Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8044 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.29/03/2017),  n. 8044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16480/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLUSIA 27,

presso lo studio dell’avvocato MERLA MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MARTINO VITTORIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2011 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 16/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MARTINO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 16/5/2011 la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. distaccata di Brescia, in riforma della sentenza di accoglimento parziale del giudice di primo grado, accolse integralmente il ricorso proposto da S.C. avverso l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la rideterminazione del reddito del predetto per l’anno 2002.

2. In sede di accertamento, sulla base dell’applicazione del redditometro, era stata rilevata una macroscopica incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita familiare, giustificata dal contribuente con l’utilizzo di somme rilevanti, già tassate con ritenute d’imposta alla fonte, provenienti dallo smobilizzo di investimenti. La Commissione fondava la decisione sul rilievo che risultavano provati ingenti investimenti patrimoniali smobilizzati dallo S. e dalla moglie, largamente sufficienti a sostenere il tenore di vita della famiglia.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5, 6, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. Finanze 10 settembre 1992 e alla tabella allo stesso allegata e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 2728 e 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che il ricorso ai parametri dei cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, pone una presunzione legale, per superare la quale è necessario che il contribuente dimostri elementi di segno opposto e che nella specie, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, basate su presunzioni di legge, il ricorrente aveva opposto affermazioni generiche e prive di supporto probatorio.

2. Deduce, ancora, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la insussistenza di idoneo supporto probatorio fornito dal contribuente per superare la presunzione legale di insufficienza dei redditi dichiarati dal contribuente al mantenimento dei beni posseduti e dal tenore di vita della famiglia (art. 360 c.p.c., n. 5). Rileva che la sentenza ha erroneamente ritenuto che le ragioni indicate dai contribuenti fossero più che sufficienti a giustificare il tenore di vita della famiglia, poichè non risultava dimostrato l’effettivo utilizzo delle somme rivenienti da disinvestimenti, nè la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall’ufficio.

3. I motivi, unitariamente considerati in ragione dell’intima connessione, devono essere accolti. La Commissione Regionale, infatti, fonda la decisione sulla prova della circostanza dell’avvenuto smobilizzo da parte del contribuente di investimenti patrimoniali sufficienti a sostenere il tenore di vita della famiglia nel periodo in contestazione. La suddetta circostanza, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è sufficiente a vincere la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, poichè la prova documentale contraria ammessa dalla citata norma – ai fini della quale possono assumere rilevanza significativa, quali circostanze sintomatiche, anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso – non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche, sulla base di elementi sintomatici in atti, l’essere stata la spesa contestata sostenuta mediante quei redditi (in tal senso, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514-01: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”).

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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