suppl. Ordinario n. 95″. In sostanza, il nuovo quadro normativo introdotto nel corso dell’anno 2009 ha previsto che il più breve termine di impugnazione per la proposizione dell’appello si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

Nel caso in esame, il giudizio risulta instaurato nel 2007, quindi già pendente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, per il quale deve ritenersi applicabile il termine lungo di impugnazione di un anno e quarantasei giorni, previsto dal testo previgente dell’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di deposito della sentenza della CTP di Palermo, avvenuto il 6.2.2008, mentre il ricorso è stato notificato il 1.4.2009, quindi oltre il termine di legge.

Nel controricorso si deduce la sussistenza di un litisconsorzio processuale, argomentandosi che la notifica nei termini agli altri compartecipanti al giudizio di primo grado sarebbe idonea a sanare la rilevata decadenza del termine di notifica dell’appello al contribuente, la quale potrebbe valere come integrazione del contraddittorio, essendosi il predetto costituitosi in giudizio. La deduzione difensiva è infondata.

L’inammissibilità per decorrenza del termine non è, a differenza delle nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell’appellato, trattandosi di una inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. sez. 1, n. 11227 del 2003). Nella specie, pertanto, non può operare un meccanismo di sanatoria, in quanto la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza, è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass. S.U. n. 6983 del 2005). Ne consegue che, in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, va applicata la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine maturata nei confronti del litisconsorte (nella specie, il contribuente), esplica effetto nei confronti delle altre parti, da cui consegue l’improponibilità dell’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

3. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della parte controricorrente, il ricorso va, quindi, accolto e dichiarata l’improponibilità dell’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 5/4/2008 che va confermata. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, dichiara l’improponibilità dell’appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 5/4/2008, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2000,00, per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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