Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8050 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15312-2012 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ADOLFO NEREO LEONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO

PERRECA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MAGGIO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.C. impugnava il provvedimento di fermo amministrativo adottati dall’Agente per la riscossione su beni mobili di sua proprietà innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, e che le stesse poste a base del fermo erano state utilizzate per procedere ad iscrizione di ipoteca su un di un altro bene immobile, la quale era stata annullata dalla CTP di Napoli con sentenza n. 424 del 2007. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto dal contribuente. La sentenza veniva appellata innanzi alla CTR della Campania che accoglieva in parte l’appello, precisando in motivazione che diversamente da quanto dedotto dal contribuente, una sola cartella esattoriale risultava utilizzata sia per l’iscrizione ipotecaria che per il fermo, mentre delle altre tre cartelle, solo una risultava ritualmente notificata, con la conseguenza che il provvedimento di fermo amministrativo andava mantenuto solo per l’unica cartella regolarmente notificata, per l’importo di Euro 11.204,71.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C., svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso l’Agente della Riscossione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ed omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe svolto una motivazione lacunosa ed errata in relazione alla valutazione di decisive prove documentali. Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che una sola delle cartelle esattoriali, e precisamente la n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 2.370,26, risultasse utilizzata sia per l’iscrizione ipotecaria che per il fermo amministrativo, operando una non corretta valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente nel giudizio di appello, ed incorrendo in difetto assoluto di motivazione, laddove si afferma che la cartella n. (OMISSIS) non sia stata utilizzata sia per l’iscrizione di ipoteca che per il fermo amministrativo. Il ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto il giudice di appello, se avesse valutato correttamente quanto risultava dall’estratto di ruolo esibito, avrebbe affermato che la suddetta cartella era stata già utilizzata nel ricorso contro l’iscrizione ipotecaria. Equitalia Sud S.p.a. ha chiesto con controricorso la conferma della sentenza della C.T.R. della Campania.

2. Il motivo proposto è inammissibile sotto vari profili.

2.1. In primo luogo, il motivo è inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Nel caso di specie, con riferimento a tutte le doglianze espresse, parte ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 6, in quanto non si è data cura di allegare in quale fase processuale del giudizio di merito, e con quale atto difensivo, si sono eccepite le varie deduzioni difensive assertivamente indicate in ricorso, omettendo di trascrivere in ricorso il contenuto degli atti processuali ed i documenti su cui le censure sono fondate.

Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni del ricorrente, senza necessità di fare rinvio a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; ne consegue che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la produzione diretta del documento che sorregge la censura, oppure attraverso la produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta produzione (Cass., Sez. 5, n. 14784 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 19410 del 2015; Cass. sez. 5, n. 23575 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 195 del 2016). Onere processuale a cui la parte ricorrente non ha ottemperato.

3.2. Invero, la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in tema di valore di giudicato tra le parti, viola i principi sopra espressi, in quanto il principio di rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre in quest’ultimo il testo completo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, con la relativa attestazione della cancelleria, non essendo a tal fine sufficiente, come avvenuto nella specie, neppure il riassunto sintetico della stessa (Cass. Sez. 5, n. 2617 del 2015), dal quale non è consentito desumere se effettivamente siano fondate le doglianze espresse dal ricorrente. Ne consegue che, residuando incertezze in ordine all’effettiva portata del giudicato, la relativa eccezione deve essere respinta (Cass.,Sez. 1, n. 24790 del 2014).

3.3. Il motivo è, altresì, inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge (Cass. n. 18021 del 2016; Cass. S.U. n. 9100 del 2015; Cass. sent. n. 9793 del 2013; Sez. L. n. 9470 del 2008), oltre al fatto che le argomentazioni utilizzate mescolano critiche riconducibili più alla motivazione della sentenza impugnata, che alla pretesa violazione della legge invocata.

Quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 6-5 ord. n.635 del 2015).

3.4. Infine, non può non rilevarsi che le complessive argomentazioni del ricorrente tendono, pur denunziando violazione di legge e contestualmente vizio di motivazione, a provocare una nuova, inammissibile in questa sede, valutazione di merito a fronte della motivazione della decisione impugnata, che si presenta puntualmente orientata su tutte le questioni sottoposte al suo esame, con conseguente inammissibile sovrapposizione del giudizio di questa Corte ai poteri propri ed esclusivi del giudice di merito (Cass. Sez. 1, n. 16526 del 2016).

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Il soccombente è tenuto alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il soccombente alla rifusione in favore di Equitalia Sud S.p.a. delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA