Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8049 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14399-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 91,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO AMODIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 216/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A., con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, impugnava l’iscrizione del fermo amministrativo della propria autovettura, eseguito per mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, assumendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte, oltre l’incompetenza territoriale del Concessionario. La Commissione Tributaria Provinciale rilevava la regolarità della notifica delle cartelle, ma accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione del fermo per incompetenza territoriale del concessionario. Proponeva appello Equitalia Sud S.p.a. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che veniva rigettato. Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

-Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel non accogliere il gravame, posto che nella specie trattasi di opposizione agli atti esecutivi, non ammessa in materia tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. b).

– Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice di secondo grado sarebbe incorso in errore, non ritenendo avere rilievo la tardività del ricorso introduttivo, il quale doveva essere proposto entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

– Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto, l’omessa impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte avrebbe precluso la possibilità di fare valere il vizio inerente la competenza territoriale del concessionario, ai fini dell’illegittimità del fermo amministrativo.

-Con il quarto motivo, si censura, in via gradata, la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito con L. n. 248 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un’unica società (Equitalia S.p.a.), con il conseguente venire meno, per implicita abrogazione, di una distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari e comunque tali da escludere vizi di competenza degli atti esecutivi, nei casi in cui la riscossione venga avviata da una direzione provinciale diversa da quella del luogo di residenza del contribuente.

2.In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass. sez. L n. 17214 del 19.8. 2016, Cass. Sez. 6-1 n. 12002 del 28.5.2014, Cass. S.U. n. 9936 dell’ 8.5.2014), va esaminato il quarto motivo di ricorso, anche se proposto in via gradata.

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si è fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio nazionale, che nella sostanza avrebbe abrogato la distinzione di competenza per ambiti territoriali. Il motivo non è fondato.

La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del D.L. n. 203 del 2005, convertito nella L. n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, il D.L. n. 203 del 2005, art. 3 ha disposto l’eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l’attività di riscossione all’Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al marzo 2007, Riscossione S.p.a. e poi Equitalia S.p.a..

In sostanza, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata di Riscossione S.p.A. (successivamente Equitalia S.p.A.), che esercita l’attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale.

La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali.

Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territo-rialmente competente. La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell’Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1) l’Ufficio accertatore “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano”, così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che “l’Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale (nella specie, l’atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta).

La sentenza impugnata non merita censura, in quanto si è attenuta ai principi espressi, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, in quanto emanato da soggetto carente di competenza territoriale.

3. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi.

Il ricorso proposto è, conclusivamente, rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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