Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8049 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27899/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Gestione Giochi Sale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso lo

l’avv. Carlo Colapinto, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari),

Sez. 5, n. 27/05/12 del 12 dicembre 2011, depositata il 19 aprile

2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che la controparte ha prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista l’istanza depositata dalla parte controricorrente il 19 novembre 2020 con la quale si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata del ricorso R.G. n. 13574/2011 chiamato per la medesima odierna udienza; Preso atto che i due giudizi concernono la medesima pretesa tributaria e che quest’ultima è stata definita in via agevolata con riferimento al ricorso R.G. 13574/2011, sicchè deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo al presente ricorso;

Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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