Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8051 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8051 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 2907-2013 proposto da:
GUZZI EMMA GZZMME39D62A228B, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SISTINA, 121, presso lo studio
dell’avvocato EKATERINI GRETA ZOGRAFAKI, rappresentata
e difesa dall’avvocato TULLIO CRISTAUDO; giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2016
contro

187

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SPA in persona del
Dirigente

sinistri

Dott.ssa

CLAUDIA

GILARDONI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

1

Data pubblicazione: 21/04/2016

44,

presso

lo

studio

dell’avvocato

GIOVANNI

FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende a
margine del controricorso;
– controricorrente non chè contro

ZACCARIA °RONZO, GUZZI GIUSEPPINA, GUZZI NICOLA,

BORRIELLO PASQUALE, BORRIELLO ANNA, BORRIELLO ROSA,
BORRIELLO EMMA, BORRIELLO MARIA, BORRIELLO GIOVANNA,
BORRIELLO PAOLO, BORRIELLO EVA;
– intimati

avverso la sentenza n. 5411/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/12/2011, R.G.N. 7726/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito l’Avvocato GIOVANNI FRONTICELLI BALDELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

,

2

2907/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 25 ottobre-14 dicembre 2011 la Corte d’appello di Roma ha respinto
appello proposto da Guzzi Emma avverso sentenza del 15 aprile-4 luglio 2003 del Tribunale di
Roma, che aveva rigettato la domanda dì risarcimento di danni da incidente stradale che la
Guzzi e Caruso Annina (deceduta nelle more del giudizio, di cui erano entrati come parti i suoi

nei confronti di Zaccaria Oronzo (conducente e proprietario di un’auto sulla quale le attrici
erano trasportate e che era stata tamponata da un’altra vettura), e Ticino Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice dell’auto di Zaccaria, poi divenuta Montepaschi
Assicurazioni Danni S.p.A. e infine AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.).
2. Ha presentato ricorso Guzzi Emma, sulla base di un unico motivo, nel quale denuncia, ai
sensi dell’articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli
articoli 1 e 18 I. 24 dicembre 1969 n. 990 nonché – per pronuncia effettuata senza visionare la
documentazione e le dichiarazioni in atti – degli articoli 115 e 116 c.p.c.; il motivo denuncia
altresì insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, violazione ed erronea
applicazione dell’articolo 2054, secondo comma, c.c. ed errata valutazione delle prove.
Il giudice d’appello, ritenendo che nel caso di specie valesse la presunzione per cui l’incidente,
essendo un tamponamento, fosse riconducibile all’esclusiva responsabilità di chi aveva
tamponato l’auto di Zaccaria (non avendo quindi mantenuto la distanza di sicurezza), cioè tale
Machinaz Marco, non ha tenuto conto – lamenta la ricorrente – della dichiarazione di
quest’ultimo alla Polizia Stradale, che esclude l’applicabilità di tale presunzione perché afferma
che l’auto di Zaccaria, mentre il dichiarante si accingeva a sorpassarla, aveva avuto “un suo
leggero sbandamento”; il dichiarante pertanto aveva frenato per evitarla ma non vi era
riuscito, urtandola pertanto con la parte anteriore destra della propria vettura nella parte
posteriore sinistra.
Non sussistendo allora prova per superare la presunzione ex articolo 2054, secondo comma,
c.c., questa avrebbe dovuto essere applicata, accertandosi dunque il concorso di colpa dei
conducenti e il diritto della ricorrente al risarcimento. La ricorrente estende poi il motivo a
varie argomentazioni sulla propria legittimazione attiva ad agire nei confronti della compagnia
assicuratrice di chi la trasportava.
Si difende con controricorso AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., chiedendo il rigettod l
ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

3

edi

eredi Guzzi Nicola, Guzzi Margherita e Guzzi Giuseppina, rimasti contumaci) avevano proposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.
Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte – correttamente richiamata dalla corte
territoriale – insegna che nell’ipotesi di tamponamento tra veicoli è superata la presunzione di
pari colpa di entrambi i conducenti di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c. per omesso

tamponante, per cui su quest’ultimo – nei cui confronti viene pertanto a formarsi una
sfavorevole presunzione de facto – grava l’onere di fornire prova liberatoria, cioè di dimostrare
che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (così, da
ultimo tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193, che rileva, appunto,
come ai sensi del citato articolo 149, primo comma, CdS “il conducente di un veicolo deve
essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con
il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente
medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza”, onde,
rimanendo “esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo
comma, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il
mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati
da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”;

sulla stessa linea, e anche per i

tamponamenti parziali, v. Cass. sez. 3, 21 settembre 2007, Cass. sez. 3, 23 maggio 2006 n.
12108 e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282, tutte citate dal giudice d’appello, nonché
Cass. sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700, Cass. sez. 3, 12 novembre 1998 n. 11444 e Cass. sez.
3, 17 agosto 1995 n. 8917); prova che può avere per oggetto pure il fatto che il veicolo
tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale
andamento della circolazione stradale (Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. sez.
3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. sez. 3, 7 aprile 1997 n. 2980). A questo ultimo profilo di
concorrenza causale per malgoverno del veicolo da parte del tamponato potrebbe in effetti
ricondursi la prospettazione del motivo in esame, che attribuisce al veicolo tamponato una
manovra repentina di sbandamento, la quale avrebbe quantomeno contribuito alla causazione
del sinistro. Peraltro, trattasi evidentemente di un argomento fattuale, mediante il quale mira
la ricorrente a ottenere dal giudice di legittimità una verifica che è ontologicamente riservata al
giudice di merito; e ciò a prescindere dal fatto che l’elemento su cui la ricorrente fonda esclusivamente – la sua versione alternativa altro non è che la dichiarazione del conducente del
veicolo tamponante, resa per di più al di fuori del presente giudizio alla polizia intervenuta. Né,
d’altronde, il giudice di merito è comunque obbligato a esternare nell’ambito dell’apparato
motivazionale (nel caso di specie è stata presentata anche censura ex articolo 360, primo
comma, n.5 c.p.c., ratione temporis nel testo antecedente alla novellazione del 2012) ogn

4

rispetto della distanza di sicurezza imposta dall’articolo 149, primo comma, CdS, da parte del

elemento probatorio sussistente agli atti per rendere conto dell’iter percorso per pervenire al
suo accertamento fattuale (v. p. es. Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, per cui appunto “la
valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta,
tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il
proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad
un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle

aprile 2011 n.8294, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2009 n.22801,Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n.
16499, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass.
sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719). Quel che rileva,
infatti, è la complessiva struttura motivazionale mediante la quale il giudice di merito illustra e
spiega il suo accertamento, e che può essere censurata per omessa considerazione (esplicita o,
appunto, implicita) di un elemento probatorio soltanto nell’ipotesi in cui detto elemento sia
oggettivamente idoneo a confutare il complessivo apparato motivazionale, cioè decisivo, id est
lesivo della ratio decidendi (cfr. Cass. sez. L, 14 novembre 2013 n. 25608 – che correttamente
evidenzia come l’idoneità dell’elemento decisivo a mutare la soluzione adottata deve fondarsi
su un giudizio di certezza e non di mera probabilità -, S.U. 25 ottobre 2013 n. 24148, Cass.
sez. L, 14 febbraio 2013 n. 3688 e Cass. sez. L, 18 marzo 2011 n. 6288).
Non ha dunque consistenza la censura sulla applicazione, nel caso di specie, della presunzione
de facto di responsabilità del tamponante e sul suo mancato superamento, che hanno condotto
la sentenza impugnata ad escludere ogni responsabilità del conducente del veicolo tamponato;
e ciò, assorbita ogni ulteriore doglianza relativa alla legittimazione della ricorrente a esercitare
azione diretta nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, rende inaccoglibile il ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. le
spese processuali, liquidate in un totale di C 4800, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di
legge.
5

parti”; e cfr. sulla stessa linea Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. 2, ord. 12

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016

Il Presidente

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