Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8051 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELLA ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia

depositato il 26 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 18 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti a far tempo dal giugno 1998 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (7 agosto 2006).

L’Amministrazione intimata non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Giova osservare, in proposito, che alla data di presentazione della domanda (7 agosto 2006) la legittimazione passiva, per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001 in cui il giudizio presupposto si era svolto avanti la Corte dei Conti, apparteneva in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per espressa previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e che la modifica intervenuta con la L. n. 296 del 2006 (cd. Finanziaria 2007) che invece ha attribuito la legittimazione al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze si applica, per puntuale dettato normativo (art. 1, comma 1225), ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata. Si configura pertanto l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che tale ente, che non era parte nel giudizio di primo grado, è legittimato per i giudizi de quibus a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti anteriori per i quali permane a pieno titolo la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio.

Quanto al merito del ricorso, i motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto con gli stessi si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione, per avere la Corte d’appello liquidato il danno morale in Euro 500 in ragione d’anno.

I motivi sono manifestamente fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sui ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma di gran lunga inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla natura collettiva del ricorso o alla modestia della posta in gioco.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 4.417 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi due di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese della fase di merito e di quella di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie quello proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la medesima al pagamento in favore di C.L. della somma di Euro 4.417, oltre interessi di legge dalla data della domanda e al pagamento delle spese processuali che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, e per la fase di legittimità in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, il tutto oltre spese generali e accessori di legge, e con distrazione, quanto alle spese del primo grado, in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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