Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8050 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8050 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA
sul ricorso 1450-2013 proposto da:
CASTELLI

EMMA CSTMME39L44L781K,

MARTELLI

MARCO

MRTMRC66A02L781E, MARTELLI SERGIO MRTSRG35M30L781V,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.AVEZZANA 31,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2016
186

VINCENZO VENTURI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

C.I.V.I.S. SPA-CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA

Data pubblicazione: 21/04/2016

STRADALE in persona

legale

del

rappresentante

Presidente del Consiglio di Amministrazione DOMENICO
COSTANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la rappresenta e difende

speciale a margine del controricorso;
– controricorrente
nonchè contro

GIULIANI MARCO, SAI SOCIETA’ ASSICURAZIONE INDUSTRIALE
SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1304/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 04/06/2012, R.G.N. 539/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS;
udito l’Avvocato NICOLA PETRACCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

unitamente all’avvocato CLAUDIO MORO giusta procura

1450/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 2 maggio-23 settembre 2005 il Tribunale di Verona respingeva domanda
di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 7 settembre 1998 in cui era
deceduto Martelli Roberto, trasportato per motivi di lavoro, domanda proposta dai suoi
congiunti Martelli Sergio (padre), Castelli Emma (madre) e Martelli Marco (fratello) nei

che era finito fuori strada),BSK Securmark Servizi Fiduciari – che aveva incorporato la
proprietaria del furgone e datrice di lavoro SEFI S.p.A. cui nelle more succedeva CIVIS S.p.A. e SAI S.p.A.
Avendo Martelli Sergio, Castelli Emma e Martelli Marco proposto appello contro tale sentenza la
Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 8 maggio-4 giugno 2012 lo rigettava.
2. Hanno presentato ricorso Martelli Sergio, Castelli Emma e Martelli Marco, sulla base di tre
motivi.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli articoli 116 c.p.c. e 2729 c.c., lamentando che sulla velocità del furgone al
momento del sinistro il giudice d’appello si limita a un’affermazione apodittica tratta dalla
relazione del c.t.u., per cui il furgone andava a 130 km all’ora, senza però dedurre dalla
descrizione della dinamica dell’incidente presente nel rapporto della polizia stradale la
conseguenza della velocità non adeguata che ne emerge. In particolare, il motivo trascrive la
descrizione dell’incidente operata nel rapporto, ove si evidenzia il percorso di 116,90 metri del
furgone prima di fermarsi, e osserva che la polizia stradale in tale rapporto definisce la velocità
“sostenuta”, nonché che la consulenza effettuata nel procedimento penale la definisce “forte
andatura” dopo lo scoppio dello pneumatico che avrebbe causato l’uscita di strada. La velocità
avrebbe dovuto essere considerata eccessiva e non adeguata ex articolo 141 CdS, viste le
caratteristiche della strada e l’ora in cui veniva percorsa. Tenendo conto anche delle gomme
del furgone, dotate di fasce antistallonamento, l’autista doveva poter controllare il furgone a
una velocità minore; inoltre non c’è traccia di alcuna frenata. Di tutto ciò i ricorrenti
sostengono che la corte territoriale doveva tenere conto, almeno come elementi gravi, precisi e
concordanti ai sensi dell’articolo 2729 c.c.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2054, primo e terzo comma, c.c.
La Corte d’appello erroneamente non ha applicato l’articolo 2054, primo comma, c.c. perché
dagli elementi di dinamica del sinistro non risulta che il conducente, rimasto contumace, abbia
dato prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si evidenzia ancora che non si
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confronti di Giuliani Marco (conducente del furgone su cui era trasportato Martelli Roberto e

rinviene pure alcuna traccia di frenata, e si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto
sussistente il caso fortuito per lo scoppio dello pneumatico, desumendolo dalla seconda c.t.u.
che aveva disposto, la c.t.u. Bonaventura, la quale però conclude per l’impossibilità di risposta
certa ai quesiti. Pertanto la corte avrebbe dovuto tenere conto solo del rapporto Polstrada e
della perizia del consulente del PM, Cascioli, nonchè della prima c.t.u., la c.t.u. Todeschini, che
aveva erroneamente dichiarato nulla: avrebbe dovuto ex articolo 177, secondo comma, c.p.c.
revocare (non esistendo i gravi motivi richiesti per la rinnovazione dall’articolo 196 c.p.c., non
identificabili solo nell’avere il consulente consultato un altro perito) l’ordinanza con cui l’aveva

Secondo i ricorrenti, allora, gli esiti del rapporto della polizia stradale, nonché della prima c.t.u.
e della consulenza al PM conducono a ritenere che vi sia stato uno spazio temporale per
consentire al conducente del furgone di avvedersi dei guasto dello pneumatico prima del
cedimento strutturale finale.
Il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa
applicazione degli articoli 345 c.p.c. e 2729 c.c.
Si rileva che in sede di appello fu proposta dagli appellanti la prova testimoniale con
determinati capitoli riprodotti in testimonianza scritta da tre degli otto testimoni indicati (sette
dei quali erano dipendenti della SEFI) sull’esistenza di due precedenti scoppi di pneumatici sui
veicoli della ditta negli otto mesi prima dell’incidente e di uno avvenuto dopo nello stesso anno,
nonché della sostituzione, nel settembre 1998, degli pneumatici dei furgoni con conseguente
cessazione degli scoppi. Oggetto del capitolato era anche una riunione avvenuta il lunedì
precedente il sinistro, in cui la direzione della ditta avrebbe sollecitato gli autisti a viaggi più
veloci, nonché il fatto che il conducente del furgone che finì fuori strada viaggiava a circa 150
km all’ora.
Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili dette prove e confermato la
valutazione di genericità che aveva indotto il giudice di primo grado a non ammettere il
capitolo, davanti a lui dedotto per prova testimoniale, relativo agli ulteriori scoppi di
pneumatici sui furgoni della ditta, nonostante l’oggettiva difficoltà degli attori di assumere
informazioni dai dipendenti della ditta stessa.
Lamenta inoltre il motivo che il teste Malaman – ulteriore trasportato – non era più incapace di
testimoniare come ritenuto in primo grado, per avere definito ogni sua pretesa in relazione al
sinistro, e che non si sarebbe tenuto conto della dichiarazione scritta del teste Albertini
sull’esistenza di altri scoppi. I nuovi capitoli proposti al giudice di secondo grado sarebbero
derivati da notizie acquisite dai congiunti del defunto dopo la sentenza di primo grado, e
pertanto integravano una prova ammissibile: sarebbe stata poi indispensabile la prova che lo

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dichiarata nulla.

scoppio di pneumatici si era verificato più volte per responsabilità anzitutto del proprietario del
furgone e, in secondo luogo, del conducente.
Si è difesa con controricorso CIVIS S.p.A., chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile o
rigettato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.
3.1 II primo motivo, come agevolmente emerge dall’ampia sintesi che sopra se ne è effettuata,
pur rubricato come violazione di legge, patisce una natura fattuale, poiché si impernia sulla
individuazione della velocità del furgone quando si è verificato il sinistro, costruendo essenzialmente sulla base del rapporto della polizia stradale e della perizia svolta nel
procedimento penale, nonché sulla presenza sugli pneumatici del furgone delle fasce
antistallonamento e sull’assenza di traccia di frenata: tutti elementi che, secondo i ricorrenti,
avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito come gravi, precisi e concordanti ai
fini dell’articolo 2729 c.c. – una versione alternativa a quella adottata dai giudici di merito, nel
senso che la velocità tenuta dal conducente non sarebbe stata adeguata, bensì eccessiva e
pertanto integrante violazione dell’articolo 141 CdS.
Il giudice di legittimità espleta una cognizione intrinsecamente del tutto diversa rispetto al
giudice di merito, al quale è riservata la valutazione dell’esito del compendio probatorio.
Compete, infatti, al giudice di merito eleggere le fonti probatorie sulla base delle quali fondare
l’accertamento di fatto (ex multis, v. Cass. sez. L, 14 novembre 2013 n. 25608, che evidenzia
appunto la sostanza della cognizione di merito riconoscendo come “spetta in via esclusiva al
giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare
l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova”),

non

essendo, d’altronde, obbligato ad una considerazione elencativa e specifica di ogni elemento
probatorio acquisito nel processo (cfr., p.es. Cass. sez. 2, ord. 12 aprile 2011 n.8294 e Cass.
sez. 3, 28 ottobre 2009 n.22801). Quel che rileva, infatti, è la complessiva struttura
motivazionale mediante la quale poi il giudice di merito esterna e spiega il suo accertamento, e
che può essere censurata per omessa considerazione di un elemento probatorio (a questo
punto sia esplicita sia implicita) soltanto nell’ipotesi in cui detto elemento sia oggettivamente
idoneo a confutare il complessivo apparato motivazionale, cioè decisivo, id est lesivo della ratto
5

I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

decidendi (cfr. S.U. 25 ottobre 2013 n. 24148, che sottolinea come la censura che lamenta
invece che “vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul
valore e sul significato” degli elementi probatori integra “un’inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e del convincimento” del giudice di merito “tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”;

e

cfr.. pure, tra gli arresti più recenti, Cass. sez. L, 14 febbraio 2013 n. 3688 e Cass. sez. L, 18
marzo 2011 n. 6288).

effettivo contenuto, se questo rimane comunque nell’ambito tassativo di cui all’articolo 360,
primo comma, c.p.c., il giudicante – jura novit curia – ha il potere di riqualificarlo per valutarlo
poi nella sua effettiva sostanza (sulla non vincolatività della configurazione formale della
rubrica del motivo v. p. es. Cass. sez. 2, 21 gennaio 2013 n. 1370, Cass. sez. 5, 3 agosto 2012
n. 14026 e Cass. sez.1, 30 marzo 2007 n. 7981). Ma nel caso di specie, il motivo non ha
sostanza neppure di denuncia di vizio motivazionale, poiché, come si è appena rilevato, opera
una diretta censura di fatto mediante una ricostruzione alternativa, così da non rendersi
inaccoglibile (da ultimo Cass. sez. 6 – 5, ord. 8 gennaio 2015 n. 101) in quanto non rispettoso
dei limiti della giurisdizione di legittimità.
3.2 D secondo motivo, anch’esso rubricato come violazione di legge, non si discosta, come
natura, dal motivo precedente. Anche qui viene effettuata una revisione degli esiti probatori,
focalizzandola, questa volta, sulla possibilità del conducente di avvedersi per tempo del
cedimento strutturale dello pneumatico, il cui scoppio è stato, al contrario, stimato dal giudice
di merito come caso fortuito, tale da esimerlo da ogni responsabilità. E quindi, come nel
motivo precedente, si opera una analisi di alcuni elementi estratti dal compendio costruito
dall’istruttoria, con particolare riguardo alle consulenze tecniche, inserendo altresì l’asserto che
il giudice d’appello avrebbe dovuto revocare l’ordinanza con cui aveva disposto la rinnovazione
della prima c.t.u.: argomento, quest’ultimo, inconsistente, se non altro perché la rinnovazione
fu disposta nella concordia delle parti. Non corrisponde, dunque, all’effettivo contenuto del
motivo il richiamo alla violazione dell’articolo 2054 c.c., dal momento che la pretesa violazione
è, nell’effettiva prospettazione del motivo, il frutto di un rifacimento dell’accertamento di fatto,
la cui fondatezza al giudice di legittimità è precluso verificare. Vale, pertanto, anche per questa
doglianza quanto si è osservato in ordine alla inaccoglibilità del motivo precedente:
l’accertamento di fatto compete al giudice di merito e la sua condivisibilità o meno rimane al di
fuori dei confini della giurisdizione di legittimità.
3.3 Il terzo motivo è invece imperniato sulla denunzia di un vizio processuale (avrebbe dovuto
essere formulato ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., anziché ex articolo 360, primo
comma, n.3 c.p.c.: ma la rubrica non è vincolante come già più sopra osservato; e in
particolare non rileva l’esatta indicazione numerica se la doglianza è comunque riconducibile a

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Ora, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia rubricato in difformità dal proprio

una delle cinque ragioni di impugnazione di cui all’articolo 360, primo comma, c.p.c., come
hanno affermato espressamente S.U. 24 luglio 2013 n. 17931 e la conforme Cass. sez. 1, 31
ottobre 2013 n. 24553).
In sintesi, lamenta questo motivo che – in violazione dell’articolo 345 c.p.c. nel testo ratione
temporis qui applicabile, ovvero quello anteriore alla riforma di cui al d.l. 22 giugno 2012 n.
83, convertito con modifiche nella I. 7 agosto 2012 n. 134 – il giudice d’appello erroneamente
avrebbe ritenuto inammissibili le nuove prove proposte, e cioè sia l’interrogatorio formale degli

su una specificazione del contenuto del primo capitolo di prova testimoniale che il Tribunale
non aveva ammesso per genericità – cioè il numero e la collocazione temporale degli scoppi
ulteriori che sarebbero avvenuti agli pneumatici dei furgoni della ditta per cui lavorava la
vittima del sinistro – , nonché sull’introduzione di altri elementi che i congiunti del defunto non
avrebbero potuto reperire anteriormente per il vincolo lavorativo fra chi poteva fomirii (i
colleghi del defunto) e la ditta proprietaria dei furgoni (come l’invito dei dirigenti poco prima
dell’incidente a viaggiare con velocità più alta e il cambio di tutti gli pneumatici poco dopo il
sinistro con conseguente fine degli episodi di scoppio); inoltre si era chiesta l’ammissione della
testimonianza dell’altro trasportato nel furgone che subì l’incidente, avendo questi nelle more
del processo riacquistato la capacità a testimoniare che in primo grado gli era stata negata per
il suo interesse al risarcimento.
La corte territoriale ha disatteso ogni istanza istruttoria esprimendosi con alcune criticità
laddove dichiara

tout court

inammissibile la richiesta di interrogatorio degli appellati

“trattandosi di prova dedotta solo in questa sede” e che la nuova formulazione del capitolato
della prova testimoniale “incontra il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.”: come se questa norma,
appunto, non consentisse in modo assoluto, nel dettato antecedente alla riforma del 2012,
l’ammissione di prove nuove in sede di appello. Ma ciò è irrilevante, se non altro perché la
corte (oltre a ritenere insufficientemente specifico pure il capitolo sostitutivo dell’originario
primo capitolo) fornisce un’altra, autonoma e congrua ratio decidendi per sostenere che la
nuova prova testimoniale non può ritenersi indispensabile poiché restano “del tutto ignote le
cause degli asseriti scoppi di pneumatici” (motivazione, pagina 15). Questa osservazione, che
formalmente attiene soltanto alla nuova formulazione del primo capitolo testimoniale, e non
copre gli ulteriori nuovi capitoli, né la prova per interrogatorio e le testimonianze scritte, deve
peraltro essere correlata e integrata logicamente da quanto poco prima affermato dalla stessa
corte in ordine alla ricostruzione del fatto, nel senso della sussistenza di un caso fortuito che
ha esonerato il conducente da ogni responsabilità e della adeguatezza degli pneumatici alla
luce della c.t.u. Bonaventura (motivazione, pagine 11-14). In tal modo il giudice di merito ha
espresso una valutazione di completezza del compendio probatorio ai fini di accertare la
sussistenza o meno di responsabilità nel sinistro sia del conducente sia del proprietario-datore
di lavoro del defunto, così esternando in modo congruo l’assenza di indispensabilità di ulteriori
7

appellati, sia le testimonianze scritte, sia la nuova capitolazione di prove testimoniali, vertenti

•■

elementi probatori (ovvero rendendo conto dell’assenza di una qualche necessità di dissipare,
mediante un ulteriore apporto probatorio di maggiore incisività, un esito di incertezza sui fatti
controversi proveniente degli elementi probatori già acquisiti: cfr. Cass. sez. 1, 31 agosto 2015
n. 17341; Cass. sez. 1, 23 luglio 2014 n. 16745; Cass. sez. 3, 27 agosto 2013 n. 19608; Cass.
sez. 3, 5 dicembre 2011 n. 26020; Cass. sez. 3, 31 marzo 2011 n. 7441; Cass. sez. 5, 16
ottobre 2009 n. 21980), ed effettuando pertanto – deve ancora una volta rilevarsi – quella
valutazione di merito che gli è riservata dalla legge e sulla cui concreta condivisibilità il giudice

Neppure il terzo motivo, pertanto, può essere accolto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; quanto alle spese, si ritiene che la particolarità
della tragica vicenda e la sua protratta durata processuale integrino i presupposti per una
totale compensazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016

Il Consiglie Estensore

Il Presidente

di legittimità non ha alcun potere di interferenza.

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