Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8048 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12456-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del responsabile del Contenzioso e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO

PERRECA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 376/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C., con ricorso presentato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, impugnava tre cartelle esattoriali, relative a tributi riferiti agli anni dal 1996 al 2002, ed il fermo amministrativo emesso a seguito del mancato pagamento delle stesse, deducendo la omessa notifica delle cartelle e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Il ricorso veniva accolto dalla CTP per mancanza della prova relativa alla regolare notifica degli atti prodromici al provvedimento di fermo, in quanto la documentazione allegata alle contro-deduzioni era stata depositata tardivamente. La sentenza veniva impugnata da Equitalia Polis S.p.a. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava l’appello, compensando le spese. Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.a. svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. al Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denucendo in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 e per omessa e/o carente motivazione su di un punto controverso e decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto i giudici di merito avrebbero disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione con riguardo ai carichi di natura non tributaria e precisamente relativi a violazioni del codice della strada.

1.1. Il motivo è inammissibile ed infondato.

La censura è inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Nel caso di specie, parte ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si è data cura di allegare in quale fase del giudizio di merito, e con quale atto difensivo, sono state formulate le eccezioni indicate nella rubrica del motivo (Cass., Sez. 5, n. 14784 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 19410 del 2015; Cass. sez. 5, n. 23575 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 195 del 2016), ciò al fine di valutare la tempestività della questione, la rilevanza e la decisività.

1.2. Il motivo è, altresì, infondato. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-ter, a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, prevede che il fermo amministrativo è incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissione Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia, purchè siano prospettati vizi propri dell’atto. Nella specie, il ricorrente denuncia l’omessa notifica delle cartelle presupposte, non contestando la debenza, con la conseguenza che la domanda non investe il rapporto creditorio sottostante. Ne consegue che non assume rilievo che alcuni dei carichi portati in cartella non siano di natura tributaria, essendo stato posto in discussione solo il vizio di notifica degli atti presupposti al fermo amministrativo, quindi un vizio del procedimento della misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento della pretesa creditoria (Cass. S.U. n. 15354 del 2015). Ciò in quanto l’omissione della notifica degli atti presupposti costituisce un vizio che inerisce alla procedura dell’emissione del provvedimento di fermo e non al contenuto della pretesa che si intende garantire. Pertanto, nella specie, non ricorre il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5”, in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di valutare e di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dall’Agente della Riscossione relative alle norme richiamate, avendo ampiamente argomentato nell’atto di appello sulla validità delle notifiche degli atti prodromici al fermo amministrativo.

2.1. A disparte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, il motivo non è correttamente formulato, in quanto riconduce le violazioni di legge anche al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 2, mentre nello sviluppo illustrativo non si fa alcun riferimento a questioni riguardanti la competenza. Il ricorrente lamenta, altresì, il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, in quanto non sarebbero state valutate le eccezioni formulate in ordine alla validità delle notifiche degli atti presupposti. Nella specie, non sussiste il dedotto vizio motivazionale, in quanto il giudice di appello, con argomentazioni di senso compiuto e perfettamente intellegibili, ha rigettato il gravame sostenendo che Equitalia non aveva provato la notificazione degli atti preliminari e delle cartelle di pagamento.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che: “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice del merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato del primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. S.U. n. 24148 del 2013).

L’illustrazione delle censure, come articolata, pur lamentando violazioni di legge e vizio di motivazione si risolve, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze oramai definitivamente accertati in sede di merito (Cass. Sez. 1, n. 16526 del 2016, Cass., Sez. 3, n. 22978 del 2015), demandando alla Corte un revisione del ragionamento decisorio, con un diverso inquadramento degli elementi probatori già valutati dal giudice del merito, muovendo così alla impugnata sentenza censure inammissibili.

3. Per i rilievi espressi, il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA