Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8050 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l’avvocato REMIDDI

LAURA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato DE BELVIS ALESSANDRO,

che lo rappresenta, e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3702/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra M.R., con atto notificato il 23 novembre 2005 propose appello avverso la sentenza non definitiva 6 maggio 2005 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli, effetti civili del matrimonio contratto con il sig. A.P.. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5 settembre 2006, rigettò il gravame. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la sig.ra M., con atto notificato il 15 ottobre 2007, formulando quattro motivi. Il sig. A. resiste con controricorso notificato il 21 novembre 2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24 Cost.

e art. 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza non definitiva di divorzio pur avendo il g.i. omesso d’invitare le parti a precisare le conclusioni ai sensi di detto art. 189 c.p.c., nonchè di concedere termine per il deposito delle memorie di cui all’art. 190 c.p.c., prima di rimettere la causa al collegio, e ciò in quante dette norme non erano applicabili in relazione alla emanazione della sentenza non definitiva di divorzio in forza della normativa speciale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9. Si deduce l’erroneità di tale affermazione, prevedendo detto comma dell’art. 4 unicamente la possibilità di emanare la sentenza non definitiva di divorzio, ma non anche una disciplina processuale sostitutiva di quella generale, che prevede che in caso di rimessione della causa al collegio ad esso debba essere devoluta la facoltà di decidere anche sull’intera controversia, come nel caso di specie era possibile sulla base della documentazione in atti relativa all’assegno, dovendo pertanto le parti essere messe in condizione di precisare le conclusioni sull’intera causa. Si formula il seguente quesito: “Si confida che la Corte vorrà riaffermare il principio di diritto in base al quale, nell’ambito di un procedimento di divorzio, il giudice, anche quando la causa sia rimessa al collegio per la sola pronuncia non definitiva sullo status di cui all’art. 4, comma 12, della legge n. 898 del 1970, deve sempre invitare le parti a precisare le conclusioni, come espressamente previsto dall’art. 189 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Va premesso che alla fattispecie in esame è applicabile la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 9, nel testo introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, essendo il nuovo testo dell’art. 4, (introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, conv. nella L. n. 30 del 2005, menzionato nel motivo con il riferimento al comma 12, che in tale testo prevede la sentenza non definitiva di divorzio) entrato in vigore in data 1 marzo 2006, successivamente al ricorso introduttivo del presente giudizio ed alla stessa sentenza non definitiva di primo grado.

Questa Corte, nella vigenza del su detta L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 9, nel testo introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, – a norma del quale può essere pronunciata sentenza non definitiva di divorzio nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno – ha affermato il principio secondo il quale la finalità perseguita dalla norma, di consentire una sollecita pronuncia in ordine allo “status” delle parti in ossequio al “favor libertatis”, rinviando all’esito dell’istruttoria la definizione delle questioni patrimoniali conseguenti, comportava l’inapplicabilità degli artt. 183, 189, comma 2 e art. 190 c.p.c., salvo restando la necessità del rispetto dei contraddittorio e del diritto di difesa, la cui lesione doveva essere specificamente dimostrata dall’interessato (Cass. 28 aprile 2006, n. 9882; 17 dicembre 2004, n. 23567; 19 settembre 2001, n. 11751). Con la conseguenza, in particolare, che non trovava applicazione la regola dell’art. 189 c.p.c., comma 2, secondo la quale la rimessione investe il collegio di tutta la causa anche quando avvenga a norma dell’art. 187, comma 2 e 3, del codice di rito, e cioè nei casi in cui debba essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, ove la decisione di essa possa definire l’intero giudizio, ovvero una questione attinente alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali.

Tale interpretazione – per quanto interessa in questa sede – risulta ulteriormente avvalorata, per quanto riguarda le norme delle quali si lamenta la violazione, dal nuovo testo dell’art. 4 (introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2 conv. nella L. n. 80 del 2005, e come si è detto non applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), il quale contiene una dettagliata ed espressa normativa procedimentale, prevedendo al comma 10 che con l’ordinanza presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore il presidente assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., comma 1 e 2, nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili c’ufficio.

In particolare l’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il detto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che oltre i; termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevatali d’ufficio. Prevede poi al successivo comma 11:

“All’udienza dinanzi al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo c.p.c. Si applica altresì l’art. 184 del medesimo codice”. Nessun richiamo è fatto, invece, agli artt. 189 e 190 c.p.c., così confermandosi i su detti principi, già affermati da questa Certe in proposito.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 3, lett. b). Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere infondato il motivo d’appello con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza non definitiva di divorzio in quanto, spante l’inscindibilità fra domanda di separazione e domanda di addebito, la sentenza di separazione non era passata in giudicato al momento della proposizione della domanda di divorzio. Si insiste al riguardo nel ritenere inscindibili le due domande, avendo esse la stessa causa petendi (fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave: pregiudizio alla prole) e lo stesso petitum costituito dalla pronuncia di separazione e non avendo la pronuncia di addebito una sua autonomia. Si formula il seguente quesito: “Si confida che la Corte vorrà riaffermare il principio di diritto in base al quale la pronuncia di separazione è inscindibile da quella di addebito e pertanto dichiarare che la domanda di divorzio proposta dal dott. A. quando pendeva ancora l’appello della separazione sul punto dell’addebito era inammissibile per mancanza della condizione di proponibilità dell’azione prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b)”.

Anche tale motivo è infondato. Questa Corte, infatti, a sezioni unite (Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279) ha statuito che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, presupponendo l’iniziativa di parte, soggiacendo alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, avendo una “causa petendi” (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza e di una situazione di dannosità per la prole) ed un “petitum” (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali fra i coniugi con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatorio legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione. Cosicchè, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’art. 329 c.p.c., comma 2, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed ai contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione. Tale giurisprudenza si è successivamente ampiamente consolidata (Cass. 1 agosto 2007, n. 16985; 12 gennaio 2007, n. 565; 31 ottobre 2005, n. 21193; 18 luglio 2005, n. 15157; 26 agosto 2004, n. 16996; 6 febbraio 2003, n. 1743;

16 gennaio 2003, n. 557; 15 luglio 2002, n. 10238) e non vi è motivo per discostarsene.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, sotto il profilo dell’iniquità della scissione fra pronuncia parziale sul vincolo e disciplina dei rapporti economici, a danno del coniuge più debole, poichè dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del vincolo perdono efficacia i provvedimenti economici adottati in sede di separazione. Inoltre si perdono il diritto alla percentuale dovuta sull’indennità di fine rapporto, quello alla pensione di riversibilità e all’assegno a carico dell’eredità, perchè tali diritti presuppongono la titolarità di un assegno divorzi. Si formula il seguente quesito: “Si confida che la Corte vorrà riaffermare il principio di diritto in base al quale quando la causa è rimessa al collegio per la pronuncia parziale di divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, il tribunale è tenute alla pronuncia in via definitiva anche sui provvedimenti economici richiesti L. n. 898 del 1970, ex art. 5 “.

Con il quarto motivo si deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui consente la pronuncia non definitiva sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio disgiunta dalla regolamentazione dei conseguenti diritti e doveri degli ex coniugi, essendo irragionevole e in contrasto con dette norme costituzionali la scissione fra la decisione sullo status e quella sui diritti e doveri del coniuge divorziato, con lesione dei diritti del coniuge più debole.

I motivi vanno esaminati congiuntamente. Precisata l’erroneità del riferimento al comma 12 dell’art. 4, regolando la fattispecie, per quanto sopra detto, “ratione temporis” la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 9, nel testo introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, il terzo motivo va rigettato, prevedendo espressamente la norma la possibilità per il giudice di emettere sentenza non definitiva sullo “status”.

Quanto alla questione di costituzionalità, come questa Corte ha già ritenuto (Cass. 22 aprile 2010, n. 9614; 5 agosto 2003, n. 11838), essa va dichiarata manifestamente infondata, essendo ragionevole e conforme ai principi del giusto processo una norma che, aria volta che ne sussistano i presupposti, autorizza a provvedere sullo “status”, demandando al prosieguo del giudizio le ulteriori statuizioni, atteso che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato “status” sia dettata in un unico contesto, mentre al coniuge più debole è fornita idonea tutela dai provvedimenti temporanei e urgenti previsti nel corso del giudizio, sempre modificabili da parte del giudice istruttore, nonchè dalla possibile retroattività degli effetti del definitivo riconoscimento dell’assegno di divorzio al momento della domanda.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro tremiladuecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA