Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8044 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 22/04/2020), n.8044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33094-2018 R.G. proposto da:

P.L., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera, n. 29,

presso lo studio dell’avvocato Stefano Fiore;

– ricorrente –

contro

BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA Soc. Coop., in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Francesca Martinolli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Bazzoni, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Daniele Vitale;

– resistente –

contro

C.P.;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

Z.L.;

A.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Rovigo, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Fresa Mario, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile

l’istanza di regolamento di competenza.

Fatto

RITENUTO

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo sospendeva la procedura esecutiva n. 485/2014 R.G. Es., promossa dalla Banca Adria Credito Cooperativo del Delta nei confronti di P.L., a causa dell’intervenuta proposizione di un regolamento di competenza da parte dell’esecutato. Il regolamento era dichiarato inammissibile, ma, nelle more della decisione, veniva emesso il decreto di trasferimento dell’immobile espropriato ed era eseguito l’ordine di liberazione.

Il P. proponeva opposizione agli atti esecutivi.

Il giudice dell’esecuzione, riteneva che gli atti compiuti nel periodo in cui la procedura esecutiva era sospesa dovessero considerarsi tamquam non esset e disponeva la revoca del decreto di trasferimento, condannando la Banca al pagamento delle spese processuali della fase cautelare e assegnando un termine per introdurre il giudizio nel merito. Tuttavia, con il medesimo provvedimento disponeva che il custode provvedesse all’esecuzione dell’ordine di liberazione e mandava al professionista delegato di predisporre la bozza di un nuovo decreto di trasferimento.

Avverso tale provvedimento il P. ha proposto un secondo regolamento di competenza.

La Banca Adria Credito Cooperativo del Delta ha resistito depositando memorie difensive. Gli altri intimati non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Il P. ha depositato una serie di documenti.

Diritto

CONSIDERATO

Anzitutto va rilevata l’irritualità della produzione documentale, non risultando comprovato che il P. abbia notificato il relativo elenco alle controparti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.

Infatti, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma degli artt. 175 c.p.c. e ss., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza (Sez. 3, Ordinanza n. 9511 del 21/04/2010, Rv. 612778 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010, Rv. 613720 – 01). Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1. Nella liquidazione occorre considerare che il valore effettivo della causa è indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

Sussistono, inoltre, i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 2.500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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