Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8044 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.F. (c.f. (OMISSIS)), S.F.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato
ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso principale;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11931/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: la
fissazione del ricorso per l’esame in camera di consiglio. Nel merito
chiede l’accoglimento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che con ricorso notificato il 12 novembre 2008 alla presidenza del Consiglio dei Ministri i sig.ri R.F. e S. F. hanno chiesto la correzione di un errore materiale relativo alla sentenza di questa Corte n. 11931 del 2001, depositata il 22 maggio 2007, allegando che essa era stata pronunciata per mero errore materiale nei soli confronti del sig. D.V., mentre il ricorso era stato proposto, contro la medesima sentenza e per i medesimi motivi anche da essi ricorrenti;
che la parte intimata non ha depositato difese;
Considerato che degli atti depositati emerge quanto esposto nel ricorso, cosicchè la mancata indicazione nella sentenza delle altre parti ricorrenti costituisce un mero errore materiale;
che sussistono pertanto le condizioni per la correzione richiesta.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dispone correggersi la sentenza inserendo nell’intestazione, dopo il nominativo ” D.V.” i nominativi ” R.F. e S.F.” e sostituendo la parola “domiciliato” con la parole “domiciliati”; inserendo a pag. 3, al quinto rigo, 1 nominativi ” R.F. e S.F.” e sostituendo la parola “proponeva” con la parola “proponevano”, nonchè inserendo alla stessa pag. 3, rigo dieci, i nominativi ” R.F. e S.F.” e sostituendo la parola “ha” con la parola, “hanno”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile. il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011