Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8051 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26123-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDASSARRE

PERUZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LONGO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 670/2018 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.R. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale in controversia per l’ottemperanza del capo relativo alle spese della sentenza della CTP di Cosenza n. 728/2017 – capo secondo cui il Comune di Santa Maria del Cedro, soccombente in causa di annullamento di atto impositivo, è stato “condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 800,00 con distrazione a favore del difensore” di essa ricorrente dichiaratosi antistatario, è stato affermato che, essendo indubbio che le spese così liquidate fossero “complessive e comprensive di ogni altra spesa consequenziale alla soccombenza” ed avendo il suddetto Comune pagato la somma di Euro 1015,04 (Euro 855,04 + Euro 160,00 per ritenuta d’acconto Irpef), “non vi era altra somma da ritenersi dovuta in forza del dispositivo della sentenza n. 728/17”. Con la sentenza impugnata, inoltre, l’odierna ricorrente è stata condannata, in forza del principio di soccombenza, a rifondere al Comune le spese del giudizio di ottemperanza, pari ad “Euro 600,00 oltre il 15% per spese forfetarie”;

2. il Comune di Santa Maria del Cedro non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-ter, e art. 70 e dell’art. 91 c.p.c.. Sostiene che la CTP abbia commesso tale violazione laddove la stessa ha affermato che le spese liquidate nella sentenza n. 728/2017 sono “complessive e comprensive di ogni altra spesa consequenziale alla soccombenza”, atteso che, in realtà, non potevano ritenersi incluse nella liquidazione “la maggiorazione per spese forfetarie, le spese di viaggi e trasferte, il contributo per cassa previdenza avvocati, l’Iva, le altre spese documentate, il contributo unificato” nè “le spese successive alla pubblicazione della sentenza quali i bolli corrisposti per ottenere le copie conformi della sentenza ai fini della notificazione… le spese di notificazione”;

2. il motivo è infondato. Qualsiasi provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso, in primo luogo, agli oneri tributari relativi all’iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati (Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 2691/2016; Cass. n. 23830/2015). Allo stesso modo, la liquidazione delle spese processuali deve, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6), includere – e pertanto deve ritenersi abbia anche nel caso di specie incluso – le spese per “tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)” ossia (lettera e)) “per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” comprensiva de “la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative retate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti”;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-ter, e art. 70 e dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 140 del 2012, art. 28, tabella C), riquadro 10. Deduce la ricorrente che la CTP abbia violato dette disposizioni laddove, rigettata la domanda di ottemperanza, ha condannato essa ricorrente a rifondere al Comune spese per “Euro 600,00 oltre il 15% per spese forfetarie”;

4. il motivo è fondato e va accolto. Evidenzia la ricorrente che il Comune era difeso “dal dottore commercialista M.L.” (questo nome si legge nell’intestazione della sentenza impugnata) e che in base al D.M. n. 140 del 2012, art. 28, tabella C), riquadro 10, il massimo delle spese liquidabili in relazione al valore della controversia -che essa ricorrente deduce essere stato pari a Euro 530,54, somma asseritamente non rimborsata e pretesa in ottemperanza- il massimo importo liquidabile era pari e Euro 77,27 comprese spese generali del 12,5%, iva e contributo previdenziale. In effetti, il citato art. 28, al comma 2, prevede che “Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonchè per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dalla tabella C, riquadro 10.2 – Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Il Riquadro 10.2, stabilisce che “sull’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%”.

Nel caso, il valore della pratica deve essere determinato sulla base della applicazione analogica dell’art. 28, comma 2, e del riquadro 10.2, trattandosi non della liquidazione di incarico “di predisposizione di ricorso, appello e memorie a commissione tributaria nonchè di rappresentanza tributaria” in causa di impugnazione di atto impositivo o in causa su crediti di rimborso bensì della liquidazione di incarico di rappresentanza tributaria di fronte a commissione tributaria in causa avente ad oggetto esclusivamente le spese determinate in esito ad altra causa avente ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo. La fattispecie manca di disciplina specifica. Per identità di ratio si applicano analogicamente le disposizioni citate facendo riferimento all’importo delle spese di cui è stato chiesto il rimborso. La CTP avrebbe dovuto liquidare le spese di difesa del Comune tra Il e il 5 per cento della somma di Euro530,54. Va poi aggiunto che, in base al medesimo D.M. n. 140 del 2012, non spetta al commercialista alcun rimborso di spese forfetarie;

5. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata. Atteso che la stessa contribuente indica nel massimo (5%) la percentuale applicabile per la liquidazione delle spese dovute al Comune per il giudizio di ottemperanza di cui trattasi, è possibile decidere nel merito dichiarando che la contribuente è tenuta a rifondere al Comune non, come si legge nella sentenza impugnata, “Euro 600,00 per onorario, oltre il 15% per spese forfetarie”, bensì, per onorari di difesa, Euro 26,52;

le spese del giudizio sono compensate per la novità della questione su cui la ricorrente è risultata vincitrice.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito come in parte motiva;

compensa le spese giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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