Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8048 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13574/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Gestioni Immobiliari Meridionali s.r.l., (già Gestione Giochi Sale
s.r.l.), in persona del legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso lo studio
degli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Carlo Colapinto,
rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele D’Innella giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari),
Sez. 9, n. 49/09/10 del 8 febbraio 2010, depositata il 12 aprile
2010, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre
2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che la controparte ha prodotto memoria e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite relativamente atto impositivo oggetto della controversia e il pagamento delle somme dovute a mezzo F24;
Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021