Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8051 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21681-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO

8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO SIGNORE giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRISAFULLI 42,

presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato IGINO MARCELLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

D.P.D., DE.PE.DA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato MARCELLI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto alla CTP di Latina, D.P.A. impugnava il preavviso di fermo amministrativo eccependone la nullità. La CTP accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità del prevviso di fermo per omessa indicazione nello stesso del dettaglio degli addebiti relativi ai crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria, attesa l’impossibilità di accertamento dell’esattezza della giurisdizione adita. Avverso tale sentenza, l’Agente della riscossione proponeva appello, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, relativamente ai crediti di natura ordinaria e previdenziale e l’inammissibilità del ricorso con riferimento ai motivi di merito. La CTR del Lazio, a seguito del decesso della parte, avvenuto in data (OMISSIS), disponeva con ordinanza l’interruzione del giudizio. Equitalia Sud S.p.a. proponeva istanza di riassunzione del processo interrotto. D.P.D. e De.Pe.Da. depositavano controdeduzioni, mentre D.M.F. eccepiva la mancanza, nell’istanza di prosecuzione del giudizio interrotto, dei nominativi dei singoli eredi dell’originario ricorrente D.P.A., nonchè l’omesso accertamento della relativa accettazione dell’eredità, che nella specie non era avvenuta, concludendo per l’improcedibilità dell’appello. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.a., svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso D.M.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, Equitalia Sud S.p.a censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nm. 3 e 5: violazione/falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 33, 34, 43, 45 e 61) ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in quanto il giudice di appello avrebbe rigettato il gravame per omessa instaurazione di regolare contraddittorio, argomentando brevemente e superficialmente e riconoscendo, in capo all’appellante concessionario, l’onere di indicazione nell’istanza di prosecuzione del giudizio dei singoli nominativi degli eredi dell’originario ricorrente, quale soccombente nel primo grado.

Inoltre, il giudice di appello, avendo accertato la carenza di legittimazione passiva in capo ai soggetti costituiti nel giudizio, ai quali erano stati inviati gli avvisi di trattazione, avrebbero dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 61.

2. Il motivo è inammissibile ed infondato.

Specificamente inammissibile è il motivo di ricorso nel cui contesto trovano formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazioni di legge e vizi di motivazione (Sez. L. n. 9470 del 2008, Cass. Sez. 3, n. 12248 del 2013).

L’unitaria trattazione delle censure non è conforme alla regola di chiarezza, tanto che si impone alla Corte un compito integrativo dei motivi del tutto precluso dalla legge (Cass., sez. 3, n. 10295 del 2007).

2.1. In disparte i rilievi sull’inammissibilità del motivo, nella specie, non ricorrono le denunciate censure, posto che una motivazione di senso compiuto e perfettamente intelligibile nella sentenza impugnata esiste e ne integra i presupposti costitutivi, proprio a mente delle disposizioni che parte ricorrente invoca a sostegno dell’impugnazione.

Nè può ritenersi, altresì, sussistente alcun vizio di violazione di legge, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente rilevato una violazione del principio del contraddittorio.

Emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso della parte convenuta, il giudizio veniva interrotto.

In data 14.10.2010 il coniuge D.M.F. e i due figli, Da. e D.P.D., rinunciavano puramente e semplicemente all’eredità. Equitalia Sud. S.p.a. presentava istanza di prosecuzione del giudizio interrotto nei confronti degli eredi del de cuius.

Per costante orientamento di questa Corte, nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all’eredità, ma all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nell’ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (art. 476 c.c. e art. 485 c.c., comma 2).

Il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validatamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore della parte deceduta (Cass. 21227 del 2014).

Infatti, la parte che procede in riassunzione ha l’onere di individuare i chiamati all’eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l’accettazione dell’eredità. Ne consegue che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare, quale rinuncia, indegnità, premorrienza ecc.

Al momento della proposizione dell’istanza di prosecuzione del giudizio, che si riferisce in ricorso essere stata depositata in data 30.3.2011, gli intimati avevano già rinunciato all’eredità, pertanto, il venire meno del titolo successorio risultava da atti o fatti agevolmente conoscibili (come registro delle successioni, trascrizione nei registri immobiliari ecc.), essendo la rinuncia un evento già verificatosi alcuni mesi prima della data della notificazione dell’avviso di trattazione, con la conseguenza che la riassunzione non può ritenersi avvenuta in modo regolare, per difetto di legittimazione passiva degli intimati.

Nell’ipotesi in cui si verifichi nel corso del giudizio la morte di una persona fisica, la riassunzione del giudizio effettuata nei confronti di persona non legittimata a stare in giudizio (nella specie, i convenuti che hanno rinunciato all’eredità), è affetta da nullità rilevabile d’ufficio, trattandosi di una errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius.

Ne consegue che la CTR ha fatto buon governo del suindicato principio, rilevando l’irregolare instaurazione del contraddittorio e conseguentemente rigettando l’appello.

3. Nel controricorso D.M.F. ha formulato richiesta di pagamento di somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., n. 3.

Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce abuso del diritto all’impugnazione integrante “colpa grave”, la proposizione del ricorso per fini dilatori, manifestamente infondati, ovvero perchè assolutamente irrilevanti o generici, dovendosi dare rilievo all’azione processuale nel suo complesso, e non a singoli aspetti di essa (Cass. Sez. 5, n. 18057 del 2016; Cass. Sez. 3, n. 19285 del 2016). Ne consegue che l’istanza nella specie non può trovare accoglimento, non ravvisandosi i presupposti soggettivi per il riconoscimento della richiesta.

4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso è conclusivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore di D.M.F., che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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