Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 805 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 805 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di
errore materiale

sul ricorso proposto da:
MAZZOLA Anna, rappresentata e difesa, per procura a margine
del ricorso iscritto al R.G. n. 9470/2011, dall’Avvocato
Luigi Aldo Cucinella, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente E
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione n. 6364 del 2013,
depositata il 13 marzo 2013.

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Data pubblicazione: 16/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione

zola Anna nei confronti del Ministero dell’economia e delle
finanze, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in
data 13 marzo 2013, n. 6364, ha così deciso: «Accoglie il
ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto
impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 7.250,00, oltre
agli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del
giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro
600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle
spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il
giudizio di legittimità, in complessivi Euro 510,00, oltre
accessori come per legge»;
che ricorre per correzione di errore materiale
l’Avvocato Luigi Aldo Cucinella, quale difensore di Mazzola
Anna, lamentando che la Corte di cassazione abbia omesso di
disporre la distrazione delle spese, come liquidate;
che il Ministero non ha svolto difese;

ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 proposto da Maz-

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
[(…) L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore della ricorrente, Avvocato Luigi Aldo Cucinella,
aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese
e dei compensi.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità

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Considerato

lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,

L’istanza può essere trattata in camera di consiglio, per
essere ivi accolta, dovendosi apportare alla sentenza n.
6364 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole
“oltre accessori come per legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito e di
quello di legittimità, come liquidate, in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che dunque, in accoglimento della istanza, nella sentenza di questa Corte n. 6364 del 2013 deve essere apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “oltre accessori come per
legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio di merito e di quello di legittimità,
come liquidate, in favore del difensore della ricorrente,
Avvocato Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario”;

n. 16037).

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore ma-

6364 del 2013 di questa Corte sia apportata la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo le parole “oltre accessori come per legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio
di merito e di quello di legittimità, come liquidate, in
favore del difensore della ricorrente, Avvocato Luigi Aldo
Cucinella, dichiaratosi antistatario”. Dispone altresì che
la presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

teriale e dispone che nella sentenza di questa Corte n.

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