Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8045 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale B.
Buozzi 99, presso l’avv. D’Alessio Antonio, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via
Flaminia 388, presso l’avv. Giuseppina Bevivino, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia emesso nel
procedimento n. 450/06 in data 7.2.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16.3.2011 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del processo per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 7.2.2007 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma del provvedimento con il quale il Tribunale di Terni aveva disposto in ordine alle condizioni della separazione consensuale fra i coniugi D.S.S. e P.M.G., aumentava ad Euro 2.500 la misura dell’assegno mensile dovuto dal primo alla seconda e stabiliva la contribuzione dei coniugi alle spese straordinarie della figlia minore nella rispettiva misura del 90% e del 10%.
Avverso la decisione D.S. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso P..
Successivamente in data 25.2.2011 il ricorrente, con atto sottoscritto dalla parte personalmente oltre che dal suo difensore, dichiarava di rinunciare al ricorso, rinuncia che veniva espressamente accettata dalla controricorrente, con atto in pari data, analogamente sottoscritto dalla parte e dal suo difensore. Ne consegue, dunque, che va dichiarata l’estinzione del processo, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della P.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011