Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8045 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24837/2010 R.G. proposto da:

TERMOSANITARIA AMISTA S.R.L., in liquidazione, in persona del

liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Paolo Aldrovandi e dall’avv. Gabriele Pafundi, con

domicilio eletto presso lo studio legale del secondo, in Roma, Viale

Giulio Cesare, n. 14, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 62/66/2010, depositata in

data 8 marzo 2010;

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 6 dicembre 2016

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Gabriele Pafundi, che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 62 in data 8 marzo 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, rideterminava in Euro 224.593,00 il maggior reddito d’impresa accertato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nei confronti della Termosanitaria AMISTA s.r.I., in liquidazione, e posto a base dell’avviso di accertamento emesso ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno di imposta 2002 sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione del 17 novembre 2004.

1.1. I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio finanziario, pur in mancanza delle scritture di magazzino che, ancorchè non obbligatorie, la contribuente non aveva adottato, aveva correttamente individuato, con la collaborazione della titolare dell’azienda ed avvalendosi degli studi di settore, i prodotti più rappresentativi del vasto assortimento trattato e la loro incidenza, e quindi le percentuali di ricarico applicate dalla società verificata; che nella specie l’infedeltà della dichiarazione “non scaturiva dalla documentazione contabile, formalmente corretta, bensì dai dati ricavati da fatture di acquisto e vendita esaminate, che evidenziavano un ricarico effettivo rispetto a quanto dichiarato”; che i maggiori ricavi accertati andavano comunque ridotti ad Euro 224.593,00 in considerazione dell’errore, ammesso dalla stessa Amministrazione finanziaria, nel calcolo del costo del venduto.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. Non vi è replica dell’intimata che però ha presentato istanza di partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza.

1.1. In relazione alla dedotta insufficienza motivazionale, sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano dato adeguatamente conto: a) degli elementi di fatto integranti presunzioni qualificate da gravità, precisione e concordanza idonee a giustificare il ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento analitico-induttivo, in presenza, peraltro, di una contabilità regolarmente tenuta; b) delle modalità di accertamento delle percentuali di ricarico, specie in relazione alla questione dell’omogeneità delle categorie di prodotti così come individuate dall’Ufficio, avendo la società contestato che la titolare dell’azienda avesse fornito una qualche collaborazione anche nelle operazioni di individuazione della composizione di quelle categorie e che l’Amministrazione finanziaria aveva utilizzato soltanto 90 fatture di acquisto e 73 di vendita relativi a 60 prodotti scelti causalmente a fronte di circa duemila fatture di acquisto e tremila di vendita e ben 14.200 articoli trattati; c) delle ragioni che li avevano indotto a disattendere la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica sulle scritture contabili della società.

1.2. In relazione, invece, al profilo della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, sostiene che i giudici di appello avevano convalidato la ricostruzione presuntiva dei ricavi, così come operata dall’Amministrazione finanziaria, sul presupposto dell’inattendibilità delle scritture contabili della contribuente, ma utilizzando i dati emergenti dalla medesima contabilità.

2. Va preliminarmente rilevato che il profilo di censura sub b) del precedente punto 1.1 è inammissibile.

2.1. Invero, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR in ordine alla prestata collaborazione della titolare dell’azienda alla individuazione dei “settori più rappresentativi e la loro incidenza, al fine di arrivare a stabilire una percentuale di ricarico secondo la merceologia trattata” (sentenza, pag. 2), la ricorrente sostiene che nella memoria di replica depositata in primo grado e nelle controdeduzioni di appello (peraltro trascritte a pag. 30 del ricorso) aveva contestato tale circostanza, peraltro “facilmente verificabile attraverso l’esame dei processi verbali giornalieri” (sempre a pag. 30) che non riportava alcuna dichiarazione della titolare della società contribuente, ma, in violazione del principio di autosufficienza, omette di riprodurre il contenuto di tali atti, cui questa Corte non può accedere in ragione del tipo di vizio denunciato, così impedendo la verifica della fondatezza del motivo in esame. Peraltro, dalla circostanza che tale soggetto non aveva fatto alcuna dichiarazione ai verificatori si evince che la medesima neanche si oppose, come era suo onere, alle modalità di accertamento poste in atto dai verbalizzanti rendendo apposita dichiarazione in sede di chiusura delle operazioni di verifica, giacchè è principio giurisprudenziale assolutamente condivisibile, al quale la CTR si è evidentemente adeguato, quello secondo cui “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso” (cfr. Cass. n. 1286 del 2004 e n. 15851 del 2016).

2.2. A quanto detto aggiungasi che la lamentata insufficienza della motivazione posta a fondamento dell’accertamento, dedotta con riferimento alla determinazione di maggiori ricavi, per carente rappresentatività del campione di prodotti presi a riferimento per la determinazione della percentuale di ricarico media ponderata applicata nell’anno di riferimento, si rivela ingiustificata laddove omette di considerare quando detto in precedenza circa il rilievo attribuibile all’adesione della titolare della società contribuente alle operazioni a tal fine condotte dai verificatori, ed inammissibile laddove omette di riprodurre quelle parti degli atti processuali da cui avrebbe dovuto desumersi la dedotta incongruenza rispetto al più numeroso e variegato catalogo di prodotti trattati, di cui i verificatori non avrebbero tenuto conto nelle operazioni all’uopo condotte.

3. L’inammissibilità del profilo di censura esaminato determina l’assorbimento degli altri profili, compreso quello con cui si censura la contraddittorietà della motivazione che, dal tenore delle argomentazioni svolte nel ricorso, appare riferita non alla motivazione della sentenza, ma alle modalità con cui l’amministrazione finanziaria aveva posto in essere l’accertamento, per avere utilizzato quelle stesse scritture contabili che aveva ritenuto inattendibili, senza però considerare la generale ammissibilità di utilizzo dei dati emergenti dalle scritture contabili nell’ipotesi, come quella in esame, di accertamento condotto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (cfr., ex multis, Cass. n. 27068 del 2006, n. 17952 del 2013, n. 20132 del 2016).

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 2697 c.c., sostenendo l’insussistenza sub specie dei presupposti per procedere ad accertamento di tipo analitico-induttivo, in quanto la contabilità della società era regolare e completa ed era attendibile perchè evidenziava risultati assolutamente ragionevoli, allineati con gli studi di settore nonchè “ai margini evidenziati dalla altre società del settore” (ricorso, pag. 35), con la conseguenza che l’accertamento fiscale rimaneva fondato solo ed esclusivamente sullo scostamento delle percentuali di ricarico, come tale inidoneo a determinare l’inversione dell’onere della prova, che spettava quindi all’amministrazione finanziaria fornire.

5. Il motivo è infondato e va rigettato.

5.1. Invero, questa Corte ha più volte ribadito (in termini, Cass. n. 7871 del 2012) che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o configgente con criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. nn. 26388/2005; 6337/2002; 6849/2009; 7871/2012; 27488/2013; 23550/2014; 4312/2015). Orbene, applicato tale principio al caso di specie appare evidente come il rilevato “danneggiamento del sistema operativo contabile del computer aziendale, tale da non permettere l’analisi delle operazioni contabili dell’anno nella loro completezza, esattezza e veridicità” – che è circostanza affatto smentita dalla società contribuente ed in sè idonea a far ragionevolmente dubitare della regolarità di quelle scritture – legittimasse pienamente l’amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento con il suddetto metodo. A ciò, peraltro, deve aggiungersi che i giudici di appello hanno espressamente affermato che “l’infedeltà delle dichiarazione”, che legittimava l’ufficio finanziario a procedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con il conseguente spostamento dell’onere probatorio, scaturisse non direttamente dalla documentazione contabile “formalmente corretta, bensì dai dati ricavati dalle fatture di acquisto e vendite esaminate” nel corso della verifica ispettiva, che, con accertamento in fatto neanche censurato, la CTR sostiene evidenziassero “un ricarico effettivo” chiaramente diverso “rispetto a quello dichiarato” dalla società contribuente.

6. In sintesi, quindi, il ricorso va rigettato per inammissibilità del profilo di censura sub b) del primo motivo ed infondatezza del secondo, con assorbimento degli altri profili del primo motivo. Non deve provvedersi sulle spese processuali in mancanza di costituzione della controricorrente, che neanche ha partecipato all’udienza di discussione.

PQM

dichiara l’inammissibilità del profilo di censura sub b) del primo motivo e l’infondatezza del secondo, assorbiti gli altri profili del primo motivo.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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