Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8045 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23215/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 17/07/2019

nel procedimento vertente tra:

A.S., da una parte, e MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DI

DUBLINO, dall’altra, ed iscritto al n. 4403/2019 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona e, in

subordine, di voler rimettere la questione alle Sezione Unite.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 17.7.19 il Tribunale di Ancona ha proposto regolamento di competenza di ufficio, negando la propria competenza territoriale (affermata dal tribunale di Roma con l’ordinanza con cui quest’ultimo aveva declinato la propria competenza) sul ricorso proposto dal cittadino straniero A.S. avverso un provvedimento emesso nei suoi confronti dall’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno.

Il tribunale di Roma ha declinato la propria competenza ed ha affermato quella del tribunale di Ancona sul presupposto di fatto che il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, si trovava ospitato “presso l’associazione (OMISSIS), sita nel Comune di (OMISSIS), in Provincia di (OMISSIS)” (pag. 1, ultimo capoverso, dell’ordinanza del tribunale di Roma).

Ad avviso del tribunale capitolino, infatti, nella specie troverebbe applicazione il criterio di radicamento territoriale della competenza stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, alla cui stregua, quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata nella circoscrizione della sezione specializzata del tribunale nella quale ha sede la struttura o il centro (“Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”). Nell’ordinanza di sollevazione del regolamento di competenza, per contro, il tribunale di Ancona – senza mettere in discussione il presupposto di fatto su cui si fondava l’ordinanza del tribunale di Roma (ossia che il ricorrente si trovava, alla data di instaurazione del procedimento, in una struttura o in un centro avente sede nel circondario del tribunale di Ancona) – contesta l’applicabilità del criterio di collegamento di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3.

Il tribunale di Ancona, a supporto della propria tesi, ha richiamato i precedenti di questa Corte nei quali si è affermato che la competenza territoriale sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino va individuata applicando il criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, e non il criterio “correttivo di prossimità” di cui allo stesso art., comma 3 (ordd. nn. 18775/19, 18756/19 e 18757/19, tutte assunte nella medesima adunanza del 17 luglio 2019).

Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, ha sottoposto a critica l’indirizzo interpretativo enunciato nelle pronunce ora menzionate ed ha chiesto di affermare la competenza del tribunale di Ancona.

La tesi del tribunale di Ancona non può essere condivisa, giacchè i precedenti di questa Corte dal medesimo richiamati sono stati superati dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità; questa infatti, rimeditando la questione, è pervenuta alle conclusioni auspicate dal Procuratore Generale, affermando, con l’ordinanza n. 31127/19, il principio così massimato: “In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del.2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018″ sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″.

Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento, giacchè esso correttamente valorizza la necessità di una interpretazione costituzionalmente, Euro-unitariamente e convenzionalmente orientata, in relazione all’art. 24 Cost., all’art. 13 CEDU e all’art. 47 CDFUE.

Deve quindi conclusivamente ribadirsi che per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Deve pertanto affermarsi la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del tribunale di Ancona, che regolerà anche le spese relative all’attività difensiva svolta in questa sede nell’interesse di A.S..

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, cui rimette le parti per il prosieguo della causa e che regolerà anche le spese relative all’attività difensiva svolta in questa sede per il sig. A.S..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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