Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 805 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 14/01/2011), n.805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3100/2006 proposto da:

ISOLA FELICE SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO LOCATELLI 9, presso lo

studio dell’avvocato MARCHESE Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PROSPERO MASSIMO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 10491/03, veniva cassata con rinvio la decisione n. 322.22/97, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma nella controversia tra l’Isola Felice s.r.l. ed il Ministero delle Finanze. Il giudice di rinvio, quindi, con decisione n. 101/7/04, depositata il 17.12.04, rigettava l’appello proposto dalla Isola Felice s.r.l. avverso la decisione di prime cure, che aveva ritenuto infondata – recependo un processo verbale di constatazione dell’Ufficio IVA di Latina – la richiesta di rimborso dell’imposta relativa all’anno 1993, proposta dalla società Isola Felice s.r.l.

2. La Commissione Tributaria Regionale – applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 10491/03 – riteneva, invero, che non fosse stato dimostrato dal contribuente che le operazioni per le quali era stata assolta l’IVA, consistenti nell’acquisto di materiali e prestazioni di appalto per l’ampliamento e la ristrutturazione di un immobile nel quale erano stati installati impianti ricreativi, fossero inerenti all’attività di impresa dell’Isola Felice s.r.l., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19.

3. Per la cassazione della sentenza n. 101/7/04 ha proposto ricorso, notificato il 23.1.06, la società Isola Felice s.r.l., articolando tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la Isola Felice s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, n. 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Si duole, in particolare, la ricorrente del fatto che il giudice di rinvio non abbia preso in considerazione le censure che essa istante aveva formulato, con l’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., con riferimento al contratto di locazione in data 1.1.95. A tal fine la ricorrente allega che, con contratto in data 31.1.94, L.M. A. – amministratrice della Isola Felice s.r.l. – aveva ceduto in comodato un locale di sua proprietà, sito in (OMISSIS), al Circolo Dopolavoro Agricolo di (OMISSIS), perchè fosse adibito a circolo ricreativo. Con successivo contratto di locazione in data 1.1.95, la Isola Felice s.r.l. aveva concesso, poi, in affitto le attrezzature site in detto locale al medesimo Circolo Dopolavoro Agricolo, per un canone annuo di L. 24.000.000, oltre IVA. 1.2. Orbene, con il motivo di ricorso in esame, l’Isola Felice s.r.l.

deduce che la Commissione Tributaria Regionale ci Roma non avrebbe preso in considerazione tale secondo contratto, così violando il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, n. 4 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Ed invero – secondo la ricorrente – l’esame delle censure fondate sul contratto di locazione in discussione sarebbe stato, per un verso, imposto dal principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 10491/03 della Corte di Cassazione (che aveva demandato al giudice di rinvio, tra l’altro, di ricostruire i rapporti tra la L., la Isola Felice e il Circolo ricreativo Dopolavoro Agricolo).

Per altro verso, la deduzione in giudizio del rapporto di locazione da parte dell’odierna ricorrente, non sarebbe stata preclusa neppure dalla mancata menzione di detto contratto in sede di attività ispettiva, posta in essere dall’Ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, non avendo in quella sede la Isola Felice rifiutato la consegna o l’esibizione di tale documento, condotta alla quale soltanto consegue la preclusione all’utilizzazione del documento medesimo in sede processuale.

1.3. Dall’omesso esame del motivo di appello in questione sarebbe conseguita, pertanto, – ad avviso della ricorrente – la mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del rapporto locativo de quo, ai fini cella verifica dell’inerenza dell’acquisto dei beni, destinati all’azienda concessa in affitto, all’attività imprenditoriale della Isola Felice s.r.l., come era stato, invece, imposto al giudice di rinvio dalla sentenza n. 10491/03.

1.4. Premesso quanto precede, non può revocarsi in dubbio che il principio di diritto formulato da questa Corte nella decisione suindicata imponesse alla Commissione Tributaria Regionale di ricostruire i rapporti tra pro-prietaria dell’immobile, la Isola Felice ed il soggetto utilizzatore dei beni, anche sotto il profilo del rapporto locatizio in questione; e che a tanto non abbia ottemperato, sotto tale ultimo profilo, il giudice di rinvio. E, tuttavia, tale omissione non può comportare un accoglimento del ricorso, con riferimento al motivo de quo, con rinvio ad altro giudice, dovendo la Corte provvederà a colmare lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto dell’appello, emessa nella specie dalla Commissione Tributaria Regionale, e il mancato esame della censura, facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza (art. 384 c.p.c.), integrando la pronuncia di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno della decisione impugnata (v., in termini, Cass. 3388/05, 8561/06).

K ciò per evidenti esigenze di economia dei giudizi, atteso che, ad avviso di questa Corte, neppure la considerazione del rapporto locatizio suddetto può comportare l’accoglimento del ricorso, per le ragioni che si passa ad esporre in relazione agli altri motivi di gravame.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – che vanno esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione – l’Isola Felice s.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 D.P.R., nonchè del combinato disposto degli artt. 2 e 17 della 6^ Direttiva C.E.E., nonchè artt. 2, 13 e 17 della 4^ Direttiva C.E.E. Ad avviso della società ricorrente, invero, l’operazione posta in essere con la locazione dell’1.1.95, in relazione alla quale era stata richiesta dalla medesima la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto delle attrezzature sportive, non era esente da IVA, non trattandosi di locazione di immobili o di beni mobili uniti ai primi da vincolo pertinenziale, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10. Punto sul quale il giudice di rinvio non si sarebbe neppure soffermato, nonostante il relativo esame gli fosse stato imposto dal principio di diritto sancito dalla sentenza n. 10491/03.

2.1. Avrebbe, inoltre, errato la Commissione Tributaria Regionale – a parere della ricorrente – a considerare non inerente all’attività di impresa l’acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale, solo perchè da tale attività non sarebbe derivato un vantaggio economico. Tale tesi sarebbe, infatti, in contrasto – sempre stando alle deduzioni della Isola Felice s.r.l. – con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19, una società di capitali ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti anche se ha realizzato solo operazioni passive propedeutiche all’avviamento dell’attività di impresa, per la quale è stata costituita, e non ha ancora effettuato operazioni imponibili (così Cass. 6083/01, 8583/06).

2.2. Ciò posto, per quanto attiene alla non assoggettabilità ad imposta dell’operazione a valle dell’acquisto o importazione di beni, va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare che in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ed in conformità all’art. 17 della 6^ direttiva n. 77/388/CEE del 17.5.77, immediatamente applicabile nell’ordinamento interno già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 313 del 1997 (ed è questo il regime temporalmente applicabile alla fattispecie in esame) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta. Ed invero, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non può ritenersi sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA (Cass. S.U. 10136/09; nello stesso senso, Cass. 18222/07).

Ebbene, nel caso concreto, deve essere senz’altro escluso che l’attività posta in essere dall’Isola Felice con la locazione dell’1.1.95 possa considerarsi esente, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8. Ed infatti, la previsione in parola fa riferimento alle locazioni di beni immobili e di beni mobili in nesso pertinenziale con i primi, laddove – come si evince dall’esame del contratto dell’1.1.95, ritualmente prodotto dalla difesa della Isola Felice s.r.l. ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – oggetto della locazione de qua sono esclusivamente le “attrezzature” da utilizzare per l’attività svolta dal circolo ricreativo.

2.3. Tuttavia, la conclusione che precede non comporta che il ricorso proposto dalla società Isola Felice possa essere accolto, non ricorrendo, nella specie, la seconda delle condizioni – oltre quella suesposta, relativa alla non esenzione da IVA dell’operazione a valle dell’acquisto – per la sussistenza del diritto alla detrazione dell’imposta, e consistente nell’inerenza dei beni o servizi acquistati all’attività di impresa.

A tal riguardo, osserva la Corte che non giova al ricorrente invocare la summenzionata giurisprudenza relativa alla detraibilità dell’imposta sugli acquisti, anche in caso di realizzazione di sole operazioni passive, propedeutiche all’attività dell’impresa. Ed invero, tale giurisprudenza si attaglia al caso – non ricorrente nella specie – in cui l’effettivo esercizio dell’impresa sia solo temporaneamente assente, sì che l’acquisto di beni o servizi possa essere ritenuto prodromico al successivo impiego produttivo (Cass. 2729/01, 7808/08, 08/11765).

Per converso, nel caso in esame, l’acquisto delle attrezzature necessarie all’esercizio dell’attività ricreativa non ricade in una fase preparatoria all’impiego produttivo delle stesse da parte della stessa Isola Felice s.r.l., avendo detta società provveduto a locare i beni in questione ad un terzo. Ebbene, con riferimento a siffatta ipotesi, questa Corte ha già avuto – di recente (cfr. Cass. 281/10) – modo di rilevare che, in tema di IVA, non è legittima la detrazione dell’imposta pagata in rivalsa dal contribuente per l’acquisto di beni e servizi relativi ad immobili dati in locazione al di fuori dell’attività propria dell’impresa, e, per ciò, ad essa non direttamente strumentali. Va rilevato, infatti, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, richiede, non soltanto il possesso da parte dell’acquirente della qualifica di imprenditore, ma anche l’inerenza dei beni o servizi acquistati, all’attività di impresa e, quindi, il collegamento funzionale dell’acquisto all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

E tale inerenza non può, di certo, ravvisarsi nell’ipotesi in cui il contribuente abbia detratto, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’IVA pagata per spese di ristrutturazione di locali ed acquisto di attrezzature relative ad una azienda concessa in affitto ad un terzo.

2. 4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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