Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8052 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27664-2018 proposto da:

LETE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1854/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La spa Lete ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato ritenuto legittimo l’avviso per maggior ICI dell’anno 2009 emesso dal Comune di Pratella in riferimento (per quanto ancora interessa) a terreni indicati in atti come “particelle (OMISSIS) e (OMISSIS)” e come “particelle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”;

2. il Comune non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente intende censurare, per ritenuto contrasto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, l’affermazione della CTR secondo cui essa contribuente avrebbe dovuto pagare l’imposta sulle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) essendo irrilevante il fatto posto, posto a base della contestazione dell’avviso, che esse fossero state asservite al fabbricato realizzato su altro terreno (“particella (OMISSIS)”) ed essendo invece rilevante che non fosse stata presentata la denuncia di cui al suddetto art. 10. La contribuente deduce che “non avrebbe avuto alcun senso presentare una dichiarazione ICI relativamente ai terreni, come sostengono i giudici di secondo grado, dal momento che con l’asservimento dei terreni in questione al fabbricato di nuova costruzione, i terreni venivano a perdere la loro individualità e quindi il loro presupposto di imponibilità ai fini ICI”;

2. il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, stabilisce che i soggetti passivi ICI hanno l’obbligo di dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti da imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione predetta ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui /I consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In caso di siffatte modifiche i contribuenti sono tenuti a farne denuncia. La CTR ha ben escluso il rilievo di una dedotta variazione dello stato dei luoghi da cui secondo la contribuente sarebbe derivata l’esenzione da ICI, di cui, pacificamente, non era stata fatta denuncia ai sensi dell’art. 10, comma 4;

3. con il secondo motivo di ricorso la contribuente intende censurare, per ritenuto contrasto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con L. n. 248 del 2006, l’affermazione della CTR secondo cui secondo cui essa contribuente avrebbe dovuto pagare l’imposta sulle particelle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) essendo errato il presupposto della contestazione dell’avviso di accertamento ossia che dette particelle fossero divenute non edificabili e quindi esenti da imposta per effetto della mancata attuazione del piano di lottizzazione in cui era inserite ed essendo invece rilevante e sufficiente ai fini della relativa qualificazione come aree edificabili e soggette ad imposta che fossero inserite in zona C2 del piano regolatore adottato dal Comune;

4. il motivo è infondato. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha statuito che “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., in L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, nè a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l’applicazione della disciplina delle cd. “zone bianche” (nella specie quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9), che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità” (così sentenza n. 21080/2019; nello stesso senso, v., tra altre, già Cass. n. 16485/2016 e Cass. n. 25676/2008);

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese non avendo il Comune di Pratella svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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