Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8048 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8048 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data pubblicazione: 21/04/2016

riguardo, si osserva in primo luogo che l’articolo 154 CdS impone a chi svolta di assicurarsi di
poter effettuare la manovra senza pericolo od intralcio agli altri, in secondo luogo che la
relazione del perito del pubblico ministero rileva che l’auto fu un “ingombro”, in terzo luogo che

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l’automobilista aveva l’obbligo di precedenza ma al motociclista sarebbe imputabile solo un /4
eccesso di velocità e, infine, che il giudice d’appello esclude la responsabilità di entramb’
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en?

limitandosi a negare che se ne siano verificati i presupposti, ma senza fornire alcuna
specificazione riguardo i presupposti astrattamente indicati.
Si è difesa con controricorso Axa Assicurazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La controricorrente ha altresì depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

3. Il ricorso è infondato.
3.1.1 Nel primo motivo, quale vizio motivazionale ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5
c.p.c., ratione temporis qui applicabile nel dettato previgente alla riforma del 2012 (d.l. 22
giugno 2012 n.83 convertito con modifiche in I. 7 agosto 2012 n.134), viene censurata la
motivazione della sentenza d’appello anzitutto per avere ritenuto non rilevante l’errore del
primo giudice in ordine ai sensi di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro, che sarebbe
consistito solo in un refuso.
La sentenza impugnata, nel passo censurato, disattende il primo motivo d’appello osservando
che “non esplica alcuna influenza eziologica sulla dinamica del fatto la circostanza che i veicoli
andassero, come effettivamente avvenuto, in direzione della piscina Scandone e non in
direzione della Base Nato, atteso che il Tribunale ha comunque valutato che essi andassero in
concreto ed in sostanza in direzione della piscina”, essendo infatti “incontestato che l’auto della
Pellecchia era in procinto di imboccare, alla sua sinistra, la via Barbagallo per poi raggiungere
la via Terracina ad essa perpendicolare. La via Barbagallo può essere stata intercettata a
sinistra solo da veicoli orientati in direzione della piscina Scandone; di conseguenza il refuso
contenuto nella sentenza appellata non ha determinato contraddittorietà della decisione né
errore nella ricostruzione del fatto storico”.
La critica a questo passo consiste nell’affermare che “in punto di fatto non è corrispondente al
vero” perché “la via Barbagallo può essere intercettata sulla propria sinistra anche per i veicoli
che procedono nel senso opposto di marcia” come dimostrerebbe “la piantina stradale che si
produce in atti”.
Si tratta, evidentemente, di una censura non dotata di autosufficienza, visto il riferimento del
tutto generico a una piantina “che si produce in atti”. Inoltre, lungi dall’indicare un vizio
motivazionale, come lo stesso motivo ammette è una censura di fatto, e dunque inammissibile
in sede di giurisdizione di legittimità.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Di questi vizi intrinseci della doglianza i ricorrenti non si dimostrano consapevoli, osservando
soltanto che sotto il profilo dell’interesse alla sua proposizione occorre indicare quali siano
effettivamente le conseguenze del preteso errore di fatto in cui, se fondata, sarebbe incorso il
giudice d’appello. Rimarcano infatti che “potrebbe obiettarsi che l’evidente errore di
prospettazione dei luoghi teatro del sinistro non ha determinato comunque una valutazione
consequenziale a completa lettura di tutti gli ulteriori elementi”, i quali condurrebbero
comunque all’accertamento della responsabilità esclusiva del motociclista. La prova della
conseguenza dell’errore sarebbe allora identificabile, secondo i ricorrenti, in un passo della

gravame constatando che “il giudice civile di primo grado non ha tenuto conto dell’erronea
indicazione di danno alla parte destra dell’auto ed ha verificato correttamente, esaminate le
altre risultanze istruttorie e valutate le deduzioni delle parti, che la parte destra della moto
fosse impattata con la fiancata sinistra dell’auto”: in tal modo non si comprenderebbe come

il

Tribunale “comunque sarebbe giunto ad una corretta ricostruzione anche con riferimento ai
punti di contatto tra i mezzi”.
Anche questo asserto non si svincola, peraltro, dal suo fondamento, ovvero dalla necessità di
accertare un presupposto errore di fatto – accertamento che non compete al giudice di
legittimità – e sulla base di una non identificata “piantina che si produce”; si rimanda, pertanto,
a quanto già osservato più sopra.
3.1.2 Sullo stesso piano di censura fattuale si sviluppa ulteriormente il motivo, asserendo che il
giudice d’appello non avrebbe “attribuito la giusta rilevanza al contenuto della relazione tecnica
ricostruttiva della dinamica del sinistro” elaborata dal perito del PM: e neppure in questa
doglianza – già di per sé viziata da evidente natura fattuale – il motivo raggiunge
autosufficienza, poiché non riporta in modo specifico gli elementi della perizia che la corte
territoriale avrebbe errato nel non considerare.
3.1.3 La corte territoriale viene poi criticata in relazione alle risultanze del rapporto della polizia
giudiziaria: i ricorrenti condividono, ovviamente, il passo motivazionale in cui la corte afferma
che l’efficacia probatoria di atto pubblico non si estende “ai giudizi valutativi nel rapporto
contenuti e alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, il cui contenuto
può essere, pertanto, contrastato con tutti gli ordinari mezzi di prova”, ma ne deducono che il
giudice ha comunque errato per non aver fatto riferimento agli “ulteriori elementi probatori che
dovrebbero porsi in antitesi ai fatti rappresentati nel rapporto di polizia giudiziaria”, perché, se
possono essere disattese la perizia penale, la relazione della polizia e la mancata risposta
all’interrogatorio formale della Pellecchia, “non si comprende quali altri siano gli elementi
fondanti il convincimento della Corte di Appello, e prima ancora del Tribunale, circa la
sussistenza della responsabilità esclusiva del Rossetta Domenico”.

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motivazione della sentenza impugnata in cui il giudice d’appello esamina il secondo motivo di

La conclusione di questa ultima doglianza ne disvela lo scopo di suscitare una valutazione
alternativa, da parte del giudice di legittimità, degli esiti del compendio probatorio: la difficoltà
per i ricorrenti “di individuare nella decisione della Corte di Appello gli elementi che hanno
determinato un convincimento in piena antitesi a tutte le risultanze processuali” renderebbe
“evidente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo”,
essendo “l’unica dinamica compatibile con le risultanze acquisite nel processo penale” quella
che il motivo conclude descrivendo, la quale attribuirebbe la responsabilità del sinistro alla
Pellecchia che avrebbe ostacolato di fatto la traiettoria del motociclista in modo tale che questi

La richiesta di una valutazione fattuale alternativa, dunque, si concreta in un generico asserto
di vizio rnotivazionale; e comunque non è sostenibile che la motivazione della sentenza
impugnata sia carente – o apparente – in ordine agli elementi che ha posto a fondamento della
sua decisione confutando specificamente i motivi del gravame: decisione che, d’altronde, non
costituisce una replica di quella di primo grado, bensì una revisione limitata al contenuto
devolutivo delle censure presentate nell’atto d’appello (v. S.U. 23 dicembre 2005 n. 28498,
che ha chiarito la natura del gravame di merito nell’attuale contesto normativo nel senso che
l’appello non è “il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una “revisio”
fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata”; sulla
stessa linea Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 1825, Cass. sez.6-3, ord. 15 marzo 2011 n. 6018,
Cass. sez. L, 22 gennaio 2013 n. 1462 nonché S.U. 8 febbraio 2013 n. 3033 – per cui

“nel

vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un
riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le
caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”) “-).
Il primo motivo, in conclusione, risulta immeritevole di accoglimento.
3.2 Ti secondo motivo mantiene la natura del motivo precedente nel senso di tendere ad
ottenere una valutazione alternativa fattuale da parte del giudice di legittimità, ovvero un
obiettivo precluso dalla legge (da ultimo, p. es., sulla inaccoglibilità del ricorso che si fondi
esclusivamente su una versione alternativa del materiale probatorio Cass. sez. 6 – 5, ord. 8
gennaio 2015 n. 101), essendo la valutazione degli elementi probatori un’attività
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile da quello di legittimità se non
sotto il profilo della congruità motivazionale (cfr. Cass. sez.6-5, ord. 26 gennaio 2015 n. 1414;
Cass. sez.2, 17 novembre 2005 n. 23286): congruità che peraltro non esige che il giudice di
merito dia conto di ogni elemento probatorio rinvenibile nel compendio frutto dell’istruttoria (v.
p. es. Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, per cui appunto “la valutazione delle risultanze delle
prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quel!

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“nulla poteva fare per evitare l’auto”.

prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”; e sulla stessa linea Cass. sez. 1,
23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass. sez. 3, 16 gennaio
2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747
e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719). E sulla condivisibilità o meno delle valutazioni di
fatto il giudice di legittimità non ha, si ripete, cognizione.
Il motivo in esame, invero, si basa ancora, a ben guardare, sulla critica al giudice d’appello per

deducendo la pretesa violazione dell’articolo 2054 c.c. oltre che delle norme processuali
relative alla formazione del convincimento: ancora una volta i ricorrenti, a sostegno di una
diretta critica della condotta di guida della Pellecchia quanto alle modalità di svolta della sua
auto, invocano la relazione del perito del pubblico ministero che avrebbe definito l’auto un
“ingombro”, ribadiscono che l’automobilista aveva l’obbligo di precedenza e al motociclista
sarebbe stato imputabile solo un eccesso di velocità e quindi, in sostanza, ripropongono valorizzando un passo della motivazione all’inizio di pagina 7 che, estrapolato così
artificiosamente dal contesto, può sembrare apodittico, e argomentando poi per contraddirlo su
esiti probatori – le stesse censure fattuali che erano state introdotte nel motivo precedente, là
come vizio motivazionale e qui come violazione di legge.
La natura fattuale, dunque, che pervade in realtà anche questo motivo ne impedisce
l’accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – solidale, per il
comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese
processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese
processuali, liquidate in un totale di C 4200, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.
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avere ricostruito la dinamica del sinistro senza tenere conto delle risultanze istruttorie, da ciò

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016

Estensore

Il Presidente

Il Consigli

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