Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8047 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 01/04/2010), n.8047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 20258/07 proposto da:

G.O.P., con domicilio eletto in Roma, via

Ludovisi n. 35, presso l’Avv. Ariella Cozzi, rappresentato e difeso

dall’Avv. Baldassini Rocco come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 24490/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

G.O.P.;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia

depositato il 1 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P.O. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.000, ha accolto parzialmente i suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa al suo fallimento iniziata il 23 settembre 1993 e non ancora terminata alla data di presentazione della domanda (1 agosto 2005).

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“La Corte d’appello ha accolto la domanda nella misura sopra indicata avendo accertato – a fronte di una procedura fallimentare ancora in corso dal settembre 1993 (data della sentenza dichiarativa) – una irragionevole durata di anni tre circa, dopo aver fissato in anni nove il periodo di durata ragionevole.

Preliminare è l’esame del ricorso incidentale. Esso – che mira ad escludere il procedimento fallimentare dall’ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001 – appare manifestamente infondato, giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 3 settembre 2003, n. 12807), la disciplina dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui da vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso.

Il motivo del ricorso principale – con cui si censura, sia sotto il profilo sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, l’erronea quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo – appare manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 24040), con riferimento alla durata della procedura fallimentare (volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale) – il cui “dies a quo” coincide con la data della sentenza di fallimento ed il “dies ad quem” con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale – deve escludersi che la valutazione del termine di ragionevole durata vada effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell’attivo ai creditori, senza tener conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa. Ciò in quanto, le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell’ambito della valutazione della “complessità del caso”, di cui all’art. 2, comma 2, della Legge citata, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato – e dunque valutabili per l’irragionevolezza dei relativi tempi – errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.

Ora, la Corte d’appello, per giustificare la durata ragionevole di nove anni del fallimento a carico del G., ben superiore a quella ordinaria di tre anni (discendenti dai parametri della giurisprudenza della Corte di Strasburgo), ha dato rilievo, del tutto genericamente, alla presenza di insinuazioni tardive e alla pluralità di procedure collaterali innescatesi nel procedimento fallimentare, senza indicare in termini specifici nè le modalità procedimentali e temporali delle insinuazioni tardive, nè valutare la complessità di tali procedure collaterali”.

Ritiene il Collegio di potere condividere il contenuto della riportata relazione quanto alla soluzione proposta e pertanto il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare questa Corte ha già avuto modo di osservare che “i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi- di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009;

n. 8497 del 2008). Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 del 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per ti processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento “è, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice Europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di: 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitrè anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04)” (Sez. 1, sentenza 7 luglio 2009 n. 15953)”.

Sempre in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità l’indicato termine, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisarle in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.

Pertanto, ritenuta la fattispecie particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, del contemporaneo svolgimento di più procedure connesse, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 1.500 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni due di irragionevole ritardo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle del giudizio di merito.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello incidentale, accoglie quello principale nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.500, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 825, di cui Euro 280 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un mezzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 500, di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di entrambe la fasi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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