Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8049 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Defilippi

Claudio e Rosalba Burragato, con domicilio eletto in Roma, via Quinti

no Sella n. 41, presso la seconda, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trento

depositato il 23 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 18 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo per revocazione iniziato avanti la Corte d’appello di Venezia nel settembre 2003 e ancora in corso alla data di presentazione della domanda (12 marzo 2008).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, per quanto concerne le censure che trovano riscontro nel quesito di diritto essendo e altre inammissibili, si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo per avere la Corte d’appello liquidato l’equo indennizzo unicamente con riferimento al periodo eccedente quello ritenuto ragionevole e non all’intera durata del processo.

La censura è manifestamente infondata in quanto è principio acquisito quello secondo cui “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta Legge, conformemente ai principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo” (Sez. 1, il Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008).

Il secondo motivo con cui si censura la liquidazione delle spese operata dal giudice del merito è inammissibile in quanto, per come viene sintetizzato nel quesito, non coglie la ratio decidendi.

Premesso che il medesimo è del seguente tenore “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il procedimento ex Lege n. 89 del 2001 sia da ritenersi “solo sostanzialmente contenzioso” – perchè svolto in camera di consiglio – relativo a questioni semplici e ripetitive, cui devono perciò applicarsi i minimi tariffari” parrebbe che il principio affermato dalla Corte d’appello sia quello secondo cui debbono essere applicati i minimi tariffari ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio in quanto aventi natura solo sostanzialmente contenziosa.

In realtà il giudice del merito ha affermato il diverso principio, errato ma non espressamente censurato, secondo cui nel procedimento per la determinazione dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 le spese debbono essere liquidate in base alla tariffa dei procedimenti camerali, essendo questo un procedimento speciale che si svolge in camera di consiglio benchè abbia natura sostanzialmente contenziosa.

Ugualmente inammissibile è la censura relativa alla liquidazione delle spese ai minimi tariffari non trattandosi di questione di diritto in quanto, sono state poste a carico della parte soccombente e non sono state neppure parzialmente compensate.

Il ricorso deve dunque essere respinto. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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