Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8045 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2722-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANSI;

– ricorrente –

contro

P.G., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Equitalia Sud spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 92/47/2013 del 17.4.2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in rigetto tanto dell’appello principale della stessa Equitalia quanto dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ha confermato, nella contumacia del P., l’annullamento di sedici cartelle per debiti tributari risultanti da un estratto di ruolo a nome del contribuente P.G., e da questi impugnato.

La commissione tributaria regionale, che ha inoltre disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nel frattempo iscritta dal concessionario per la riscossione, ha rilevato che:

– era fondata l’opposizione mossa in primo grado dal contribuente circa il fatto che tali cartelle non gli fossero mai state notificate, tanto da esserne venuto a conoscenza soltanto con la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria;

– tale fondatezza derivava dal fatto che le relate di notifica prodotte in giudizio da Equitalia non recavano il nome del debitore P.G. “emergendo invece il nome di altre e diverse persone” e risultando, inoltre, “altro indirizzo di ricezione di essi”;

– poichè mancava “il nesso tra il destinatario dell’atto ed il luogo di notifica dello stesso”, tali notificazioni dovevano ritenersi senz’altro giuridicamente inesistenti.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal P. nè dall’agenzia delle entrate, anch’essa intimata.

p. 2.1 Con i quattro motivi di ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – per mera apparenza e sostanziale mancanza di motivazione (primo e secondo motivo), nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed omessa o insufficiente motivazione (terzo e quarto motivo).

Ciò per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che:

– la relata di notificazione faceva corpo unico con la cartella notificata, sicchè il nominativo del debitore destinatario risultava univocamente dall’intestazione di quest’ultima;

– il “diverso nominativo risultante dalla relata di notifica” doveva individuarsi nella moglie convivente del P.;

– priva di ogni logica era l’affermazione secondo cui sarebbe mancato il nesso tra il destinatario dell’atto ed il luogo di notifica dello stesso, posto che solo la indicazione del destinatario nella relata poteva ingenerare un dubbio di corrispondenza tra il medesimo ed il luogo di notificazione;

– la conclusione di inesistenza giuridica delle notificazioni in questione andava adeguatamente spiegata sulla base delle produzioni in atti di opposto tenore, tenuto anche conto delle ricerche anagrafiche via via svolte prima di eseguire le notificazioni in oggetto;

– quantomeno per le cartelle oggetto di recupero diretto da parte dell’agenzia delle entrate (di per sè di importo legittimante l’iscrizione ipotecaria, perchè superiore agli 8.000 Euro D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, nella formulazione all’epoca vigente) la prova della conoscenza risultava dalla loro avvenuta impugnazione da parte del P., con conseguente infondatezza altresì dell’eccezione di prescrizione pure da questi mossa.

p. 2.2 I motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste – sono fondati nei termini che seguono.

Da un lato, la sentenza in esame basa la propria ragione decisoria su affermazioni del tutto apodittiche, limitandosi ad affermare che dalle relate prodotte in giudizio non risultava il nome del destinatario-debitore bensì quello di altri soggetti, senza però indicare quali fossero questi soggetti, nè a quale indirizzo, diverso rispetto a quello del P., tali relate si riferissero. Corretta deve dunque ritenersi la doglianza della parte ricorrente secondo cui la Commissione Tributaria Regionale ha sì affermato l’inesistenza della notifica per la carenza di un nesso con la sfera giuridica del contribuente, ma non ha poi in alcun modo spiegato perchè dalle risultanze documentali in atti tale nesso non fosse ravvisabile; e ciò nonostante che dalle stesse risultanze documentali prodotte in giudizio risultassero vari riscontri che, all’opposto, sarebbero state in grado di riferire le notifiche proprio a quella sfera giuridica (accertamenti anagrafici; identificazione del consegnatario nella moglie del P.; indicazione del nominativo di quest’ultimo sulla cartella facente corpo unico e matrice con la relata della sua notificazione).

Questi stessi elementi fattuali apparivano decisivi ai fini di acclarare l’oggetto del giudizio, appunto incentrato sulla asserita mancata notificazione delle cartelle; sicchè il loro omesso esame integrerebbe comunque il vizio di cui all’art. 360 cit., n. 5, nella formulazione qui applicabile ratione temporis.

Altrettanto evidente è la lacuna motivazionale concernente il fatto che per talune cartelle, quelle poste in riscossione diretta da parte dell’agenzia delle entrate perchè concernenti contenziosi ancora in corso, la prova della loro notificazione e conoscenza doveva comunque desumersi proprio da tali contenziosi, originati dall’impugnazione delle cartelle stesse.

E, nemmeno, la Commissione Tributaria Regionale esplicita alcunchè in ordine al fatto che sussistessero i presupposti per disporre la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario ex art. 77 cit., nonostante che tali cartelle, certamente portate a conoscenza del P., fossero di importo complessivo asseritamente superiore a quello minimo fissato dalla legge per l’iscrizione stessa.

Tutte queste lacune, in definitiva, inficiano irrimediabilmente il convincimento di inesistenza giuridica delle notificazioni e di insussistenza dei presupposti legali per l’iscrizione ipotecaria, così come posto dalla Commissione Tributaria Regionale a base della decisione.

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie dando compiutamente conto delle risultanze documentali e, in particolare, dei qui rassegnati elementi fattuali decisivi.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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